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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22511/2026

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ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti e ricorrenti incidentali –nonché nei confronti diMANNA RAFFAELLA;- intimata -Numero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1453/2020depositata il 24/04/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per accoglimento delricorso principale e del ricorso incidentale;uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, e l'avvocataLEONILDA MARI, per delega del difensore di parte controricorrente.1.

I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivanoAngela [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale diTorre Annunziata chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dinumerose opere edilizie realizzate sul fabbricato di proprietà deiconvenuti a danno degli attori, in violazione delle distanze legali.Contro gli stessi convenuti proponeva separata domanda RaffaellaManna, proprietaria di diverse unità immobiliari ubicate nel fabbricatoadiacente all’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Alfonsoproprietari di un immobile sito al piano terra dello stabile abitato daRaffaella [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riuniti i due giudizi, accoglievaparzialmente le domande attoree e, in parte, anche quelle spiegate daiconvenuti in via riconvenzionale, denunciando abusi edilizi perpetratida parte attrice.2.

I convenuti in primo grado proponevano appello avverso lapronuncia del primo giudice.

I coniugi Battimelli-Acampora e RaffaellaManna appellavano anch’essi la sentenza di prime cure: quest’ultimoNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026procedimento proposto dai Fusco-[OSCURATO:PERSONA].Per quanto ancora qui di interesse, la Corte d’Appello di Napoli, inparziale accoglimento dell’appello principale dei [OSCURATO:PERSONA]-Fusco econtestuale (parziale) rigetto dell’appello incidentale spiegato daRaffaella [OSCURATO:PERSONA] e dai coniugi Battimelli-Acampora, così decideva:a) rigettava le domande avanzate in primo grado da RaffaellaManna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere lacondanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allademolizione e/o arretramento alla distanza legale tra costruzioni e/odal confine della sopraelevazione della copertura del tetto delfabbricato di proprietà di questi ultimi.A sostegno di detto capo della decisione, la Corte territorialeevidenziava che, nella specie, ricorreva l’ipotesi di aderenza trafabbricati finitimi, di proprietà dei coniugi Battimelli-Acampora, deiconvenuti originari [OSCURATO:PERSONA]-Fusco nonché del fabbricato in regime dicondominialità in parte di proprietà [OSCURATO:PERSONA], in parte di proprietàGentile-Fusco.

La Corte affermava la non applicabilità dell’art. 873 c.c.,riguardante la disciplina generale delle distanze tra fabbricati integratadalle norme degli strumenti urbanistici locali, tanto con riferimento allaprima categoria di trasformazioni realizzate dai convenuti (sporgenzeaggettanti di abbaini e gronda del tetto, balconi con terrazzi a livello),quanto con riferimento alla sopraelevazione della copertura del tetto.Del resto, neanche gli appellanti incidentali avevano prospettato chel’innalzamento fosse avvenuto al di fuori della linea di sagomaoriginaria dell’edificio e, quindi, nel mancato rispetto della originariaaderenza, ipotesi che soltanto avrebbe potuto integrare la nozione di«nuova costruzione» assoggettata al rispetto delle distanze di cuiall’art. 873 c.c.Numero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026Specularmente, la Corte territoriale rigettava la censura formulatadagli appellanti principali relativamente all’omessa condanna deiconiugi Battimelli-Acampora alla demolizione della porzione di tetto delcorpo di fabbrica di proprietà di questi ultimi oggetto disopraelevazione.

Rilevava, anche in questo caso, la mancataprospettazione del non allineamento dello sviluppo verticale rispettoall’originaria sagoma del fabbricato, tale da creare una pericolosaintercapedine che la disciplina legale delle distanze intendescongiurare.Riteneva, poi, assorbita la censura sul criterio di misurazione delledistanze delle costruzioni a confine, atteso che la disciplina delledistanze non trova applicazione al caso di specie; oltre al fatto che,precisava la Corte territoriale, il criterio del calcolo partendo dallafacciata esterna del muro comune era incompatibile con la fattispeciein oggetto, posto che essendo i fabbricati tra loro in aderenza, il muronon presentava alcuna facciata scoperta da assumere quale punto diriferimento nel calcolo della distanza dalla costruzione finitima;b) per le medesime ragioni di cui al punto a), la Corte partenopearigettava la domanda già avanzata in primo grado dai coniugi AntonioBattimelli e [OSCURATO:PERSONA], oltre che da [OSCURATO:PERSONA], perl'arretramento dell'abbaino, nonché delle sporgenze della gronda deltetto del fabbricato [OSCURATO:PERSONA]-Fusco, edificate sul lato nord-ovest e sullato sud-est, alla distanza tra costruzioni e/o dal confine prevista dairegolamenti o, in subordine, dall'art. 873 с.с.;c) confermava la pronuncia del primo giudice nella parte in cuiordinava l’arretramento, fino alla distanza prescritta dall’art. 905 c.c.dal confine (mt. 1,50), dei balconi realizzati dai [OSCURATO:PERSONA]-Fusco nelprospetto sud-est del fabbricato, in quanto nuove vedute poste adistanza inferiore da quella prescritta rispetto al confine con gliNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026adiacenti fabbricati di [OSCURATO:PERSONA] e dei coniugi Battimelli-Acampora, non ritenendo applicabile le norme regolamentari in materiadi distanze tra costruzioni;d) procedeva alla correzione dell’errore materiale contenuto neldispositivo della pronuncia di primo grado in conformità alla richiestadegli appellanti incidentali, coniugi Battimelli-Acampora, atteso chel’ordine di arretramento della finestra da questi aperta sul lato nord-ovest dell’edificio di loro proprietà, in relazione alla quale la CTU avevaaccertato la violazione della distanza legale minima, era statoerroneamente impartito dal Tribunale con riferimento alla finestraposta al secondo piano, in luogo del primo piano;e) rigettava la doglianza con la quale i coniugi Battimelli-Acamporaimpugnavano la decisione del giudice di prime cure nella parte in cuinon aveva accolto la loro richiesta di chiusura di due nuove veduteaperte dalla controparte sul lato nord-ovest del fabbricato di loroproprietà, una al primo piano, l’altra all’ultimo livello (sottotetto).

Sulpunto, osservava il secondo giudice che la decisione del Tribunale erafondata su una doppia ratio: conformandosi alle conclusioni peritali,aveva innanzitutto negato la tutela invocata dai coniugi Battimelli-Acampora in quanto le vedute aperte con le due finestre delle quali sichiedeva la chiusura rispettavano la distanza legale dal confine.

