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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21906/2026

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l legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Torino n.939/2025 depositatail 04/11/2025;letta la rinuncia al ricorso e rilevato che, nonostante la sua comunicazioneal controricorrente, non ne consta l’accettazione;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che vanno liquidate le spese, da porsi a carico della rinunciante, stante lamancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, secondoquanto indicato in dispositivo e in relazione al valore della controversia; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 1256/2026Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 21906/2026Data pubblicazione 26/06/2026Condanna i rinuncianti, tra loro in solido, al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore della controparte, che si liquidano in €8.221, oltre € 200 per esborsi, nonché oltre CPA, IVA e accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Torino n.939/2025 depositatail 04/11/2025;letta la rinuncia al ricorso e rilevato che, nonostante la sua comunicazioneal controricorrente, non ne consta l’accettazione;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che vanno liquidate le spese, da porsi a carico della rinunciante, stante lamancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, secondoquanto indicato in dispositivo e in relazione al valore della controversia; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 1256/2026Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 21906/2026Data pubblicazione 26/06/2026Condanna i rinuncianti, tra loro in solido, al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore della controparte, che si liquidano in €8.221, oltre € 200 per esborsi, nonché oltre CPA, IVA e accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21906/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris