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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18070/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge con particolare riguardo all'inosservanza del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali palesemente smentita da quanto si evince testualmente dal contenuto della sentenza impugnata; che, infatti, il suddetto principio può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conformemente poi, ex multis: Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946; Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 — 01; Sez. 2 - n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713 — 02); che, facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve ritenersi che i giudici di appello, con una congrua e non illogica motivazione (si vedano le pagine da 9 a 11 della impugnata sentenza) nel confermare la decisione del giudice di primo grado, abbiano correttamente affermato la responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., a fronte della chiara attribuibilità al medesimo della condotta di arbitraria occupazione di un immobile legittimamente appartenente a terzi, risultando del tutto irrilevante lo stato di abbandono in cui versava il bene all'epoca dei fatti; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge con riferimento alla errata valutazione del compendio probatorio, non è consentito dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto, infine, che è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la intervenuta prescrizione del reato, dovendo al riguardo rilevarsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione del principio di questa Corte, secondo cui nel caso in cui l'imputazione relativa ad un reato permanente, come quello contestato nella specie, indichi il tempus commissi delicti con "formula chiusa", cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione (cfr. Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Pg, Rv. 274298 - 01), con la conseguenza che il termine di prescrizione non risultava ancora decorso al momento della emissione della sentenza di appello, dovendo farsi applicazione nel caso di specie della disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PrevidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] rdperiali r DEPOSITATA N [OSCURATO:PERSONA] L.20 ti Flirezicv AMIZI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge con particolare riguardo all'inosservanza del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali palesemente smentita da quanto si evince testualmente dal contenuto della sentenza impugnata; che, infatti, il suddetto principio può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conformemente poi, ex multis: Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946; Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 — 01; Sez. 2 - n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713 — 02); che, facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve ritenersi che i giudici di appello, con una congrua e non illogica motivazione (si vedano le pagine da 9 a 11 della impugnata sentenza) nel confermare la decisione del giudice di primo grado, abbiano correttamente affermato la responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., a fronte della chiara attribuibilità al medesimo della condotta di arbitraria occupazione di un immobile legittimamente appartenente a terzi, risultando del tutto irrilevante lo stato di abbandono in cui versava il bene all'epoca dei fatti; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge con riferimento alla errata valutazione del compendio probatorio, non è consentito dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto, infine, che è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la intervenuta prescrizione del reato, dovendo al riguardo rilevarsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione del principio di questa Corte, secondo cui nel caso in cui l'imputazione relativa ad un reato permanente, come quello contestato nella specie, indichi il tempus commissi delicti con "formula chiusa", cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione (cfr. Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Pg, Rv. 274298 - 01), con la conseguenza che il termine di prescrizione non risultava ancora decorso al momento della emissione della sentenza di appello, dovendo farsi applicazione nel caso di specie della disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PrevidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] rdperiali r DEPOSITATA N [OSCURATO:PERSONA] L.20 ti Flirezicv AMIZI
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