CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11447/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 86. R.G. 34564 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 99 comma secondo, 157 e 161 cod. pen., non è consentito, in quanto del tutto aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che a pagina 5 ha ben esplicitato - passaggio per passaggio - il calcolo relativo alla prescrizione del reato, il cui termine scade in data 6/2/2024; che, dunque, a differenza di quanto si sostiene in ricorso, la Corte territoriale si è specificamente pronunciata nel merito della questione; che tale motivo risulta altresì manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso imponga di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3.686/00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il