Conuna seconda ratio, il Tribunale riteneva comunque operante la derogadi cui al comma 3 dell’art. 905 c.c., poiché i fabbricati prospettano suuna strada pubblica.

Sì che, concludeva la Corte territoriale, la censurarivolta alla seconda ratio (mancato accertamento del titolo legale dalquale risulti la qualità di strada pubblica) comunque lasciaimpregiudicata la prima ed autonoma statuizione;f) compensava per ½ le spese del doppio grado di giudizio traRaffaella [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA]-Fusco, condannando questi ultimi allaNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026refusione del restante ½ a favore della controparte; compensavaintegralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra Battimelli-Acampora e [OSCURATO:PERSONA]-Fusco; ripartiva le spese di CTU nella misura dei2/3 a carico dei [OSCURATO:PERSONA]-Fusco, e del residuo 1/3 a carico di [OSCURATO:PERSONA] eBattimelli-Acampora in solido.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione affidandolo a cinque motivi illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi eillustrato da memoria.La causa veniva chiamata alla Pubblica Udienza del 17.09.2025.Il Pubblico Ministero si è pronunciato come indicato in epigrafe.Poiché il ricorso non risultava notificato a [OSCURATO:PERSONA], inviolazione del principio dell'universalità del giudicato nei confronti ditutti i soggetti parti del giudizio, ex art. 331 cod. proc. civ., conordinanza interlocutoria n. 26256 del 26.09.2025 il Collegio disponevala notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] per il perfezionamento delcontraddittorio, assegnando il termine di sessanta giorni dallacomunicazione dell’ordinanza per l’adempimento.Integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lacausa è stata chiamata alla Pubblica Udienza del 09.04.2026.Resta intimata [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i controricorrenti ericorrenti incidentali hanno depositato nuova memoria.[OSCURATO:PERSONA].

RICORSO PRINCIPALE1.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto, giusta previsione dell'art.360, comma 1, n. 3) c.p.c., ed in particolare dell'art. 873 c.c. nonchéNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026della normativa regolamentare e locale richiamata dallo stesso articolo,in relazione alla ritenuta inapplicabilità della norma alle sopraelevazionie comunque alle nuove costruzioni ed opere eseguite su fabbricatipreesistenti in aderenza.Rilevano i ricorrenti che la contestazione da essi interposta sin dallacitazione in primo grado deve essere intesa come contestazione di unosviluppo illegittimo della costruzione limitrofa, riferibile ad unaqualunque violazione delle distanze legali: è dirimente, come si evincechiaramente dalla CTU svolta in primo grado, che le opere realizzatedai signori Fusco-[OSCURATO:PERSONA] (abbaini, balconi, sporgenze aggettanti dellagronda del tetto e sopraelevazione del tetto di copertura del fabbricato)non hanno in concreto assolutamente seguito lo sviluppo del fabbricatooriginario, tantomeno la linea di aderenza tra gli stessi fabbricati inproiezione verticale e orizzontale.

Pertanto, deducono i ricorrenti che ilprincipio richiamato dalla Corte d'appello di Napoli – ossia la nonapplicabilità della disciplina delle distanze tra fabbricati in aderenza -non poteva essere applicato al caso di specie, per l'assorbente motivoper cui le opere in contestazione non sono state eseguite in aderenzaal fabbricato dei ricorrenti.

Né è revocabile in dubbio che sia gli abbainiche i terrazzi a livello dei balconi abbiano incrementato la volumetria ela superficie dell'originario organismo edilizio dei resistenti, incidendoanche sulla sagoma dell’edificio.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto, giusta previsione dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e5) c.p.c., ed in particolare dell'art. 873 c.c. e della normativaregolamentare e locale richiamata dallo stesso articolo, in relazione allamancata ed omessa valutazione di un fatto decisivo della controversiacon riferimento alla individuazione, valutazione ed applicazione dellanormativa di riferimento locale alle sopraelevazioni e, comunque, alleNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026nuove costruzioni ed opere eseguite su fabbricati preesistenti inaderenza; con particolare riferimento all'esclusione della possibilità dicostruzione (o sopraelevazione) sul confine nell'ipotesi in cui essa siaesclusa dalla normativa regolamentare locale.I ricorrenti evidenziano che nel caso di specie, pur se i fabbricatioriginari delle parti fossero stati in aderenza, lo sviluppo successivo diopere nuove non avrebbe potuto più seguire la sagoma originaria dellacostruzione, dovendosi necessariamente adeguare alla nuovanormativa locale, rappresentata dall’art. 90 PRG del Comune diAgerola, che non consente la costruzione a confine (se non nel caso dipareti preesistenti sul confine e prive di vedute), e prevede unadistanza minima dal confine di mt 5,50.

Sul punto, i ricorrenti rilevanocome questa Corte abbia sostenuto che la sopraelevazione, in quantonuova costruzione, resta soggetta alla disciplina delle distanze legali, epertanto essa possa essere esclusa ove lo strumento urbanistico locale,anche se intervenuto successivamente, abbia sancito l’obbligoinderogabile di osservare una determinata distanza dal confine.

Neconsegue che la facoltà di costruire in aderenza o in appoggio non puòesercitarsi quando i regolamenti locali prevedano la distanza conriferimento al confine.3.

I primi due motivi possono essere scrutinati congiuntamente inquanto strettamente connessi, e sono fondati.È opportuno ribadire che la sopraelevazione deve essereconsiderata a tutti gli effetti come nuova costruzione, anche se diridotte dimensioni, in quanto comporta sempre un aumento dellavolumetria e della superficie di ingombro e può essere, di conseguenza,eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali, ancheintegrative del codice civile e sopravvenute (ex multis, Cass. Sez. 2,Numero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ordinanza n. 12292 del 07/05/2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5049del 05/03/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15732 del 15/06/2018).Il rispetto della distanza di cui all’art. 873 c.c. trova applicazionesoltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti,essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata inaderenza sopra la verticale della costruzione preesistente (Cass. Sez.2, n. 38033 del 02/12/2021; Cass. Sez. 2, n. 7183 del 10/05/2012).Infatti, l’art. 877 c.c. consente la costruzione in aderenza, senza onerio formalità, anche in caso di sopraelevazione di costruzionepreesistente (ex multis: Cass. Sez. 2, n. 5455 del 01.03.2025; Cass.Sez. 2, n. 16371 del 09/06/2023; Cass. Sez. 2, n. 38033 del02/12/2021; Cass. Sez. 2, n. 7183 del 10/05/2012).Tuttavia, quando, all’epoca della sopraelevazione subentri unostrumento urbanistico che prescriva inderogabilmente una determinatadistanza dal confine, senza prevedere la facoltà di costruzione inaderenza, opera il principio sopra richiamato secondo cui, in tema dirispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di unedificio preesistente, determinando un incremento della volumetria delfabbricato, è qualificabile come nuova costruzione (per tutte: Cass.Sez. 2, n. 16371 del 2023, cit.).

Con la conseguenza che in taleevenienza si applica la normativa vigente al momento della modifica enon opera il criterio della prevenzione se riferito alle costruzionioriginarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporalecorrelata al momento della sopraelevazione (Cass. Sez. 2, n. 14705 del29/05/2019; Cass. Sez. 2, n. 9646 del 11/05/2016; Cass. Sez. 2, n.74 del 03/01/2011; Cass. Sez. 2, n. 15527 del 11/06/2008; Cass. Sez.2, n. 400 del 12/01/2005; Cass. Sez. 2, n. 200 del 08/01/2001; Cass.Sez. 2, n. 3737 del 20/04/1994).Numero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ora, nel caso che ci occupa la Corte territoriale ha esaminato le piùrigorose disposizioni regolamentari che prescrivono un distacco minimodi mt. 10 tra costruzioni fronteggianti o in subordine quello di mt. 5,50dal confine delle costruzioni non frontistanti, ritenendo però che essenon siano applicabili, in quanto integrative dell’art. 873 c.c. (v.sentenza pag. 9, 3° capoverso).

Invero, alla luce dei principi sopraevocati, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di seconde cure,trova applicazione lo strumento urbanistico successivo alla costruzionein aderenza e vigente al tempo della sopraelevazione che prescrivainderogabilmente una determinata distanza dal confine, senzaprevedere la facoltà di costruzione in aderenza.La sentenza merita, pertanto, di essere cassata in parte qua,spettando al giudice del rinvio verificare la disciplina urbanistica localeapplicabile in tema di distanze rispetto all’epoca di sopraelevazione deifabbricati di cui è causa.4.

Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, giusta previsione dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.e segnatamente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c. inrelazione all'art. 880 c.c., nella parte in cui la sentenza della Corted’appello di Napoli ha ritenuto che il criterio per il calcolo delle distanzelegali a partire dalla facciata esterna del muro comune non siaapplicabile al caso dei fabbricati posti in aderenza, poiché in tale casoil muro non presenterebbe alcuna facciata scoperta da considerarequale punto di riferimento nel calcolo della distanza della costruzionefinitima.Parte ricorrente evidenzia come dalla relazione del CTU emerga cheil fabbricato dei ricorrenti abbia il tetto in posizione più alta rispetto aquello dei resistenti, con la conseguenza che – poiché anche in caso difabbricati in aderenza deve essere rispettata la distanza di legge per leNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026nuove costruzioni - ogni misurazione delle distanze delle costruzionirealizzate dai resistenti e contestate può ben avvenire da detto puntoesterno: in altri termini, la facciata esterna del muro, ovvero la suaproiezione in altezza, rappresenta il punto di partenza per il computodelle distanze.5.

Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, giusta previsione dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5)c.p.c. e segnatamente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873c.c. e della normativa locale richiamata dallo stesso articolo.

A giudiziodei ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe errato nel non qualificarecome nuove costruzioni le solette aggettanti a servizio dei balconirealizzate dai resistenti al secondo piano del lato sud-est del lorofabbricato, così applicando solamente la normativa in tema di vedute eaffacci e non quella per le distanze legali dalle costruzioni, ai sensidell’art. 873 c.c. e della normativa locale di riferimento (mt. 5,50 dalconfine della proprietà dei ricorrenti ex art. 90 PRG del Comune diAgerola).6.

Il terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente,in quanto entrambi sollevano questioni relative ai criteri di computodelle distanze, e sono entrambi fondati.Questa Corte ha chiarito che la nozione di costruzione è unica, nonmodificabile neppure dai regolamenti comunali, stante la loro natura dinorme secondarie (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13157 del 18/05/2025;Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 144 del 08/01/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19530 del07/10/2005); essa non si identifica in quella di edificio, ma consiste inqualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri dellasolidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche medianteappoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbricaNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026contestualmente realizzato o preesistente, indipendentemente dallivello di posa ed elevazione dell'opera stessa e dalla tecnica costruttivaadoperata (ex multis, Cass. n. 13157 del 2025, cit.; Cass. Sez. 2, n.26042 del 04/08/2024; Cass. Sez. 2, n. 345 del 5/1/2024; Cass. Sez.2, n. 23856 del 2/10/2018; Cass. Sez. 2, n. 15972 del 20/7/2011).Rientrano nel concetto civilistico di costruzione le sporgenze degliedifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da soletteaggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità eampiezza.

I balconi costituiscono, quindi, corpo di fabbrica computabileai fini del calcolo delle distanze, pur non corrispondendo a volumiabitativi coperti, in quanto destinati ad estendere ed ampliare laconsistenza dei fabbricati (Cass. Sez. 2, n. 25191 del 17/09/2021;Cass.

Sez. 2, n. 18282 del 19/09/2016; Cass. Sez. 2, n. 17242 del22/07/2010; Cass. Sez. 2, n. 12964 del 31/05/2006; Cass. Sez. 2, n.1556 del 26/01/2005).La pronuncia, pertanto, merita di essere cassata in parte qua,affinché il giudice del rinvio verifichi il rispetto delle distanzerelativamente ai balconi realizzati dai resistenti al secondo piano dellato sud-est del loro fabbricato.7.

Con il quinto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto, giusta previsione dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e5) c.p.c. ed in particolare la violazione e/o falsa applicazione degli artt.905 e 906 c.c. in relazione all'inquadramento della finestra posta alprimo piano del fabbricato dei ricorrenti nel lato nord-ovest,segnatamente per aver applicato ad essa l'art. 906 c.c. omettendo deltutto la valutazione dell'esonero della stessa dal computo delle distanzelegali in presenza di una strada di uso pubblico.Parte ricorrente si duole del fatto che la censura alla sentenza di primogrado non mirava a sollecitare la correzione di un errore materiale,Numero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026bensì ad evidenziare che con riferimento alla finestra posta al primopiano, lato nord-ovest del fabbricato degli attuali ricorrenti, non vi erastata alcuna misurazione delle distanze (misurazione effettuata,invece, sulla finestra posta sullo stesso lato del fabbricato, ma alsecondo piano).Evidenzia il ricorso che il lato nord-ovest del fabbricato deiricorrenti, come quello dei resistenti, è posto al confine con una stradadi uso pubblico: pertanto, doveva trovare applicazione l’esenzione dalrispetto delle distanze, ex art. 905, comma 3 c.c.

Sotto tale profilo, iricorrenti lamentano la contraddittorietà del capo impugnato dellapronuncia, poiché in relazione allo stesso lato nord-ovest dei fabbricati,la Corte territoriale ha rigettato la domanda principale dei coniugiBattimelli-Acampora, tesa alla chiusura delle aperture realizzate sullostesso lato nord-ovest del fabbricato di proprietà Fusco-[OSCURATO:PERSONA],applicando quindi l’art. 905, ultimo comma c.c.; mentre la stessaesenzione dalle distanze per affaccio su strada ad uso pubblico non èstata riconosciuta a favore dei coniugi Battimelli-Acampora in meritoalla finestra loro contestata sul lato nord-ovest del fabbricato di loroproprietà, confinante con la medesima strada ad uso pubblico.7.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366,n. 6 c.p.c.Innanzitutto, si deve precisare che la Corte territoriale –contrariamente a quanto affermato in ricorso - non ha riconosciutol’esenzione di cui al comma 3 dell’art. 905 alla proprietà Fusco-[OSCURATO:PERSONA],con riferimento all’apertura di due finestre da questi ultimi realizzatasul lato nord-ovest del fabbricato di loro proprietà.Come anticipato in parte narrativa (supra, punto e) il giudice diseconde cure aveva confermato la decisione del primo giudice inquanto fondata su una ratio autonoma e non impugnata dai coniugiNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026Battimelli-Acampora, ossia il rilevamento da parte della CTU delladistanza di legge prescritta dall’art. 906 c.c. per le vedute obliquerispetto al confine.

Sulla questione dell’esonero dal rispetto delledistanze ai sensi dell’art. 905, comma 3, la Corte territoriale non si è,invece, pronunciata, trattandosi di una statuizione resa adabundantiam dal primo giudice, che lasciava comunque impregiudicatala prima ratio relativa al rigetto dell’istanza per l’accertato rispetto delledistanze legali (v. sentenza p. 17, capo 2.11.).Sul tema, questa Corte ha in più occasioni affermato che: «Nel casoin cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o uncapo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamenteidonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione dellapronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto dispecifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella suainterezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi loscopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare allacassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte leragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.

Ne consegueche è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbiaformato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, siarespinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolocapo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendoinammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altreragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (da ultimo:Cass.

Sez. 3, n. 5102 del 26/02/2024; Cass., Sez.

Un., n. 16602 del08/08/2005; Cass. Sez. 2, n. 32353 del 2024; Cass. Sez. 2, n. 2615del 29/01/2024; conf.: Cass. Sez. 1, n. 2811 del 08/02/2006; Cass.,Sez.

Un., n. 10374 del 08/05/2007).Numero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026I ricorrenti, quindi, avrebbero dovuto impugnare la primapronuncia anche sotto il profilo del mancato accertamento della realedistanza della finestra del piano primo dal confine; però non specificanoin questa sede in quale atto - né riportano le parti rilevanti delladoglianza - essi avrebbero proposto innanzi al giudice dell’appello lasuddetta doglianza, in modo da mettere in condizione questa Corte diverificare l’omissione di pronuncia del secondo giudice.Il n. 6 dell'art. 366 c.p.c. impone, infatti, di indicare specificamentegli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (ex multis,Cass.

Sez. 5, 15/01/2019, n. 777; Cass. Sez. 5, 18/11/2015, n.23575), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto chesorregge la censura, precisando, in quest'ultimo caso, la parte deldocumento cui quest'ultima corrisponde e i dati necessariall'individuazione della sua collocazione quanto al momento dellaproduzione nei gradi dei giudizi di merito.II.

RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO8.

Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, giusta previsione dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.ed in particolare la violazione e/e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. edell'art. 90 del PRG del comune di Agerola in ragione del quale si èritenuta legittima la sopraelevazione eseguita dai coniugi Battimelli-Acampora quand'anche risulti accertato che la sopraelevazione non siaavvenuta nel rispetto delle distanze rispetto al fabbricato contiguo e,comunque, sia avvenuta al di fuori della sagoma del fabbricatopreesistente.Osservano i ricorrenti incidentali che nell'ipotesi in cui questa Corteritenga affermata l'applicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni dicui all'art. 873 cod. civ. in tema di distanze e, quindi, della normativaintegrativa dettata dall'art. 90 del PRG del Comune di Agerola, deveNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026parimenti escludersi la legittimità della sopraelevazione del fabbricatoin aderenza realizzato dai coniugi Battimelli-Acampora, conoccupazione della colonna d’aria del fabbricato contiguo di proprietàdei ricorrenti incidentali.9.

Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partigiusta previsione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.In virtù di quanto sopra rilevato, soggiungono i ricorrenti incidentaliche la sopraelevazione realizzata dai coniugi Battimelli-Acamporadoveva ritenersi illegittima in quanto nuova costruzione rispetto alfabbricato originario, realizzata in violazione della normativa sulledistanze, così come integrata anche dal PRG.

Merita, pertanto, diessere censurata la pronuncia di seconde cure nella parte in cui haritenuto che non vi fosse prova del fatto che lo sviluppo in verticale nonfosse allineato rispetto all'originaria sagoma del fabbricato e che sipotesse creare una pericolosa intercapedine nella cui prevenzionerisiede la ratio dell'applicabilità della disciplina sulle distanze.Inquadrata correttamente la sopraelevazione realizzata dallacontroparte alla stregua di nuova costruzione, il giudice del meritodoveva pervenire ad una pronuncia di condanna alla demolizione deltetto e non del solo sconfinamento considerato erroneamente comeillecito a sé stante.10.

Entrambi i motivi del ricorso incidentale condizionato meritanoaccoglimento, in quanto speculari alle doglianze espresse nel primo esecondo motivo del ricorso principale.11.

In definitiva, il Collegio accoglie i primi quattro motivi delricorso principale, dichiara il quinto inammissibile; accoglie i due motividel ricorso incidentale condizionato.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti.Numero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione, la quale farà applicazione dei principi enunciati e sigiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie i primi quattro motivi delricorso principale, dichiara il quinto inammissibile; accoglie il ricorsoincidentale condizionato;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti e ricorrenti incidentali –nonché nei confronti diMANNA RAFFAELLA;- intimata -Numero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1453/2020depositata il 24/04/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per accoglimento delricorso principale e del ricorso incidentale;uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, e l'avvocataLEONILDA MARI, per delega del difensore di parte controricorrente.1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivanoAngela [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale diTorre Annunziata chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dinumerose opere edilizie realizzate sul fabbricato di proprietà deiconvenuti a danno degli attori, in violazione delle distanze legali.Contro gli stessi convenuti proponeva separata domanda RaffaellaManna, proprietaria di diverse unità immobiliari ubicate nel fabbricatoadiacente all’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Alfonsoproprietari di un immobile sito al piano terra dello stabile abitato daRaffaella [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riuniti i due giudizi, accoglievaparzialmente le domande attoree e, in parte, anche quelle spiegate daiconvenuti in via riconvenzionale, denunciando abusi edilizi perpetratida parte attrice.2. I convenuti in primo grado proponevano appello avverso lapronuncia del primo giudice. I coniugi Battimelli-Acampora e RaffaellaManna appellavano anch’essi la sentenza di prime cure: quest’ultimoNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026procedimento proposto dai Fusco-[OSCURATO:PERSONA].Per quanto ancora qui di interesse, la Corte d’Appello di Napoli, inparziale accoglimento dell’appello principale dei [OSCURATO:PERSONA]-Fusco econtestuale (parziale) rigetto dell’appello incidentale spiegato daRaffaella [OSCURATO:PERSONA] e dai coniugi Battimelli-Acampora, così decideva:a) rigettava le domande avanzate in primo grado da RaffaellaManna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere lacondanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allademolizione e/o arretramento alla distanza legale tra costruzioni e/odal confine della sopraelevazione della copertura del tetto delfabbricato di proprietà di questi ultimi.A sostegno di detto capo della decisione, la Corte territorialeevidenziava che, nella specie, ricorreva l’ipotesi di aderenza trafabbricati finitimi, di proprietà dei coniugi Battimelli-Acampora, deiconvenuti originari [OSCURATO:PERSONA]-Fusco nonché del fabbricato in regime dicondominialità in parte di proprietà [OSCURATO:PERSONA], in parte di proprietàGentile-Fusco. La Corte affermava la non applicabilità dell’art. 873 c.c.,riguardante la disciplina generale delle distanze tra fabbricati integratadalle norme degli strumenti urbanistici locali, tanto con riferimento allaprima categoria di trasformazioni realizzate dai convenuti (sporgenzeaggettanti di abbaini e gronda del tetto, balconi con terrazzi a livello),quanto con riferimento alla sopraelevazione della copertura del tetto.Del resto, neanche gli appellanti incidentali avevano prospettato chel’innalzamento fosse avvenuto al di fuori della linea di sagomaoriginaria dell’edificio e, quindi, nel mancato rispetto della originariaaderenza, ipotesi che soltanto avrebbe potuto integrare la nozione di«nuova costruzione» assoggettata al rispetto delle distanze di cuiall’art. 873 c.c.Numero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026Specularmente, la Corte territoriale rigettava la censura formulatadagli appellanti principali relativamente all’omessa condanna deiconiugi Battimelli-Acampora alla demolizione della porzione di tetto delcorpo di fabbrica di proprietà di questi ultimi oggetto disopraelevazione. Rilevava, anche in questo caso, la mancataprospettazione del non allineamento dello sviluppo verticale rispettoall’originaria sagoma del fabbricato, tale da creare una pericolosaintercapedine che la disciplina legale delle distanze intendescongiurare.Riteneva, poi, assorbita la censura sul criterio di misurazione delledistanze delle costruzioni a confine, atteso che la disciplina delledistanze non trova applicazione al caso di specie; oltre al fatto che,precisava la Corte territoriale, il criterio del calcolo partendo dallafacciata esterna del muro comune era incompatibile con la fattispeciein oggetto, posto che essendo i fabbricati tra loro in aderenza, il muronon presentava alcuna facciata scoperta da assumere quale punto diriferimento nel calcolo della distanza dalla costruzione finitima;b) per le medesime ragioni di cui al punto a), la Corte partenopearigettava la domanda già avanzata in primo grado dai coniugi AntonioBattimelli e [OSCURATO:PERSONA], oltre che da [OSCURATO:PERSONA], perl'arretramento dell'abbaino, nonché delle sporgenze della gronda deltetto del fabbricato [OSCURATO:PERSONA]-Fusco, edificate sul lato nord-ovest e sullato sud-est, alla distanza tra costruzioni e/o dal confine prevista dairegolamenti o, in subordine, dall'art. 873 с.с.;c) confermava la pronuncia del primo giudice nella parte in cuiordinava l’arretramento, fino alla distanza prescritta dall’art. 905 c.c.dal confine (mt. 1,50), dei balconi realizzati dai [OSCURATO:PERSONA]-Fusco nelprospetto sud-est del fabbricato, in quanto nuove vedute poste adistanza inferiore da quella prescritta rispetto al confine con gliNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026adiacenti fabbricati di [OSCURATO:PERSONA] e dei coniugi Battimelli-Acampora, non ritenendo applicabile le norme regolamentari in materiadi distanze tra costruzioni;d) procedeva alla correzione dell’errore materiale contenuto neldispositivo della pronuncia di primo grado in conformità alla richiestadegli appellanti incidentali, coniugi Battimelli-Acampora, atteso chel’ordine di arretramento della finestra da questi aperta sul lato nord-ovest dell’edificio di loro proprietà, in relazione alla quale la CTU avevaaccertato la violazione della distanza legale minima, era statoerroneamente impartito dal Tribunale con riferimento alla finestraposta al secondo piano, in luogo del primo piano;e) rigettava la doglianza con la quale i coniugi Battimelli-Acamporaimpugnavano la decisione del giudice di prime cure nella parte in cuinon aveva accolto la loro richiesta di chiusura di due nuove veduteaperte dalla controparte sul lato nord-ovest del fabbricato di loroproprietà, una al primo piano, l’altra all’ultimo livello (sottotetto). Sulpunto, osservava il secondo giudice che la decisione del Tribunale erafondata su una doppia ratio: conformandosi alle conclusioni peritali,aveva innanzitutto negato la tutela invocata dai coniugi Battimelli-Acampora in quanto le vedute aperte con le due finestre delle quali sichiedeva la chiusura rispettavano la distanza legale dal confine. Conuna seconda ratio, il Tribunale riteneva comunque operante la derogadi cui al comma 3 dell’art. 905 c.c., poiché i fabbricati prospettano suuna strada pubblica. Sì che, concludeva la Corte territoriale, la censurarivolta alla seconda ratio (mancato accertamento del titolo legale dalquale risulti la qualità di strada pubblica) comunque lasciaimpregiudicata la prima ed autonoma statuizione;f) compensava per ½ le spese del doppio grado di giudizio traRaffaella [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA]-Fusco, condannando questi ultimi allaNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026refusione del restante ½ a favore della controparte; compensavaintegralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra Battimelli-Acampora e [OSCURATO:PERSONA]-Fusco; ripartiva le spese di CTU nella misura dei2/3 a carico dei [OSCURATO:PERSONA]-Fusco, e del residuo 1/3 a carico di [OSCURATO:PERSONA] eBattimelli-Acampora in solido.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione affidandolo a cinque motivi illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi eillustrato da memoria.La causa veniva chiamata alla Pubblica Udienza del 17.09.2025.Il Pubblico Ministero si è pronunciato come indicato in epigrafe.Poiché il ricorso non risultava notificato a [OSCURATO:PERSONA], inviolazione del principio dell'universalità del giudicato nei confronti ditutti i soggetti parti del giudizio, ex art. 331 cod. proc. civ., conordinanza interlocutoria n. 26256 del 26.09.2025 il Collegio disponevala notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] per il perfezionamento delcontraddittorio, assegnando il termine di sessanta giorni dallacomunicazione dell’ordinanza per l’adempimento.Integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lacausa è stata chiamata alla Pubblica Udienza del 09.04.2026.Resta intimata [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i controricorrenti ericorrenti incidentali hanno depositato nuova memoria.[OSCURATO:PERSONA]. RICORSO PRINCIPALE1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto, giusta previsione dell'art.360, comma 1, n. 3) c.p.c., ed in particolare dell'art. 873 c.c. nonchéNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026della normativa regolamentare e locale richiamata dallo stesso articolo,in relazione alla ritenuta inapplicabilità della norma alle sopraelevazionie comunque alle nuove costruzioni ed opere eseguite su fabbricatipreesistenti in aderenza.Rilevano i ricorrenti che la contestazione da essi interposta sin dallacitazione in primo grado deve essere intesa come contestazione di unosviluppo illegittimo della costruzione limitrofa, riferibile ad unaqualunque violazione delle distanze legali: è dirimente, come si evincechiaramente dalla CTU svolta in primo grado, che le opere realizzatedai signori Fusco-[OSCURATO:PERSONA] (abbaini, balconi, sporgenze aggettanti dellagronda del tetto e sopraelevazione del tetto di copertura del fabbricato)non hanno in concreto assolutamente seguito lo sviluppo del fabbricatooriginario, tantomeno la linea di aderenza tra gli stessi fabbricati inproiezione verticale e orizzontale. Pertanto, deducono i ricorrenti che ilprincipio richiamato dalla Corte d'appello di Napoli – ossia la nonapplicabilità della disciplina delle distanze tra fabbricati in aderenza -non poteva essere applicato al caso di specie, per l'assorbente motivoper cui le opere in contestazione non sono state eseguite in aderenzaal fabbricato dei ricorrenti. Né è revocabile in dubbio che sia gli abbainiche i terrazzi a livello dei balconi abbiano incrementato la volumetria ela superficie dell'originario organismo edilizio dei resistenti, incidendoanche sulla sagoma dell’edificio.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto, giusta previsione dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e5) c.p.c., ed in particolare dell'art. 873 c.c. e della normativaregolamentare e locale richiamata dallo stesso articolo, in relazione allamancata ed omessa valutazione di un fatto decisivo della controversiacon riferimento alla individuazione, valutazione ed applicazione dellanormativa di riferimento locale alle sopraelevazioni e, comunque, alleNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026nuove costruzioni ed opere eseguite su fabbricati preesistenti inaderenza; con particolare riferimento all'esclusione della possibilità dicostruzione (o sopraelevazione) sul confine nell'ipotesi in cui essa siaesclusa dalla normativa regolamentare locale.I ricorrenti evidenziano che nel caso di specie, pur se i fabbricatioriginari delle parti fossero stati in aderenza, lo sviluppo successivo diopere nuove non avrebbe potuto più seguire la sagoma originaria dellacostruzione, dovendosi necessariamente adeguare alla nuovanormativa locale, rappresentata dall’art. 90 PRG del Comune diAgerola, che non consente la costruzione a confine (se non nel caso dipareti preesistenti sul confine e prive di vedute), e prevede unadistanza minima dal confine di mt 5,50. Sul punto, i ricorrenti rilevanocome questa Corte abbia sostenuto che la sopraelevazione, in quantonuova costruzione, resta soggetta alla disciplina delle distanze legali, epertanto essa possa essere esclusa ove lo strumento urbanistico locale,anche se intervenuto successivamente, abbia sancito l’obbligoinderogabile di osservare una determinata distanza dal confine. Neconsegue che la facoltà di costruire in aderenza o in appoggio non puòesercitarsi quando i regolamenti locali prevedano la distanza conriferimento al confine.3. I primi due motivi possono essere scrutinati congiuntamente inquanto strettamente connessi, e sono fondati.È opportuno ribadire che la sopraelevazione deve essereconsiderata a tutti gli effetti come nuova costruzione, anche se diridotte dimensioni, in quanto comporta sempre un aumento dellavolumetria e della superficie di ingombro e può essere, di conseguenza,eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali, ancheintegrative del codice civile e sopravvenute (ex multis, Cass. Sez. 2,Numero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ordinanza n. 12292 del 07/05/2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5049del 05/03/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15732 del 15/06/2018).Il rispetto della distanza di cui all’art. 873 c.c. trova applicazionesoltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti,essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata inaderenza sopra la verticale della costruzione preesistente (Cass. Sez.2, n. 38033 del 02/12/2021; Cass. Sez. 2, n. 7183 del 10/05/2012).Infatti, l’art. 877 c.c. consente la costruzione in aderenza, senza onerio formalità, anche in caso di sopraelevazione di costruzionepreesistente (ex multis: Cass. Sez. 2, n. 5455 del 01.03.2025; Cass.Sez. 2, n. 16371 del 09/06/2023; Cass. Sez. 2, n. 38033 del02/12/2021; Cass. Sez. 2, n. 7183 del 10/05/2012).Tuttavia, quando, all’epoca della sopraelevazione subentri unostrumento urbanistico che prescriva inderogabilmente una determinatadistanza dal confine, senza prevedere la facoltà di costruzione inaderenza, opera il principio sopra richiamato secondo cui, in tema dirispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di unedificio preesistente, determinando un incremento della volumetria delfabbricato, è qualificabile come nuova costruzione (per tutte: Cass.Sez. 2, n. 16371 del 2023, cit.). Con la conseguenza che in taleevenienza si applica la normativa vigente al momento della modifica enon opera il criterio della prevenzione se riferito alle costruzionioriginarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporalecorrelata al momento della sopraelevazione (Cass. Sez. 2, n. 14705 del29/05/2019; Cass. Sez. 2, n. 9646 del 11/05/2016; Cass. Sez. 2, n.74 del 03/01/2011; Cass. Sez. 2, n. 15527 del 11/06/2008; Cass. Sez.2, n. 400 del 12/01/2005; Cass. Sez. 2, n. 200 del 08/01/2001; Cass.Sez. 2, n. 3737 del 20/04/1994).Numero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ora, nel caso che ci occupa la Corte territoriale ha esaminato le piùrigorose disposizioni regolamentari che prescrivono un distacco minimodi mt. 10 tra costruzioni fronteggianti o in subordine quello di mt. 5,50dal confine delle costruzioni non frontistanti, ritenendo però che essenon siano applicabili, in quanto integrative dell’art. 873 c.c. (v.sentenza pag. 9, 3° capoverso). Invero, alla luce dei principi sopraevocati, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di seconde cure,trova applicazione lo strumento urbanistico successivo alla costruzionein aderenza e vigente al tempo della sopraelevazione che prescrivainderogabilmente una determinata distanza dal confine, senzaprevedere la facoltà di costruzione in aderenza.La sentenza merita, pertanto, di essere cassata in parte qua,spettando al giudice del rinvio verificare la disciplina urbanistica localeapplicabile in tema di distanze rispetto all’epoca di sopraelevazione deifabbricati di cui è causa.4. Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, giusta previsione dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.e segnatamente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c. inrelazione all'art. 880 c.c., nella parte in cui la sentenza della Corted’appello di Napoli ha ritenuto che il criterio per il calcolo delle distanzelegali a partire dalla facciata esterna del muro comune non siaapplicabile al caso dei fabbricati posti in aderenza, poiché in tale casoil muro non presenterebbe alcuna facciata scoperta da considerarequale punto di riferimento nel calcolo della distanza della costruzionefinitima.Parte ricorrente evidenzia come dalla relazione del CTU emerga cheil fabbricato dei ricorrenti abbia il tetto in posizione più alta rispetto aquello dei resistenti, con la conseguenza che – poiché anche in caso difabbricati in aderenza deve essere rispettata la distanza di legge per leNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026nuove costruzioni - ogni misurazione delle distanze delle costruzionirealizzate dai resistenti e contestate può ben avvenire da detto puntoesterno: in altri termini, la facciata esterna del muro, ovvero la suaproiezione in altezza, rappresenta il punto di partenza per il computodelle distanze.5. Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, giusta previsione dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5)c.p.c. e segnatamente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873c.c. e della normativa locale richiamata dallo stesso articolo. A giudiziodei ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe errato nel non qualificarecome nuove costruzioni le solette aggettanti a servizio dei balconirealizzate dai resistenti al secondo piano del lato sud-est del lorofabbricato, così applicando solamente la normativa in tema di vedute eaffacci e non quella per le distanze legali dalle costruzioni, ai sensidell’art. 873 c.c. e della normativa locale di riferimento (mt. 5,50 dalconfine della proprietà dei ricorrenti ex art. 90 PRG del Comune diAgerola).6. Il terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente,in quanto entrambi sollevano questioni relative ai criteri di computodelle distanze, e sono entrambi fondati.Questa Corte ha chiarito che la nozione di costruzione è unica, nonmodificabile neppure dai regolamenti comunali, stante la loro natura dinorme secondarie (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13157 del 18/05/2025;Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 144 del 08/01/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19530 del07/10/2005); essa non si identifica in quella di edificio, ma consiste inqualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri dellasolidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche medianteappoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbricaNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026contestualmente realizzato o preesistente, indipendentemente dallivello di posa ed elevazione dell'opera stessa e dalla tecnica costruttivaadoperata (ex multis, Cass. n. 13157 del 2025, cit.; Cass. Sez. 2, n.26042 del 04/08/2024; Cass. Sez. 2, n. 345 del 5/1/2024; Cass. Sez.2, n. 23856 del 2/10/2018; Cass. Sez. 2, n. 15972 del 20/7/2011).Rientrano nel concetto civilistico di costruzione le sporgenze degliedifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da soletteaggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità eampiezza. I balconi costituiscono, quindi, corpo di fabbrica computabileai fini del calcolo delle distanze, pur non corrispondendo a volumiabitativi coperti, in quanto destinati ad estendere ed ampliare laconsistenza dei fabbricati (Cass. Sez. 2, n. 25191 del 17/09/2021;Cass. Sez. 2, n. 18282 del 19/09/2016; Cass. Sez. 2, n. 17242 del22/07/2010; Cass. Sez. 2, n. 12964 del 31/05/2006; Cass. Sez. 2, n.1556 del 26/01/2005).La pronuncia, pertanto, merita di essere cassata in parte qua,affinché il giudice del rinvio verifichi il rispetto delle distanzerelativamente ai balconi realizzati dai resistenti al secondo piano dellato sud-est del loro fabbricato.7. Con il quinto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto, giusta previsione dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e5) c.p.c. ed in particolare la violazione e/o falsa applicazione degli artt.905 e 906 c.c. in relazione all'inquadramento della finestra posta alprimo piano del fabbricato dei ricorrenti nel lato nord-ovest,segnatamente per aver applicato ad essa l'art. 906 c.c. omettendo deltutto la valutazione dell'esonero della stessa dal computo delle distanzelegali in presenza di una strada di uso pubblico.Parte ricorrente si duole del fatto che la censura alla sentenza di primogrado non mirava a sollecitare la correzione di un errore materiale,Numero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026bensì ad evidenziare che con riferimento alla finestra posta al primopiano, lato nord-ovest del fabbricato degli attuali ricorrenti, non vi erastata alcuna misurazione delle distanze (misurazione effettuata,invece, sulla finestra posta sullo stesso lato del fabbricato, ma alsecondo piano).Evidenzia il ricorso che il lato nord-ovest del fabbricato deiricorrenti, come quello dei resistenti, è posto al confine con una stradadi uso pubblico: pertanto, doveva trovare applicazione l’esenzione dalrispetto delle distanze, ex art. 905, comma 3 c.c. Sotto tale profilo, iricorrenti lamentano la contraddittorietà del capo impugnato dellapronuncia, poiché in relazione allo stesso lato nord-ovest dei fabbricati,la Corte territoriale ha rigettato la domanda principale dei coniugiBattimelli-Acampora, tesa alla chiusura delle aperture realizzate sullostesso lato nord-ovest del fabbricato di proprietà Fusco-[OSCURATO:PERSONA],applicando quindi l’art. 905, ultimo comma c.c.; mentre la stessaesenzione dalle distanze per affaccio su strada ad uso pubblico non èstata riconosciuta a favore dei coniugi Battimelli-Acampora in meritoalla finestra loro contestata sul lato nord-ovest del fabbricato di loroproprietà, confinante con la medesima strada ad uso pubblico.7.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366,n. 6 c.p.c.Innanzitutto, si deve precisare che la Corte territoriale –contrariamente a quanto affermato in ricorso - non ha riconosciutol’esenzione di cui al comma 3 dell’art. 905 alla proprietà Fusco-[OSCURATO:PERSONA],con riferimento all’apertura di due finestre da questi ultimi realizzatasul lato nord-ovest del fabbricato di loro proprietà.Come anticipato in parte narrativa (supra, punto e) il giudice diseconde cure aveva confermato la decisione del primo giudice inquanto fondata su una ratio autonoma e non impugnata dai coniugiNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026Battimelli-Acampora, ossia il rilevamento da parte della CTU delladistanza di legge prescritta dall’art. 906 c.c. per le vedute obliquerispetto al confine. Sulla questione dell’esonero dal rispetto delledistanze ai sensi dell’art. 905, comma 3, la Corte territoriale non si è,invece, pronunciata, trattandosi di una statuizione resa adabundantiam dal primo giudice, che lasciava comunque impregiudicatala prima ratio relativa al rigetto dell’istanza per l’accertato rispetto delledistanze legali (v. sentenza p. 17, capo 2.11.).Sul tema, questa Corte ha in più occasioni affermato che: «Nel casoin cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o uncapo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamenteidonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione dellapronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto dispecifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella suainterezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi loscopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare allacassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte leragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegueche è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbiaformato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, siarespinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolocapo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendoinammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altreragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (da ultimo:Cass. Sez. 3, n. 5102 del 26/02/2024; Cass., Sez. Un., n. 16602 del08/08/2005; Cass. Sez. 2, n. 32353 del 2024; Cass. Sez. 2, n. 2615del 29/01/2024; conf.: Cass. Sez. 1, n. 2811 del 08/02/2006; Cass.,Sez. Un., n. 10374 del 08/05/2007).Numero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026I ricorrenti, quindi, avrebbero dovuto impugnare la primapronuncia anche sotto il profilo del mancato accertamento della realedistanza della finestra del piano primo dal confine; però non specificanoin questa sede in quale atto - né riportano le parti rilevanti delladoglianza - essi avrebbero proposto innanzi al giudice dell’appello lasuddetta doglianza, in modo da mettere in condizione questa Corte diverificare l’omissione di pronuncia del secondo giudice.Il n. 6 dell'art. 366 c.p.c. impone, infatti, di indicare specificamentegli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (ex multis,Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 777; Cass. Sez. 5, 18/11/2015, n.23575), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto chesorregge la censura, precisando, in quest'ultimo caso, la parte deldocumento cui quest'ultima corrisponde e i dati necessariall'individuazione della sua collocazione quanto al momento dellaproduzione nei gradi dei giudizi di merito.II. RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO8. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, giusta previsione dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.ed in particolare la violazione e/e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. edell'art. 90 del PRG del comune di Agerola in ragione del quale si èritenuta legittima la sopraelevazione eseguita dai coniugi Battimelli-Acampora quand'anche risulti accertato che la sopraelevazione non siaavvenuta nel rispetto delle distanze rispetto al fabbricato contiguo e,comunque, sia avvenuta al di fuori della sagoma del fabbricatopreesistente.Osservano i ricorrenti incidentali che nell'ipotesi in cui questa Corteritenga affermata l'applicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni dicui all'art. 873 cod. civ. in tema di distanze e, quindi, della normativaintegrativa dettata dall'art. 90 del PRG del Comune di Agerola, deveNumero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026parimenti escludersi la legittimità della sopraelevazione del fabbricatoin aderenza realizzato dai coniugi Battimelli-Acampora, conoccupazione della colonna d’aria del fabbricato contiguo di proprietàdei ricorrenti incidentali.9. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partigiusta previsione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.In virtù di quanto sopra rilevato, soggiungono i ricorrenti incidentaliche la sopraelevazione realizzata dai coniugi Battimelli-Acamporadoveva ritenersi illegittima in quanto nuova costruzione rispetto alfabbricato originario, realizzata in violazione della normativa sulledistanze, così come integrata anche dal PRG. Merita, pertanto, diessere censurata la pronuncia di seconde cure nella parte in cui haritenuto che non vi fosse prova del fatto che lo sviluppo in verticale nonfosse allineato rispetto all'originaria sagoma del fabbricato e che sipotesse creare una pericolosa intercapedine nella cui prevenzionerisiede la ratio dell'applicabilità della disciplina sulle distanze.Inquadrata correttamente la sopraelevazione realizzata dallacontroparte alla stregua di nuova costruzione, il giudice del meritodoveva pervenire ad una pronuncia di condanna alla demolizione deltetto e non del solo sconfinamento considerato erroneamente comeillecito a sé stante.10. Entrambi i motivi del ricorso incidentale condizionato meritanoaccoglimento, in quanto speculari alle doglianze espresse nel primo esecondo motivo del ricorso principale.11. In definitiva, il Collegio accoglie i primi quattro motivi delricorso principale, dichiara il quinto inammissibile; accoglie i due motividel ricorso incidentale condizionato.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti.Numero registro generale 20089/2020Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 22511/2026Data pubblicazione 30/06/2026La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione, la quale farà applicazione dei principi enunciati e sigiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie i primi quattro motivi delricorso principale, dichiara il quinto inammissibile; accoglie il ricorsoincidentale condizionato;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22511/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris