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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 36471/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, in cui si censura la decisione impugnata per il mancato rilievo della violazione processuale che avrebbe commesso il giudice di primo grado visionando in camera di consiglio le forbici oggetto dell'imputazione per art. 4

I. 18 aprile 1975, n. 110, per cui è stato condannato il ricorrente, e per il conseguente vizio di motivazione sul punto, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui "l'esame diretto del corpo di reato, non costituendo incombente istruttorio come la ricognizione di cose ex art. 215 cod. proc. pen., può essere effettuato autonomamente dal giudice in camera di consiglio, senza contraddittorio con la difesa" (Sez. 2, n. 14743 del 11/01/2024, Mbengue, Rv. 286205 - 01; conforme Sez. 2, n. 34519 del 10/05/2024, Pandelica, n.m.), ed in cui si spiega che l'esame del corpo del reato è una attività che mira a consentire al giudice ed alle parti la conoscenza diretta della res per valutarne caratteristiche, funzionamento e pertinenza alla condotta oggetto dell'imputazione, e che può essere condotta in udienza alla presenza delle parti o nel chiuso della camera di consiglio ai fini della deliberazione, ma è rimessa in ogni modo alla valutazione discrezionale del giudice che, in relazione alle specificità del caso concreto, può ritenerla necessaria o meno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il pre ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, in cui si censura la decisione impugnata per il mancato rilievo della violazione processuale che avrebbe commesso il giudice di primo grado visionando in camera di consiglio le forbici oggetto dell'imputazione per art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, per cui è stato condannato il ricorrente, e per il conseguente vizio di motivazione sul punto, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui "l'esame diretto del corpo di reato, non costituendo incombente istruttorio come la ricognizione di cose ex art. 215 cod. proc. pen., può essere effettuato autonomamente dal giudice in camera di consiglio, senza contraddittorio con la difesa" (Sez. 2, n. 14743 del 11/01/2024, Mbengue, Rv. 286205 - 01; conforme Sez. 2, n. 34519 del 10/05/2024, Pandelica, n.m.), ed in cui si spiega che l'esame del corpo del reato è una attività che mira a consentire al giudice ed alle parti la conoscenza diretta della res per valutarne caratteristiche, funzionamento e pertinenza alla condotta oggetto dell'imputazione, e che può essere condotta in udienza alla presenza delle parti o nel chiuso della camera di consiglio ai fini della deliberazione, ma è rimessa in ogni modo alla valutazione discrezionale del giudice che, in relazione alle specificità del caso concreto, può ritenerla necessaria o meno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il pre ide
Sentenza Cassazione n. 36471/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris