CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 27383/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
strato di sorveglianza diSalernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianzadi Salerno;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Salernogiudicava tardiva, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 –ricusando di darvi corso – l’opposizione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il decreto dal Magistrato emesso in data 19 gennaio 2026, con cui eraordinata l’espulsione del cittadino estero dal territorio nazionale a titolo disanzione alternativa alla detenzione.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, impugnava dettoprovvedimento dinanzi al medesimo Magistrato di sorveglianza, chiedendone larivisitazione, sul presupposto che il decreto di espulsione non era mai statonotificato a detto difensore, che non sarebbe mai decaduto, pertanto, dal poteredi proporre opposizione.3. L’impugnazione, qualificata dal giudice a quo come ricorso percassazione, è stata ritualmente trasmessa a questa Corte ed è stata trattatanell’udienza camerale odierna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La qualificazione dell’impugnazione come ricorso per cassazione è correttae discende dall’abnormità strutturale del provvedimento impugnato (che sussistequando il giudice «esercita un potere che non gli è dato, o meglio esercita una13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213-02), nel caso in esame riscontrabile per leragioni che saranno appresso illustrate.Il rimedio apprestato dall’ordinamento, in casi del genere, è appunto quellodel ricorso alla Corte di legittimità (Sez. 4, n. 3939 del 02/12/2021, dep. 2022,Ronconi, Rv. 282578-01), sicché l’impugnazione proposta supera, per ciò solo, ilvaglio di ammissibilità.2. Ciò consente di confermare, anzitutto, che il decreto di espulsione dicausa, emesso dal Magistrato di sorveglianza, era opponibile dinanzi al Tribunaledi sorveglianza, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998.Di qui la necessità di rilevare d’ufficio, in questa sede, la suindicata carenzadi attribuzione in capo al Magistrato di sorveglianza, posto che il potere distatuire sulla opposizione proposta, e quindi anche di decidere sulla suaeventuale inammissibilità, per tardività o altra causa, apparteneva soltanto algiudice ad quem, e non anche al giudice a quo.3. Seguono l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e latrasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno, per la definizionedel giudizio di opposizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gliopposizione.Così deciso il 17/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente