CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdate-~94se-a-1-1-e-pafti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 57) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse di Stanko 3ankovic avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sez. Un.27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p.). Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Nella specie, si pretende di censurare la qualificazione giuridica del fatto mediante una inammissibile richiesta di rivalutazione dei dati probatori processualmente emersi, operazione chiaramente non consentita in sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] e Ales'.ndri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]