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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 1981

Cassazione n. 12311/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio unicamente con riferimento alla tipologia della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'indagato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, emessa in data 29 ottobre 2025 dal Tribunale del riesame di Venezia, di conferma della misura custodiale applicata dal Giudice per le indagini preliminari di Verona, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 4 DPR 309/1990 - coltivazione non autorizzata di piante di marijuana e detenzione a scopo di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Il ricorso è affidato ad unico motivo con cui si censura violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione addotta sia in punto di sussistenza di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che con riferimento al periculum ed alla idoneità della misura gradata.

Quanto al fumus, si deduce che il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla difesa (documenti di trasporto attestanti consegne di biomassa, documenti amministrativi e analisi chimiche tossicologiche) al fine di comprovare che l'attività di coltivazione fosse esercitata legittimamente, (come ditta individuale, succeduta alla precedente gestione societaria, della quale si allega visura camerale), su fondo oggetto di contratto di affitto, con regolare acquisto delle sementi.

Il ricorrente deduce, quindi, di essersi limitato alla coltivazione di cannabis senza effetto drogante, rientrante nell'alveo della legge n. 242/2016 per la quale non è necessaria autorizzazione, ulteriormente affermando che non vi fosse alcun elemento indiziario della cessione a terzi di materiale illecito e senza che neppure sia stato accertato il contenuto di principio attivo.

Si deduce vizio di motivazione anche con riferimento alla valorizzazione del sequestro dell'hashish, circostanza solo apparentemente deponente per la coltivazione a scopo di cessione.

Sempre non decisiva viene altresì valutata la circostanza della presenza presso la piantagione di due soggetti senza formalizzazione del relativo rapporto di lavoro.

Conclusivamente, si prospetta un ridimensionamento del quadro indiziario, dovendosi ritenere la coltivazione per la gran parte lecita e solo in parte abusivamente utilizzata per la preparazione di un quantitativo minimo di hashish.

Quanto al periculum, si deduce vizio della motivazione in ordine al rischio di recidivanza asseritamente fondato sulla valorizzazione del solo dato quantitativo e della pluralità di sostanze (marijuana e hashish) al fine di comprovare l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in un più ampio contesto criminale, in realtà non emerso dalle indagini, e sulla circostanza che fornitori e acquirenti sarebbero ad oggi ignoti, sicché il contesto di riferimento sarebbe ancora attuale.

Sotto altro profilo, in punto di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, si deduce che doveva valutarsi l'affievolimento delle esigenze cautelari a fini della concessi 2della misura gradata, anche con applicazione del braccialetto elettronico, presso una delle abitazioni indicate dalla difesa, escluse dal Tribunale in ragione dell'appartenenza al medesimo contesto territoriale in cui si sono sviluppati i fatti e della circostanza che i correi, ovvero Fiorio e Nicoli che a detta del ricorrente non sarebbero neppure indagati, siano liberi sul territorio .

All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla valutazione in punto di adeguatezza della misura custodiale, e i difensori presenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento limitatamente alla valutazione di sussistenza del periculum e di adeguatezza della sola misura custodiale a tutelare le esigenze cautelari valutate in sede di ordinanza genetica e confermate dall'ordinanza impugnata.

Occorre anzitutto premettere che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01).

La giurisprudenza consolidata della Corte ha chiarito inoltre che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01).

Alla luce della premessa sopra riportata, in riferimento ai singoli motivi di ricorso si osserva quanto segue. 1.1 II primo motivo di ricorso, quanto al fumus, non si confronta con la motivazione svolta dal Tribunale del riesame e con gli esiti investigativi ripercorsi nell'ordinanza emessa dal GIP.

Dalla lettura di entrambi i provvedimenti, di conforme valutazione al riguardo, emerge che l'indagato aveva nella propria disponibilità anzitutto il terreno ove coltivava le piante (descritto come una verQa 3 Ev propria piantagione, incluso un piccolo vivaio con 600 piantine in vaso), di poi di un capannone ove procedeva alla relativa essiccazione, ed infine, all'interno dell'abitazione, di quanto occorrente per la preparazione ed il confezionamento di dosi (apposita lavatrice, sacchetti con scritte in pennarello di diverse grammature e qualità, macchinetta per sottovuoto, bilancini elettronici), unitamente a kg 50 di infiorescenze separate dalle piante, con ciò fornendosi univoci elementi di riscontro all'ipotesi accusatoria di coltivazione non autorizzata di piante di marijuana e detenzione a scopo di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Quanto alla valutazione della documentazione prodotta a sostegno dell'ipotesi alternativa e lecita (ovvero quella della legittima coltivazione e vendita di cannabis a rivenditori autorizzati), il Tribunale, con motivazione priva dei censurati profili, ne ha ragionevolmente escluso l'idoneità a confutare la tesi accusatoria, anche valorizzando sul punto la circostanza del rinvenimento di quanto necessario per la trasformazione della cannabis in hashish.

In punto di sussistenza del fumus, va, conclusivamente, richiamato il principio consolidato per il quale il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624 - 02).

D'altronde, dagli atti non risulta che sia stato individuato concretamente un canale di approvvigionamento del [OSCURATO:PERSONA] diverso dalla piantagione a lui ricondotta.

Alla luce, pertanto, delle sopra esposte considerazioni, il ricorso è inammissibile in punto di fumus.

2. Quanto ai profili di censura relativi al periculum, il motivo è, invece, fondato.

La motivazione addotta dal Tribunale del riesame, anche in punto di esclusione della idoneità della misura gradata a tutelare le ritenute esigenze cautelari, si fonda sulla elevata capacità produttiva di rilevanti quantitativi di stupefacente, sul ritenuto stabile inserimento in contesti delinquenziali di rilievo e sulla esistenza di diversi soggetti, liberi, in grado di supportare l'indagato.

Tuttavia, la motivazione non affronta il tema correlato alla circostanza dell'intervenuto sequestro del terreno (e del capannone) ove l'attività di coltivazione veniva svolta, elemento di indubbio rilievo in ragione del fatto che la coltivazione contestata fosse, per come ricostruito nell'ordinanza impugnata, l'unica fonte certa di approvvigionamento del [OSCURATO:PERSONA] (posto che nell'ordinanza impugnata non risulta alcuna indicazione di elementi investigativi relativi a contatti con fornitori terzi).

Sotto altro profilo, in punto di adeguatezza della sola misura custodiale, le ragioni addotte duplicano quelle valutati in tema di sussistenza delle esigen 4 9cautelari, senza comprovare la scarsa capacità di autocontrollo dell'indagato, anche tenuto conto della sua formale incensuratezza (come riportato nell'ordinanza genetica a pagina 5).

Sul punto, va richiamato l'orientamento costante di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, per il quale la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile in rerum natura, ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo. (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615 - 01).

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non svolge specifica motivazione sul punto, limitandosi a richiamare la capacità a delinquere dimostrata dall'indagato e l'estensione del circuito di riferimento, ancora una volta omettendo ogni valutazione in relazione all'intervenuto sequestro del terreno e del capannone.

3. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, va, quindi, disposto l'annullamento dell'ordinanza con riferimento al requisito del periculum, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc. pen..

