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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 22180/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1124/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Ovidio n. 10, presso la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (studio commercialista Rosati) , giusta procura speciale a margine del ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campanian. 8572/ 15 / 18 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Tributi Ordinanza interlocutoria Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Napoli accoglieva ilricors o propost o da lla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, annullando l’avviso di accertamento, con il qual e era stat o richiesto il pagamento della somma di € 1.106.341,00, a titolo di IVA per l’anno 2011, oltre sanzioni ed interessi.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Campania rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate,affidato a due motiv i .

La contribuente resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo , l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR err oneamente ritenuto che l’omissione della registrazione della nota di variazione non poteva essere addebitata alla contribuente (cessionaria), in quanto mancava la prova della comunicazione di detta variazione, benché nei riguardi della cessionaria non sia previsto alcun obbligo di comunicazione a seguito dell’emissione della nota di credito da parte del cedente; - con il secondo motivo, denuncia la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111, comma 6 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo la stessa censura sotto il profilo della motivazione apparente; - in via preliminare, va rileva to che la società contribuente ha depositato in data 14.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l'art. 1, comma 197, della legge cit., inoltre, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata, il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine sopra indicato e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1124/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Ovidio n. 10, presso la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (studio commercialista Rosati) , giusta procura speciale a margine del ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campanian. 8572/ 15 / 18 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Tributi Ordinanza interlocutoria Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Napoli accoglieva ilricors o propost o da lla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, annullando l’avviso di accertamento, con il qual e era stat o richiesto il pagamento della somma di € 1.106.341,00, a titolo di IVA per l’anno 2011, oltre sanzioni ed interessi. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Campania rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate,affidato a due motiv i . La contribuente resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo , l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR err oneamente ritenuto che l’omissione della registrazione della nota di variazione non poteva essere addebitata alla contribuente (cessionaria), in quanto mancava la prova della comunicazione di detta variazione, benché nei riguardi della cessionaria non sia previsto alcun obbligo di comunicazione a seguito dell’emissione della nota di credito da parte del cedente; - con il secondo motivo, denuncia la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111, comma 6 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo la stessa censura sotto il profilo della motivazione apparente; - in via preliminare, va rileva to che la società contribuente ha depositato in data 14.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l'art. 1, comma 197, della legge cit., inoltre, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata, il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine sopra indicato e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 202
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