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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06044/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 6 dicembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione con recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è del tutto privo di concreta specificità poiché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto si pone in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. che espressamente vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; osservato infine che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (cfr., Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 6 dicembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è del tutto privo di concreta specificità poiché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto si pone in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. che espressamente vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; osservato infine che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (cfr., Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06044/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris