CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39754/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. C. Taormina in sost. avv. R. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Catania ha parzialmente accolto l'appello cautelare del Pubblico Ministero e, per l'effetto, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliarignei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni provvisorie di cui all'art. 10 quater, 13 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 110 cod.pen., indebita compensazione di debiti tributari mediante accollo fiscale, condo l'ipotesi di accusa, [OSCURATO:PERSONA], quale professionista che provvedeva all'apposizione del visto di conformità su crediti in realtà inesistenti utilizzati per la compensazione con debiti tributari mediante accollo fiscale, stipulava convenzioni di accollo fiscale con soggetti gravati da debiti tributari, inviava i modelli F24 che riportavano le indebite compensazioni estinguendo i debiti tributari delle società accollate ed anche quelli propri, agendo in concorso con i titolari di diritto e di fatto delle società accollanti e accollate, di cui alle provvisorie incolpazione di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), I), N), O) e P). Egli risponde anche del reato di cui all'art. 648 ter 1. cod.pen.2 per avere trasferito, dopo la commissione del reato di indebita compensazione, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza, i proventi illeciti derivanti da tali reati trasferendoli su un conto corrente intestato alla moglie e con elargizioni in favore dei famigliari ai quali veniva finanziato i'acquisto di immobili a loro intestati, condotte in ordine alle quali era stata ritenuta la gravità indiziaria e l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva. 1.1. Il tribunale cautelare, quanto al profilo della gravità indiziaria, nel disattendere il percorso argomentativo del G.I.P., che aveva rigettato la richiesta cautelare del P.M., ha argomentato come la prospettazione accusatoria fosse pienamente convincente, sì da assumere la consistenza della gravità indiziaria per l'adozione della misura cautelare. Ha evidenziato, in sintesi, che, sulla scorta degli esiti di convergenti attività di indagine, erano emerse anomalie nella modalità di apposizione del visto di conformità da parte del professionista [OSCURATO:PERSONA], titolare della società di servizi alle imprese [OSCURATO:PERSONA], che riceveva le bozze dei modelli iva già compilati, provenienti da società gestite da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], concorrenti nei reati, e apponeva, in tempi ristrettissimi. Il visto di conformità era apposto dal [OSCURATO:PERSONA] senza essere in possesso delle scritture contabili e fiscali della società il cui credito era certificato. Era poi stata accertata, a livello di gravità indiziaria, l'inesistenza dei crediti così certificati sulla scorta degli accertamenti dell'Agenzia delle entrate mediante verifiche fiscali e accessi alle società coinvolte e alla banca dati fatture e corrispettivi e dei modelli annuali dell'iva che contenevano indicazione di crediti di importo elevato che poi venivano utilizzati per la compensazione con debiti tributari di società accollate tra cui quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] srl). Quanto al [OSCURATO:PERSONA], il tribunale cautelare, sulla scorta degli accertamenti dell'Agenzie delle entrate, delle verifiche fiscali dei fornitori delle varie società qualificatesi creditrici di imposta, delle interrogazioni e accessi alle stesse, delle e- mail tra questi e l'Ottaviano, nonché delle risultanze delle operazioni di intercettazioni telefoniche, il cui chiaro contenuto non lasciava alcun dubbio interpretativo (cfr. conv. relativa alla società CGD del capo D) riportata a pag. 8), ha riconosciuto il ruolo centrale rivestito nel meccanismo ideato di commercializzazione di modelli di evasione fiscale utilizzando crediti di imposta inesistenti per compensazioni indebite tramite l'istituto dell'accollo fiscale. Sistema illecito nel quale l'indagato si proponeva come intermediario nei contratti di accollo con la propria società [OSCURATO:PERSONA] sri, società di consulenza attraverso la quale veniva realizzato il compimento sistematico di indebite compensazioni, tra cui anche di debiti propri dell'indagato e della sua società. Proprio l'elevato numero di compensazioni aveva determinato l'Agenzia delle entrate ad effettuare un controllo, in data 12/07/2018, all'esito del quale, attraverso l'acquisizione di e- mail, venivano trovati elementi di riscontro che consentivano lo sviluppo investigativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti aventi parte attiva nella gestione delle società, tutte coinvolte nelle illecite compensazioni, sia quali società accollanti in quanto portatrici di crediti inesistenti (tra cui la [OSCURATO:PERSONA] srl di cui al capo C), la cui dichiarazione Iva risulta essere stata presentata dal professionista [OSCURATO:PERSONA] con certificazione del credito iva inesistente per € 12.932.186,00 utilizzati per indebite compensazioni per gli anni 2018 e 2019), sia quali accollate (quali la E&M, la [OSCURATO:PERSONA] srl, e la [OSCURATO:PERSONA] srl del [OSCURATO:PERSONA]) e, dunque, beneficiare dell'estinzione dei debiti tributaria mediante la compensazione con inesistenti crediti tributati della società accollante. Il tribunale ha, infine, ritenuto sussistente il concreto pericolo di recidiva, attesa la sistematica attività illecita svolta professionalmente, adeguatamente fronteggiato dalla applicata misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, e, previa richiesta di riunione con i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 192 e 273 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla configurazione dei gravi indizi di colpevolezza. In sintesi, tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimità in materia di provvedimenti in materia cautelare, da compiersi attraverso la valutazione dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità della motivazione in ordine alla elevata probabilità di commissione dei reati contestati senza alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali della vicenda cautelare, il tribunale del riesame avrebbe reso una motivazione apparente limitata a una enunciazione del quadro indiziario che, contrariamente a quanto ritenuto, era privo di consistenza ai fini della ritenuta gravità indiziaria. Dopo aver censurato la decisione del G.I.P. in punto qualificazione giuridica dei fatti e la esclusione della valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche, il tribunale cautelare avrebbe apoditticamente enucleato gli elementi indiziari, a cui ha riconosciuto la gravità necessaria per l'adozione della misura cautelare, con motivazione auto evidente e dunque apodittica. Del tutto apodittica sarebbe la motivazione, tratta da mero ragionamento induttivo, circa la fittizietà dei crediti portati in compensazione. - Violazione di cui all'art. 274 cod.proc.pen. in relazione alla insussistenza dell'attualità del pericolo di recidiva, impossibilità di reiterazione dei reati tenuto conto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 124 del 2019, che vieta la compensazione tramite accollo.3. Il Procuratore generale ha concluso, in udienza, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Preliminarmente il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la riunione del presente procedimento con quello n. 19740/2021 e n. 19764/2021, tenuto conto delle diverse posizioni dei ricorrenti e dei diversi capi di imputazione che a costoro sono contestati. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché privo della necessaria critica censoria al provvedimento impugnato. Va, anzitutto, rilevato che il ricorso non contiene alcun riferimento alla contestazione di cui all'art. 648 terl. cod.pen. ed è, dunque, con riferimento a tale incolpazione del tutto generico e come tale inammissibile. Nel resto, con riguardo al delitto di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, il ricorso è privodi specificità estrinseca. E' noto che, per giurisprudenza consolidata, la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bourtartur, Rv. 277710 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv, 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693). In tale contesto si è chiarito che il motivo aspecifico omette di assolvere la tipica funzione di una critica avverso il provvedimento oggetto di ricorso allorchè la sua capacità censoria non investe l'intera ratio decisoria e laddove il provvedimento impugnato contenga una pluralità di ragioni, il motivo che non si confronta con esse finisce per cadere nella genericità che costituisce causa di inammissibilità del ricorso stesso. Nel caso in esame, a fronte di una vicenda cautelare che vedeva indagati numerosi soggetti coinvolti a vario titolo nella commissione del reato di indebita compensazione mediante accollo fiscale in seno di numerose società, è stato presentato un unico ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con motivi comuni a fronte di tre separate ordinanze del Tribunale di Catania emesse nei confronti dei tre soggetti sopra indicati, coinvolti nella più vasta vicenda cautelare, con posizioni distinte, capi di incolpazione diversi e con diversi i ruoli concorsuali ai medesimi contestati ([OSCURATO:PERSONA] è anche incolpato del reato di cui all'art. 648 ter.1 cod.pen.). Il ricorso, lamentando il vizio di motivazione carente/apparente, omette di confrontarsi con le ragioni delle singole decisioni riguardanti le singole posizioni dei ricorrenti - distinte tra loro nei ruoli e nei capi di incolpazione-, omesso confronto che è causa di inammissibilità del ricorso. 6. In ogni caso, il Tribunale del riesame ha esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la partecipazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel reato di indebita compensazione, in concorso con altri, nella sua veste di professionista abilitato ad apporre il visto di conformità (vedi supra § 1.1. del ritenuto in fatto). La motivazione dell'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, non è affatto apodittica, e, ponendo rimedio all'errore di diritto in cui era incorso il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania nella qualificazione giuridica, ha, in aderenza al dato probatorio, argomentato la gravità indiziaria con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. Dietro la deduzione dell'apparenza di motivazione, il ricorrente finisce per non confrontarsi con il tessuto motivazionale, il che costituisce - si ribadisce - causa di inammissibilità per genericità estrinseca. A tale proposito a fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata diffusa e congrua e, dunque, tutt'altro che carente e/o apparente, l'unico riferimento all'indagato [OSCURATO:PERSONA] è contenuto a pag. 571addove il ricorrente contesta la valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche che indica in via del tutto generica come neutre o al più congrue tenuto conto della professione svolta dal ricorrente, omettendo tuttavia di confrontarsi con l'ulteriore e vasto compendio probatorio come enucleato al par. 1.1. del ritenuto in ratto. Anche sotto questo aspetto il ricorso, privo di critica specifica al provvedimento impugnato, è inammissibile per genericità. 7. Anche il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari è stato argomentato. L'indagato è stato ritenuto il "perno del sistema fraudolento". La serialità delle condotte di reato e la professionalità manifestata nella commissione di queste sono elementi ritenuti dimostrativi del pericolo di recidiva, la cui attualità deriva dalla stessa serialità e professionalità dimostrata in un quadro ritenuto allarmante anche in considerazione del riferimento alla disponibilità di società anche straniere e di rilevanti dimensioni. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod.proc.pen., la Corte dispone che il dispositivo sia trasmesso al Pubblico Ministero per l'esecuzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell