CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2020
Cassazione n. 43889/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/12/2020 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile LICATA Libertino, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle conclusioni del P.G. ed insistendo per la liquidazione delle spese nel grado; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 09/01/2020, con la quale il Tribunale di Agrigento aveva condannato ABRAMO Giuseppe alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa in danno di LICATA Libertino. 2. Ricorre per cassazione l'ABRAMO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Nullità derivante dalla omessa pronuncia sull'eccezione formulata, in sede di conclusioni scritte in appello, in ordine alla violazione del diritto di difesa causato dalla mancata trasmissione delle conclusioni del P.G. ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.l. n. 149 del 2020. Al riguardo, il difensore sottolinea il pregiudizio ai diritti di difesa per non aver avuto preventiva conoscenza delle conclusioni rassegnate dall'Accusa e dalla stessa parte civile, alle quali non era stato quindi possibile replicare (a differenza di quel che era accaduto per la parte civile, associatasi alle conclusioni del P.G. come rilevabile dall'epigrafe della sentenza). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'acquisizione della denuncia querela anche ai fini della decisione. Si lamenta la carenza di motivazione in ordine all'assenza di riscontri e alle discrasie rilevate nella querela (nonostante la persona offesa, presente in aula, potesse essere sentita ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.), e in ordine all'acquisizione dell'atto anche a fini probatori. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela. Si ribadisce il motivo di appello imperniato sul fatto che, diversamente da quanto affermato in querela dal LICATA, non era stato quest'ultimo (ma tale PULSELLI Rosaria, soggetto estraneo al processo) ad effettuare i versamenti per cui è causa; si censura, in tale prospettiva, l'attribuzione al LICATA della posizione di soggetto danneggiato dal reato, perché solo la PULSELLI era da ritenere legittimata a proporre la querela. 2.4. Travisamento della prova in relazione all'accertamento della titolarità della carta Postepay in capo all'imputato. Si evidenzia che la Corte d'Appello aveva utilizzato elementi di prova non presenti in atti, dal momento che era stata concordata l'acquisizione, ai sensi dell'art. 493 comma 3 cod. proc. pen., della querela, della fotocopia della ricevuta di ricarica Postepay e dei "presunti documenti del trattore" inviati dall'ABRAMO al LICATA, nonché dei tabulati telefonici dimostrativi della intestazione al ricorrente dei numeri telefonici rilevanti nella specie. Al riguardo, si rappresenta che nessun accertamento sul punto era stato effettuato durante le indagini, e che non poteva dirsi risolutiva l'indicazione dell'ABRAMO risultante dalla ricevuta di ricarica, dato che tale indicazione viene apposta dalla persona che effettua il pagamento. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura la sentenza per non aver 2 considerato che i due precedenti a carico dell'ABRAMO erano di modesta entità e riconducibili al periodo della separazione personale dalla ex compagna. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla liquidazione equitativa del danno morale. Si censura la sentenza per non aver risposto ai rilievi svolti in appello in ordine alla mancanza di motivazione circa i criteri utilizzati per la liquidazione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale ha sollecitato il rigetto del ricorso osservando, quanto alla prima questione, che nessuna concreta lesione dei diritti di difesa era ravvisabile, avendo il difensore ampiamente interloquito sugli stessi argomenti affrontati dalle altre parti. Quanto agli altri motivi, si evidenzia l'impossibilità di procedere alla richiesta rivisitazione e rivalutazione del materiale probatorio, in presenza di una "doppia conforme". 4. Con memoria di replica ritualmente trasmessa, il difensore dell'ABRAMO ribadisce la fondatezza dei rilievi esposti in ricorso sottolineando quanto al primo motivo, che oggetto di censura era stata non già l'impossibilità di formulare conclusioni scritte, ma la necessità di doverle redigere "alla cieca", ovvero senza conoscere le argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA] (che invece erano state ritualmente trasmesse alla parte civile). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, ed assume rilievo assorbente rispetto alle altre censure prospettate dall'ABRAMO. 2. Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato - in funzione del carattere ''cartolare" del giudizio - che la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare). Tale condivisibile indirizzo interpretativo - ribadito ancor più di recente da Sez. 2, n. 35243 del 08/07/2021, Cialdella; Sez. F, n. 31199 del 03/08/2021, Stirbu - deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui effettivamente la difesa non risulta aver ricevuto le conclusioni del P.G., ed ha eccepito la nullità nella prima occasione utile, costituita dalle conclusioni scritte che sono state appunto rassegnate in appello senza avere conoscenza della prospettazione finale 3 del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] (sull'effetto sanante che consegue invece ad una eventuale mancata tempestiva deduzione della nullità di cui si discute, cfr. Sez F., n. 31199 del 03/08/2021, cit.). Su tale tempestiva quanto fondata eccezione, vi è in effetti una mancata pronuncia della Corte territoriale, che impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo. Così deciso il 03 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] azienza Pi2:„\