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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08281/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Arezzo rigettava l'appello proposto contro il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta e per equivalente dei beni nella disponibilità dei ricorrenti, terzi estranei al reato in relazione a delitti di bancarotta e riciclaggio

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dei terzi [OSCURATO:PERSONA] e delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA]

3. In data 31 novembre 2021 i difensori dei ricorrenti, muniti di procura speciale depositavano rinuncia alla impugnazione, che deve pertanto essere dichiarata inammissibile 4.11 ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. 4.1.Non si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Il collegio ritiene infatti che la pena pecuniari prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. possa essere inflitta solo in presenza di elementi che attestino la colpa del ricorrente nella presentazione di un ricorso inammissibile.

Sul punto, è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 186 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa "non" pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

La pronuncia del Giudice delle leggi correla con chiarezza la condanna alla pena pecuniaria alla sussistenza di profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità di ricorso: assenti tali profili, la sanzione può essere esclusa.

4.2. Nel caso di specie, non si rinviene alcun profilo di colpa, dato che la sopravvenuta carenza di interesse per la trattazione del ricorso deriva dalla restituzione dei beni vincolati all'esito della sentenza di patteggiamento; la decisione del giudice di merito non era prevedibili né nei tempi, né nel contenuto all'atto della presentazione del ricorso, il che elide ogni profilo di colpa e consente l'esclusione della sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il giorno 12 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Arezzo rigettava l'appello proposto contro il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta e per equivalente dei beni nella disponibilità dei ricorrenti, terzi estranei al reato in relazione a delitti di bancarotta e riciclaggio 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dei terzi [OSCURATO:PERSONA] e delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] 3. In data 31 novembre 2021 i difensori dei ricorrenti, muniti di procura speciale depositavano rinuncia alla impugnazione, che deve pertanto essere dichiarata inammissibile 4.11 ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. 4.1.Non si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. Il collegio ritiene infatti che la pena pecuniari prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. possa essere inflitta solo in presenza di elementi che attestino la colpa del ricorrente nella presentazione di un ricorso inammissibile. Sul punto, è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 186 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa "non" pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La pronuncia del Giudice delle leggi correla con chiarezza la condanna alla pena pecuniaria alla sussistenza di profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità di ricorso: assenti tali profili, la sanzione può essere esclusa. 4.2. Nel caso di specie, non si rinviene alcun profilo di colpa, dato che la sopravvenuta carenza di interesse per la trattazione del ricorso deriva dalla restituzione dei beni vincolati all'esito della sentenza di patteggiamento; la decisione del giudice di merito non era prevedibili né nei tempi, né nel contenuto all'atto della presentazione del ricorso, il che elide ogni profilo di colpa e consente l'esclusione della sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il giorno 12 gennaio 202
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