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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2025

Cassazione n. 27374/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

02/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi annullare la sentenza con riguardo al capo C) e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza pronunciata in data 02/10/2025 la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 09/07/2024 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reatidi cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. (come riqualificato il reato di cui all’art. 470 cod. pen.originariamente contestato), 648 cod. pen. e artt. 1 e 5 d.l.vo 73/1991, accertati a Modugno indata 17/04/2019.2.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata,affidandolo a cinque motivi.2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. con riferimento alla contravvenzionedi cui al capo C) dell’imputazione per intervenuta prescrizione.

La difesa rileva che il fatto è statoaccertato in data 17/04/2019, il termine massimo di 5 anni sarebbe spirato al 17/04/2024, ossiatre mesi prima della pronuncia della sentenza del Tribunale di Bari, avvenuta in data 09/07/2024,anche tenuto conto del termine di sospensione emergenziale di 64 giorni complessivi.2.2.

Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla riqualificazione del reatocontestato al capo A) nel reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen.

Assume la difesa che lasentenza impugnata omette di rispondere alla censura presentata in sede di appello circa lamancanza di un accertamento tecnico sull’effettiva natura contraffatta della marcatura CE,apposta sui giocattoli e sulle apparecchiature elettroniche, che si è fondata esclusivamente sulladeposizione del militare che ha eseguito l'accertamento, il quale ha riferito di avere riscontratouna difformità grafica del simbolo in base ad una percezione soggettiva, priva di certezza,comportando così il vizio di travisamento della prova.

Inoltre, la Corte di merito avrebbeerroneamente ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 515 cod. pen., mentre si tratterebbe,nella specie, di falso grossolano, inidoneo a trarre in inganno un acquirente di media esperienza.Il reato di frode in commercio, osserva la difesa, ricorre soltanto quando viene consegnata unacosa per un'altra; tale qualificazione non appare giuridicamente corretta, nella specie, dovendotrovare applicazione la disciplina speciale di cui ai d. lgs. 194/2007 e 54/2011, che prevedonosanzioni amministrative per l'immissione sul mercato di prodotti con marcatura non conforme.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce, violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)cod. proc. pen. in relazione all’art. 648 cod. pen.

La difesa assume che la responsabilitàdell'imputata è fondata esclusivamente sulla mancata esibizione di fatture d'acquisto in sede diperquisizione e che il delitto presupposto sarebbe da individuare nella contraffazione dellamarcatura CE: condotta contestata all’imputata al capo A) come tentata frode in commercio,con la conseguenza che, quale autrice del reato presupposto, non può rispondere di ricettazione,a meno di non volere sostenere che abbia ricevuto da terzi i beni già contraffatti; in tale ultimocaso, peraltro, non è provato che l’imputa sapesse che la merce era provento di delitto; lacondotta, semmai, avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie contravvenzionaledell’incauto acquisto di cui all’art. 712 cod. pen.2.4.

Con il quarto motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, viziodi motivazione per apparente o omessa valutazione dei motivi di appello: la difesa lamenta chela motivazione della sentenza impugnata sarebbe assente, ovvero apparente, per mancanza diun'autonoma valutazione del compendio probatorio e di una puntuale disamina dei motivi diappello specifici relativi all’assenza di perizia sulla marcatura CE, all’evidenza del falso grossolanoe alla prova del dolo di ricettazione in capo all’imputata.2.5.

Con il quinto motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento della causa dinon punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen.; assume la difesache la Corte di merito si è limitata a evidenziare la rilevante quantità di prodotti, senza unavalutazione complessiva del fatto, considerato che la condotta di cui al capo A) è rimasta allostadio di tentativo e che per il capo C) si tratta di mera detenzione di simil alimenti senza alcunaprova di effettivo nocumento per la salute; inoltre l'abitualità del comportamento sarebbe stataerroneamente desunta da precedenti penali risalenti, senza valutare l'occasionalità dellaspecifica condotta oggetto di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo, relativo alla dedotta prescrizione del reato contravvenzionale di cui al capoc), è fondato.

La data di accertamento del reato, dalla quale decorre il termine di prescrizionequinquennale, a norma dell'art. 158 cod. pen. è quella del 17 aprile 2019; in assenza di causeinterruttive della prescrizione e preso atto della sospensione dei termini per complessivi 64 giorniper l’emergenza Covid, la stessa è, ormai, maturata il 21/06/2024, in epoca precedente allapronuncia della sentenza di primo grado.2.

Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti, generici e comunquemanifestamente infondati, oltre che meramente reiterativi delle deduzioni già svolte in sede diappello, disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti e con motivazioneadeguata, non apparente ed immune dai vizi denunciati.2.1.

Va ricordato, in premessa, che, quando le sentenze di primo e di secondo grado concordanonell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettivedecisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente performare un unico complessivo corpo argomentativo (così, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baretti, Rv. 239735; Sez.2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 24 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).

Inoltre, incasi di cosiddetta “doppia conforme”, "il vizio di travisamento della prova può essere dedottocon il ricorso per cassazione, solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere allecritiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primogiudice, o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento dellerisultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre,in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe lesentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.(Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01; Sez. 1, n. 34715 del 12/6/2024,Berlingieri; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv.272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013,Buonfine, Rv. 256837).2.2.

Ciò premesso, in ordine al secondo e al quarto motivo, trattati congiuntamente per lereciproche interazioni, va rilevato che entrambe le sentenze di merito hanno ravvisato lasussistenza del delitto, correttamente qualificato, di tentativo di frode in commercio, ritenendoprovata la destinazione alla vendita dei prodotti sequestrati presso l’attività commercialedell’imputata.

Secondo l'orientamento ampiamente consolidato di questa Corte, condiviso dalCollegio, «In tema di delitti contro l'industria ed il commercio, l'esposizione per la vendita alpubblico di giocattoli con un marchio CE, acronimo di [OSCURATO:PERSONA], differente da quello CE(Comunità Europea) per la sola impercettibile distanza tra le due lettere, integra il tentativo delreato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen., in quanto la marcaturaeuropea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma,qualità e della sicurezza di ciò che si acquista» (Sez. 3, n. 43622 del 12/06/2018, S., Rv. 273946- 01; analogamente, Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep. 2019, la, Rv. 275932 - 01; Sez. 3,n. 42953 del 09/07/2014, dep. 2015, Savino, Rv. 265567 – 01).

Si veda anche: “La vendita diprodotti con dicitura "CE" contraffatta integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio - enon il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivicontraffatti o alterati – proprio perché siffatta dicitura non identifica un marchio propriamentedetto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro,ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità del prodotto su cui èapposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione europea” (Sez. 2,n. 30026 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281809 - 01).Il c.d. marchio CE è, infatti, un'attestazione che garantisce al consumatore la conformità dialcune categorie di prodotti agli standard di qualità e sicurezza europei, cioè a tutte le disposizionidell'Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione,l'immissione sul mercato e la messa in servizio fino allo smaltimento.

La funzione del marchio"CE" è quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori deiprodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tuttele disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, così che la marcatura CE non funge damarchio di qualità o d'origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala cheil prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell'UE. (testualmente Sez. 2,n. 36228 del 18/8/2009, Wang, n.m.).

Non pertinente, pertanto, è il richiamo del ricorrente allacategoria del c.d. falso grossolano, ai fini della sussistenza del reato di frode in commercio,contenuto nel secondo motivo di ricorso.2.2.1.

Quanto alla dedotta mancanza di accertamento tecnico, la Corte di merito ha chiaramentespiegato come il ricorso, sul punto, non si confronti con la “testimonianza del teste di p.g. idoneaa provare la difformità del marchio CE, in quanto puntuale e proveniente da soggetto qualificatoche vanta particolari conoscenze in materia, derivanti dalla sua specifica e abituale attivitàlavorativa” (p. 2 della sentenza impugnata).

La censura si risolve sostanzialmente nella richiestadi rivalutazione integrale della capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento dellaconferma della responsabilità dell’imputata - appunto la deposizione dell’operante di p.g. dellaG.d.F. che ha eseguito il sequestro -, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenzadel giudice di legittimità.

Vale la pena rammentare che, in materia di estensione dei poteri dellaCassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione, la Corte di legittimitànon può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove,o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica delpercorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisatedevono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez.6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha effettuatouna completa disamina delle evidenze probatorie e ha ritenuto, con motivazione esente da vizi,che la ricorrente avesse consapevolmente ricevuto beni provento di reato (frode in commercio)per trarne profitto ponendoli in vendita (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).2.2.2.

Pacifico è infine il fatto che l'apposizione di un marchio CE (Comunità Europea) nonconforme ai requisiti richiesti al fine di confermarne l'autenticità, così come la sua assenza, siaelemento indicativo della contraffazione o dell'irregolare apposizione dello stesso; situazione chesotto il profilo soggettivo del reato non poteva essere disconosciuta da un commercianteall'ingrosso quale è l'odierna imputata.

La Corte di appello di Bari ha correttamente ritenuto chel'imputata fosse consapevole della vendita di prodotti recanti marchi contraffatti, sulla cuiprovenienza non ha fornito alcuna documentazione (pag. 3 della sentenza impugnata).2.4.

Non consentito è il terzo motivo di ricorso, relativo all’insussistenza del reato di cui all’art.648 cod. pen., in quanto non devoluto con i motivi di appello.

È infatti principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorsoper cassazione pretese violazioni di legge sulle quali il giudice di appello abbia correttamenteomesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 –01); ai sensi di quanto previsto dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., il mancato rilievo di taliaspetti nel merito, esclude, all’evidenza, anche qualsiasi onere argomentativo.3.

Infine, ineccepibile è la motivazione, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilitàper particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. da parte di entrambi i giudici di merito,i quali hanno, a tale fine, valorizzato sia i precedenti specifici a carico dell’imputata sia le modalitàdel fatto, a fronte del “rilevantissimo numero di prodotti non conformi rinvenuti” (pag. 3 dellasentenza impugnata).4.

Conclusivamente, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capoc) per essere il reato estinto per prescrizione, essendo la stessa maturata in epoca antecedentealla pronuncia della sentenza di primo grado, con conseguente eliminazione della relativa penadi 100,00 euro, corrispondente all’aumento a titolo di continuazione per il reato prescritto.

Allarideterminazione della pena, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sulpunto, può provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod.proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Nel resto il ricorso deve esseredichiarato inammissibile a cagione della manifesta infondatezza dei motivi.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo c), perché estinto perprescrizione ed elimina la relativa pena di euro cento di multa.

Dichiara inammissibile nel restoil ricorso.Così è deciso, 7 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi annullare la sentenza con riguardo al capo C) e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 02/10/2025 la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 09/07/2024 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reatidi cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. (come riqualificato il reato di cui all’art. 470 cod. pen.originariamente contestato), 648 cod. pen. e artt. 1 e 5 d.l.vo 73/1991, accertati a Modugno indata 17/04/2019.2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata,affidandolo a cinque motivi.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. con riferimento alla contravvenzionedi cui al capo C) dell’imputazione per intervenuta prescrizione. La difesa rileva che il fatto è statoaccertato in data 17/04/2019, il termine massimo di 5 anni sarebbe spirato al 17/04/2024, ossiatre mesi prima della pronuncia della sentenza del Tribunale di Bari, avvenuta in data 09/07/2024,anche tenuto conto del termine di sospensione emergenziale di 64 giorni complessivi.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla riqualificazione del reatocontestato al capo A) nel reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. Assume la difesa che lasentenza impugnata omette di rispondere alla censura presentata in sede di appello circa lamancanza di un accertamento tecnico sull’effettiva natura contraffatta della marcatura CE,apposta sui giocattoli e sulle apparecchiature elettroniche, che si è fondata esclusivamente sulladeposizione del militare che ha eseguito l'accertamento, il quale ha riferito di avere riscontratouna difformità grafica del simbolo in base ad una percezione soggettiva, priva di certezza,comportando così il vizio di travisamento della prova. Inoltre, la Corte di merito avrebbeerroneamente ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 515 cod. pen., mentre si tratterebbe,nella specie, di falso grossolano, inidoneo a trarre in inganno un acquirente di media esperienza.Il reato di frode in commercio, osserva la difesa, ricorre soltanto quando viene consegnata unacosa per un'altra; tale qualificazione non appare giuridicamente corretta, nella specie, dovendotrovare applicazione la disciplina speciale di cui ai d. lgs. 194/2007 e 54/2011, che prevedonosanzioni amministrative per l'immissione sul mercato di prodotti con marcatura non conforme.2.3. Con il terzo motivo, si deduce, violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)cod. proc. pen. in relazione all’art. 648 cod. pen. La difesa assume che la responsabilitàdell'imputata è fondata esclusivamente sulla mancata esibizione di fatture d'acquisto in sede diperquisizione e che il delitto presupposto sarebbe da individuare nella contraffazione dellamarcatura CE: condotta contestata all’imputata al capo A) come tentata frode in commercio,con la conseguenza che, quale autrice del reato presupposto, non può rispondere di ricettazione,a meno di non volere sostenere che abbia ricevuto da terzi i beni già contraffatti; in tale ultimocaso, peraltro, non è provato che l’imputa sapesse che la merce era provento di delitto; lacondotta, semmai, avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie contravvenzionaledell’incauto acquisto di cui all’art. 712 cod. pen.2.4. Con il quarto motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, viziodi motivazione per apparente o omessa valutazione dei motivi di appello: la difesa lamenta chela motivazione della sentenza impugnata sarebbe assente, ovvero apparente, per mancanza diun'autonoma valutazione del compendio probatorio e di una puntuale disamina dei motivi diappello specifici relativi all’assenza di perizia sulla marcatura CE, all’evidenza del falso grossolanoe alla prova del dolo di ricettazione in capo all’imputata.2.5. Con il quinto motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento della causa dinon punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen.; assume la difesache la Corte di merito si è limitata a evidenziare la rilevante quantità di prodotti, senza unavalutazione complessiva del fatto, considerato che la condotta di cui al capo A) è rimasta allostadio di tentativo e che per il capo C) si tratta di mera detenzione di simil alimenti senza alcunaprova di effettivo nocumento per la salute; inoltre l'abitualità del comportamento sarebbe stataerroneamente desunta da precedenti penali risalenti, senza valutare l'occasionalità dellaspecifica condotta oggetto di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, relativo alla dedotta prescrizione del reato contravvenzionale di cui al capoc), è fondato. La data di accertamento del reato, dalla quale decorre il termine di prescrizionequinquennale, a norma dell'art. 158 cod. pen. è quella del 17 aprile 2019; in assenza di causeinterruttive della prescrizione e preso atto della sospensione dei termini per complessivi 64 giorniper l’emergenza Covid, la stessa è, ormai, maturata il 21/06/2024, in epoca precedente allapronuncia della sentenza di primo grado.2. Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti, generici e comunquemanifestamente infondati, oltre che meramente reiterativi delle deduzioni già svolte in sede diappello, disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti e con motivazioneadeguata, non apparente ed immune dai vizi denunciati.2.1. Va ricordato, in premessa, che, quando le sentenze di primo e di secondo grado concordanonell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettivedecisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente performare un unico complessivo corpo argomentativo (così, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baretti, Rv. 239735; Sez.2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 24 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Inoltre, incasi di cosiddetta “doppia conforme”, "il vizio di travisamento della prova può essere dedottocon il ricorso per cassazione, solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere allecritiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primogiudice, o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento dellerisultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre,in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe lesentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.(Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01; Sez. 1, n. 34715 del 12/6/2024,Berlingieri; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv.272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013,Buonfine, Rv. 256837).2.2. Ciò premesso, in ordine al secondo e al quarto motivo, trattati congiuntamente per lereciproche interazioni, va rilevato che entrambe le sentenze di merito hanno ravvisato lasussistenza del delitto, correttamente qualificato, di tentativo di frode in commercio, ritenendoprovata la destinazione alla vendita dei prodotti sequestrati presso l’attività commercialedell’imputata. Secondo l'orientamento ampiamente consolidato di questa Corte, condiviso dalCollegio, «In tema di delitti contro l'industria ed il commercio, l'esposizione per la vendita alpubblico di giocattoli con un marchio CE, acronimo di [OSCURATO:PERSONA], differente da quello CE(Comunità Europea) per la sola impercettibile distanza tra le due lettere, integra il tentativo delreato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen., in quanto la marcaturaeuropea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma,qualità e della sicurezza di ciò che si acquista» (Sez. 3, n. 43622 del 12/06/2018, S., Rv. 273946- 01; analogamente, Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep. 2019, la, Rv. 275932 - 01; Sez. 3,n. 42953 del 09/07/2014, dep. 2015, Savino, Rv. 265567 – 01). Si veda anche: “La vendita diprodotti con dicitura "CE" contraffatta integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio - enon il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivicontraffatti o alterati – proprio perché siffatta dicitura non identifica un marchio propriamentedetto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro,ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità del prodotto su cui èapposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione europea” (Sez. 2,n. 30026 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281809 - 01).Il c.d. marchio CE è, infatti, un'attestazione che garantisce al consumatore la conformità dialcune categorie di prodotti agli standard di qualità e sicurezza europei, cioè a tutte le disposizionidell'Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione,l'immissione sul mercato e la messa in servizio fino allo smaltimento. La funzione del marchio"CE" è quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori deiprodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tuttele disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, così che la marcatura CE non funge damarchio di qualità o d'origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala cheil prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell'UE. (testualmente Sez. 2,n. 36228 del 18/8/2009, Wang, n.m.). Non pertinente, pertanto, è il richiamo del ricorrente allacategoria del c.d. falso grossolano, ai fini della sussistenza del reato di frode in commercio,contenuto nel secondo motivo di ricorso.2.2.1. Quanto alla dedotta mancanza di accertamento tecnico, la Corte di merito ha chiaramentespiegato come il ricorso, sul punto, non si confronti con la “testimonianza del teste di p.g. idoneaa provare la difformità del marchio CE, in quanto puntuale e proveniente da soggetto qualificatoche vanta particolari conoscenze in materia, derivanti dalla sua specifica e abituale attivitàlavorativa” (p. 2 della sentenza impugnata). La censura si risolve sostanzialmente nella richiestadi rivalutazione integrale della capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento dellaconferma della responsabilità dell’imputata - appunto la deposizione dell’operante di p.g. dellaG.d.F. che ha eseguito il sequestro -, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenzadel giudice di legittimità. Vale la pena rammentare che, in materia di estensione dei poteri dellaCassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione, la Corte di legittimitànon può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove,o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica delpercorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisatedevono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez.6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte territoriale ha effettuatouna completa disamina delle evidenze probatorie e ha ritenuto, con motivazione esente da vizi,che la ricorrente avesse consapevolmente ricevuto beni provento di reato (frode in commercio)per trarne profitto ponendoli in vendita (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).2.2.2. Pacifico è infine il fatto che l'apposizione di un marchio CE (Comunità Europea) nonconforme ai requisiti richiesti al fine di confermarne l'autenticità, così come la sua assenza, siaelemento indicativo della contraffazione o dell'irregolare apposizione dello stesso; situazione chesotto il profilo soggettivo del reato non poteva essere disconosciuta da un commercianteall'ingrosso quale è l'odierna imputata. La Corte di appello di Bari ha correttamente ritenuto chel'imputata fosse consapevole della vendita di prodotti recanti marchi contraffatti, sulla cuiprovenienza non ha fornito alcuna documentazione (pag. 3 della sentenza impugnata).2.4. Non consentito è il terzo motivo di ricorso, relativo all’insussistenza del reato di cui all’art.648 cod. pen., in quanto non devoluto con i motivi di appello. È infatti principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorsoper cassazione pretese violazioni di legge sulle quali il giudice di appello abbia correttamenteomesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 –01); ai sensi di quanto previsto dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., il mancato rilievo di taliaspetti nel merito, esclude, all’evidenza, anche qualsiasi onere argomentativo.3. Infine, ineccepibile è la motivazione, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilitàper particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. da parte di entrambi i giudici di merito,i quali hanno, a tale fine, valorizzato sia i precedenti specifici a carico dell’imputata sia le modalitàdel fatto, a fronte del “rilevantissimo numero di prodotti non conformi rinvenuti” (pag. 3 dellasentenza impugnata).4. Conclusivamente, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capoc) per essere il reato estinto per prescrizione, essendo la stessa maturata in epoca antecedentealla pronuncia della sentenza di primo grado, con conseguente eliminazione della relativa penadi 100,00 euro, corrispondente all’aumento a titolo di continuazione per il reato prescritto. Allarideterminazione della pena, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sulpunto, può provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod.proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Nel resto il ricorso deve esseredichiarato inammissibile a cagione della manifesta infondatezza dei motivi. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo c), perché estinto perprescrizione ed elimina la relativa pena di euro cento di multa. Dichiara inammissibile nel restoil ricorso.Così è deciso, 7 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27374/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris