Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1989
ECLI:EU:C:1989:362
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CJ0290_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa 290/87,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig . R.C . Fischer, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai suoi agenti sigg . G.M . Borchardt e M.A . Fierstra, consiglieri giuridici supplenti del Ministero degli affari esteri, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] presso la sede dell' ambasciata dei [OSCURATO:PERSONA],
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], a seguito del superamento dei contingenti di pesca attribuitigli per gli anni 1983, 1984 e 1985, è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti dalle disposizioni dell' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio 25 gennaio 1983, n . 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione della pesca ( GU L 24, pag . 1 ), e degli artt . 1 e da 6 a 10 del regolamento del Consiglio 29 giugno 1982, n . 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri ( GU L 220, pag . 1 ), unitamente ai regolamenti con cui vengono fissati i contingenti per gli anni di cui trattasi,
LA CORTE,
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, f.f . di presidente, R . Joliet e F . Grévisse, presidenti di sezione, C.N . Kakouris, G.C . [OSCURATO:PERSONA], M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 7 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 luglio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 settembre 1987, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], a seguito del superamento dei contingenti di pesca attribuitigli per gli anni 1983, 1984 e 1985, è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti dalle disposizioni dell' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio 25 gennaio 1983, n . 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( GU L 24, pag . 1, in prosieguo : "il regolamento che istituisce il regime di conservazione "), e degli artt . 1 e da 6 a 10 del regolamento del Consiglio 29 giugno 1982, n . 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri ( GU L 220, pag . 1, in prosieguo : "regolamento relativo al controllo "), unitamente ai regolamenti con cui vengono stabiliti i contingenti per gli anni di cui trattasi .
2 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] riconosce che taluni dei contingenti di pesca che gli sono stati attribuiti per gli anni 1983, 1984 e 1985 sono stati superati .
3 In via principale, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i superamenti dei contingenti sono conseguenza di un inadempimento degli obblighi, incombenti al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], a norma dell' art . 10, n . 2, del regolamento relativo al controllo, di procedere tempestivamente alla chiusura della pesca . In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i superamenti sono altresì dovuti a una non corretta esecuzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] degli obblighi in materia di gestione dei contingenti, impostigli dall' art . 5, n . 2, del regolamento che istituisce il regime di conservazione, nonché all' inosservanza degli obblighi di ispezione della flotta, di repressione delle infrazioni e di controllo delle catture, precisati dal regolamento relativo al controllo .
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, del procedimento, dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
5 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il ricorso è irricevibile in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non formula precise censure nei confronti della normativa olandese diretta a dare applicazione al regolamento che istituisce il regime di conservazione e al regolamento relativo al controllo .
6 Questa eccezione di irricevibilità va respinta . [OSCURATO:PERSONA] ha infatti chiaramente definito l' oggetto della controversia precisando nel suo ricorso gli obblighi, derivanti dalla normativa comunitaria in materia di pesca, che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto ovvero che non ha sufficientemente adempiuto . La questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia indicato elementi di fatto precisi e sufficienti, tali da giustificare la constatazione dell' inadempimento, rientra nel merito della causa .
7 Per contro, la censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla constatazione di un eventuale inadempimento degli obblighi di registrazione delle catture prescritti dall' art . 9 del regolamento relativo al controllo va dichiarata irricevibile .
8 Infatti, come risulta da una giurisprudenza costante, la domanda dev' essere fondata sugli stessi motivi e mezzi del parere motivato ( si veda sentenza 15 dicembre 1982, causa 211/81, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 4547, in particolare punto 14 della motivazione ).
9 Ora, nella fattispecie, il parere motivato emesso in data 16 dicembre 1986 ha espressamente escluso dall' oggetto della controversia gli obblighi di registrazione delle catture per gli anni 1983 e 1984 . Del resto, per quel che riguarda l' anno 1985, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 3.1 dello stesso parere motivato, ha provvisoriamente accantonato tale questione e in seguito non vi ha più fatto riferimento .
Sul merito
Sulla censura principale fondata sulla chiusura tardiva della pesca
10 Con questa censura, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art . 10, n . 2, del regolamento relativo al controllo . Questo articolo obbliga gli Stati membri a stabilire la data in cui essi ritengono che un contingente sia esaurito e a vietare provvisoriamente, a decorrere da tale data, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dei pesci appartenenti alla riserva ittica considerata . Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questa disposizione impone un obbligo di risultato, di guisa che la semplice constatazione del superamento dei contingenti consentirebbe di presumere che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non abbia tempestivamente ottemperato al suo obbligo di chiudere la pesca .
11 Tale argomento non può, di per sé stesso, servire da fondamento ad una constatazione di inadempimento . Nell' ambito di un procedimento avviato a norma dell' art . 169 del trattato CEE, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha l' obbligo di accertare l' esistenza dell' inadempimento contestato e non può basarsi su alcuna presunzione ( si veda la sentenza della Corte 25 maggio 1982, causa 96/81, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . 1982, pag . 1791, in particolare punto 6 della motivazione ).
12 Dato che la [OSCURATO:PERSONA] non può avvalersi di presunzioni a sostegno della sua censura, occorre esaminare se essa ha fornito, a sostegno del suo ricorso, elementi di fatto atti a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non aveva tempestivamente provveduto alla chiusura della pesca per determinate riserve ittiche durante il periodo considerato .
13 Per quel che riguarda gli anni 1983 e 1984, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a indicare come prova il totale, per riserva ittica, dei quantitativi catturati . E' pacifico che tali dati comprendono sia le catture effettuate prima dei provvedimenti di chiusura della pesca che le catture illegali effettuate successivamente a tali provvedimenti . Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato il quantitativo totale delle catture effettuate vuoi alla data dei provvedimenti di chiusura della pesca vuoi a quella dell' entrata in vigore di tali provvedimenti con la loro pubblicazione sullo Staatscourant, la Corte è nell' impossibilità di stabilire se i superamenti constatati siano stati provocati da una chiusura tardiva della pesca o se, al contrario, essi sono dovuti a catture illegali . Stando così le cose, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso tardivamente la chiusura della pesca per gli anni 1983 e 1984 .
14 Per l' anno 1985, invece, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto i dati delle catture effettuate alla data dei provvedimenti di chiusura della pesca . Da questi dati risulta, come ha riconosciuto in udienza il rappresentante del governo olandese, che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha in certi casi deciso la chiusura della pesca quando il contingente relativo alla riserva ittica considerata era già esaurito . Ciò si è verificato, ad esempio, per il nasello nella zona VII a e per la passera di mare nelle zone II a e IV .
15 Da quanto sopra consegue che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art . 10, n . 2, del regolamento relativo al controllo nei limiti in cui, nel 1985, esso non ha tempestivamente provveduto alla chiusura della pesca per determinate riserve ittiche .
Sulle censure accessorie
16 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di non aver correttamente dato esecuzione agli obblighi relativi all' utilizzo dei contingenti ai quali esso era soggetto in forza dell' art . 5, n . 2, del regolamento che istituisce il regime di conservazione .
17 Tale censura va respinta, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non ha posto in rilievo precise lacune nella normativa emanata dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] per conformarsi ai suoi obblighi e non ha neppure indicato quali fossero le norme che detto Stato avrebbe dovuto emanare per conformarsi alle esigenze della disposizione di cui è causa .
18 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non ha ottemperato agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art . 1, n . 2, e dell' art . 6 del regolamento relativo al controllo . La prima di queste due disposizioni obbliga gli Stati membri a eseguire ispezioni sui pescherecci e a promuovere un' azione penale o amministrativa contro i capitani che non rispettino la vigente normativa in materia di conservazione e di controllo . Il secondo impone agli stessi di verificare l' esattezza delle dichiarazioni dei capitani sui quantitativi di pesce sbarcati .
19 Riguardo agli obblighi di ispezione, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che gli sforzi di controllo intrapresi dalle autorità olandesi sono rimasti insufficienti . Quanto al perseguimento delle infrazioni constatate, essa fa rilevare che sarebbe stato possibile rafforzare l' efficacia della repressione delle attività illegali di pesca . Infine, circa il controllo delle dichiarazioni delle catture, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a ricordare che le autorità olandesi hanno l' obbligo di correggere dette dichiarazioni allorché esse presentino inesattezze .
20 Queste ultime censure vanno del pari respinte . [OSCURATO:PERSONA] non ha infatti indicato, in nessuna fase del procedimento, elementi precisi e concreti che comprovino che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non ha soddisfatto agli obblighi impostigli dall' art . 1, n . 2, e dall' art . 6 del regolamento relativo al controllo .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, a norma del § 3, 1° comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi la Corte può compensare in tutto od in parte le spese . Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente su alcuni capi della sua domanda, ciascuna delle parti va condannata a sopportare le proprie spese .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art . 10, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 giugno 1982, n . 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri, nei limiti in cui, nel 1985, esso non ha tempestivamente provveduto alla chiusura della pesca per talune riserve ittiche .
2 ) Per il resto, il ricorso è respinto .
3 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .