CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12601/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile a fronte di congrua motivazione che evidenzia la validità e prevalenza dell'accertamento tecnico e di mere valutazioni di fatto sviluppate sul punto. Adeguata è anche l'esclusione dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 a fronte di circa 200 dosi ricavabili. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.202