4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio unicamente con riferimento alla tipologia della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'indagato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, emessa in data 29 ottobre 2025 dal Tribunale del riesame di Venezia, di conferma della misura custodiale applicata dal Giudice per le indagini preliminari di Verona, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 4 DPR 309/1990 - coltivazione non autorizzata di piante di marijuana e detenzione a scopo di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Il ricorso è affidato ad unico motivo con cui si censura violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione addotta sia in punto di sussistenza di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che con riferimento al periculum ed alla idoneità della misura gradata. Quanto al fumus, si deduce che il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla difesa (documenti di trasporto attestanti consegne di biomassa, documenti amministrativi e analisi chimiche tossicologiche) al fine di comprovare che l'attività di coltivazione fosse esercitata legittimamente, (come ditta individuale, succeduta alla precedente gestione societaria, della quale si allega visura camerale), su fondo oggetto di contratto di affitto, con regolare acquisto delle sementi. Il ricorrente deduce, quindi, di essersi limitato alla coltivazione di cannabis senza effetto drogante, rientrante nell'alveo della legge n. 242/2016 per la quale non è necessaria autorizzazione, ulteriormente affermando che non vi fosse alcun elemento indiziario della cessione a terzi di materiale illecito e senza che neppure sia stato accertato il contenuto di principio attivo. Si deduce vizio di motivazione anche con riferimento alla valorizzazione del sequestro dell'hashish, circostanza solo apparentemente deponente per la coltivazione a scopo di cessione. Sempre non decisiva viene altresì valutata la circostanza della presenza presso la piantagione di due soggetti senza formalizzazione del relativo rapporto di lavoro. Conclusivamente, si prospetta un ridimensionamento del quadro indiziario, dovendosi ritenere la coltivazione per la gran parte lecita e solo in parte abusivamente utilizzata per la preparazione di un quantitativo minimo di hashish. Quanto al periculum, si deduce vizio della motivazione in ordine al rischio di recidivanza asseritamente fondato sulla valorizzazione del solo dato quantitativo e della pluralità di sostanze (marijuana e hashish) al fine di comprovare l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in un più ampio contesto criminale, in realtà non emerso dalle indagini, e sulla circostanza che fornitori e acquirenti sarebbero ad oggi ignoti, sicché il contesto di riferimento sarebbe ancora attuale. Sotto altro profilo, in punto di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, si deduce che doveva valutarsi l'affievolimento delle esigenze cautelari a fini della concessi 2della misura gradata, anche con applicazione del braccialetto elettronico, presso una delle abitazioni indicate dalla difesa, escluse dal Tribunale in ragione dell'appartenenza al medesimo contesto territoriale in cui si sono sviluppati i fatti e della circostanza che i correi, ovvero Fiorio e Nicoli che a detta del ricorrente non sarebbero neppure indagati, siano liberi sul territorio . All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla valutazione in punto di adeguatezza della misura custodiale, e i difensori presenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento limitatamente alla valutazione di sussistenza del periculum e di adeguatezza della sola misura custodiale a tutelare le esigenze cautelari valutate in sede di ordinanza genetica e confermate dall'ordinanza impugnata. Occorre anzitutto premettere che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). La giurisprudenza consolidata della Corte ha chiarito inoltre che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). Alla luce della premessa sopra riportata, in riferimento ai singoli motivi di ricorso si osserva quanto segue. 1.1 II primo motivo di ricorso, quanto al fumus, non si confronta con la motivazione svolta dal Tribunale del riesame e con gli esiti investigativi ripercorsi nell'ordinanza emessa dal GIP. Dalla lettura di entrambi i provvedimenti, di conforme valutazione al riguardo, emerge che l'indagato aveva nella propria disponibilità anzitutto il terreno ove coltivava le piante (descritto come una verQa 3 Ev propria piantagione, incluso un piccolo vivaio con 600 piantine in vaso), di poi di un capannone ove procedeva alla relativa essiccazione, ed infine, all'interno dell'abitazione, di quanto occorrente per la preparazione ed il confezionamento di dosi (apposita lavatrice, sacchetti con scritte in pennarello di diverse grammature e qualità, macchinetta per sottovuoto, bilancini elettronici), unitamente a kg 50 di infiorescenze separate dalle piante, con ciò fornendosi univoci elementi di riscontro all'ipotesi accusatoria di coltivazione non autorizzata di piante di marijuana e detenzione a scopo di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Quanto alla valutazione della documentazione prodotta a sostegno dell'ipotesi alternativa e lecita (ovvero quella della legittima coltivazione e vendita di cannabis a rivenditori autorizzati), il Tribunale, con motivazione priva dei censurati profili, ne ha ragionevolmente escluso l'idoneità a confutare la tesi accusatoria, anche valorizzando sul punto la circostanza del rinvenimento di quanto necessario per la trasformazione della cannabis in hashish. In punto di sussistenza del fumus, va, conclusivamente, richiamato il principio consolidato per il quale il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624 - 02). D'altronde, dagli atti non risulta che sia stato individuato concretamente un canale di approvvigionamento del [OSCURATO:PERSONA] diverso dalla piantagione a lui ricondotta. Alla luce, pertanto, delle sopra esposte considerazioni, il ricorso è inammissibile in punto di fumus. 2. Quanto ai profili di censura relativi al periculum, il motivo è, invece, fondato. La motivazione addotta dal Tribunale del riesame, anche in punto di esclusione della idoneità della misura gradata a tutelare le ritenute esigenze cautelari, si fonda sulla elevata capacità produttiva di rilevanti quantitativi di stupefacente, sul ritenuto stabile inserimento in contesti delinquenziali di rilievo e sulla esistenza di diversi soggetti, liberi, in grado di supportare l'indagato. Tuttavia, la motivazione non affronta il tema correlato alla circostanza dell'intervenuto sequestro del terreno (e del capannone) ove l'attività di coltivazione veniva svolta, elemento di indubbio rilievo in ragione del fatto che la coltivazione contestata fosse, per come ricostruito nell'ordinanza impugnata, l'unica fonte certa di approvvigionamento del [OSCURATO:PERSONA] (posto che nell'ordinanza impugnata non risulta alcuna indicazione di elementi investigativi relativi a contatti con fornitori terzi). Sotto altro profilo, in punto di adeguatezza della sola misura custodiale, le ragioni addotte duplicano quelle valutati in tema di sussistenza delle esigen 4 9cautelari, senza comprovare la scarsa capacità di autocontrollo dell'indagato, anche tenuto conto della sua formale incensuratezza (come riportato nell'ordinanza genetica a pagina 5). Sul punto, va richiamato l'orientamento costante di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, per il quale la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile in rerum natura, ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo. (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615 - 01). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non svolge specifica motivazione sul punto, limitandosi a richiamare la capacità a delinquere dimostrata dall'indagato e l'estensione del circuito di riferimento, ancora una volta omettendo ogni valutazione in relazione all'intervenuto sequestro del terreno e del capannone. 3. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, va, quindi, disposto l'annullamento dell'ordinanza con riferimento al requisito del periculum, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc. pen.. 4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94. P.Q.M.   P.Q.M
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