CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16551/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui è stato chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, nella qualità di eredi (sorelle) di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata rigettata la domanda di riparazione per la detenzione patita dal germano, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per 1023 giorni, dal 24 settembre 2018 al 14 luglio 2021, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. nella qualità di partecipe alla cosca [OSCURATO:PERSONA], operante 1a [OSCURATO:PERSONA] ma anche sul territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di "locali" e articolata in tre mandamenti oltre che con un organo di vertice denominato "[OSCURATO:PERSONA]", operante sul territorio di Catona, Arghillà, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Spontone, con il ruolo di partecipe con compiti operativi nel settore estorsivo, con ruolo di accompagnatore del capo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era, altresì, accusato di intrattenere rapporti di frequentazione e alleanza con gli esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA] e con quelli della cosca [OSCURATO:PERSONA], partecipando a riunioni di ndrangheta che si sono svolte il 27 maggio 2014, con [OSCURATO:PERSONA], il 7 ottobre 2014 e il 20 ottobre 2014 presso il casolare sito in contrada Scifà, con [OSCURATO:PERSONA] detto "bruzzise" e [OSCURATO:PERSONA] detto "catena". In relazione al reato contestato, il [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal Tribunale di Palmi in data 14 luglio 2024, con la formula per non avere commesso il fatto. 2. La Corte della riparazione ha rigettato la richiesta di indennizzo, ritenendo la sussistenza di comportamenti gravemente colposi in capo al [OSCURATO:PERSONA]. 3. I ricorsi, in unico atto, sono affidati ad un motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e, cumulativamente, il difetto di motivazione, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della stessa. In tesi difensiva, l'ordinanza impugnata merita di essere annullata nella parte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia dato colposamente causa alla detenzione mediante una condotta extraprocessuale rappresentata dalle frequentazioni intrattenute con [OSCURATO:PERSONA] e dalla partecipazione a dialoghi e incontri presso il casolare di Scifà oltre ad avere reso dichiarazioni mendaci in sede di interrogatorio di garanzia. Si tratta di condotte che, in tesi difensiva, sono state escluse dal giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] intrattenesse rapporti con il capo cosca, [OSCURATO:PERSONA], è smentito dal giudice di primo grado, il quale aveva rilevato che la esiguità delle acquisizioni probatorie non consentiva di far luce sul modello organizzativo interno al sodalizio con la conseguenza che non è stato possibile affermare che l'imputato occupasse una posizione gerarchicamente sovraordinata. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato solo come mero partecipe. Inoltre la sentenza di secondo grado assolveva definitivamente il [OSCURATO:PERSONA] anche rispetto al ruolo di partecipe con la formula perché il fatto non sussiste. Ne consegue che non può essere mosso un rimprovero a [OSCURATO:PERSONA] per avere frequentato o intrattenuto rapporti con un "capo cosca". Inoltre dalla sentenza di secondo grado relativa al [OSCURATO:PERSONA], non ancora definitiva, si evince la mancanza di prova circa la perdurante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA] dagli anni '80 né la stessa può essere desunta dalle esternazioni rese dall'imputato nel corso di due incontri registrati nel casolare di contrada Scifà. 2Altro elemento dato per scontato è che la colpa di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rinvenibile anche nell'essersi recato insieme a [OSCURATO:PERSONA] presso il casolare di Scifà, ritenuto base operativa del gruppo. In proposito il giudice di primo grado ha rilevato che detto casolare non era un luogo segreto presso il quale si tenevano riti di affiliazione a riunioni formali degli organi direttivi dell'associazione ma il luogo di lavoro dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] dove, incidentalmente, costoro si trovavano a trattare affari di mafia. Il che significa che la presenza del [OSCURATO:PERSONA], presso la masseria, non sarebbe di per sé sintomatica dell'affiliazione al clan. Da ciò discende che nessuna colpa può essere mossa al [OSCURATO:PERSONA] per aver accompagnato in una sola circostanza [OSCURATO:PERSONA] presso il casolare in questione in occasione di un evento conviviale. A ciò si aggiunge l'occasionalità dell'incontro. In proposito il Tribunale a pag. 1005 della sentenza di assoluzione, chiarisce, rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che "rileva esclusivamente il contenuto della conversazione del 27 maggio 2014" e di certo la partecipazione a una sola conversazione, peraltro in posizione di assoluta marginalità, non prova la sussistenza della stabilità. Il giudice della riparazione richiama poi il contenuto della ordinanza del riesame che parla di un concreto attivismo e dell'impiego del [OSCURATO:PERSONA] per la risoluzione di ogni questione, circostanze queste che sono state escluse dal giudice di prime cure. Ancora, il riferimento alla "certa dinsinvoltura" ascritta in sentenza al [OSCURATO:PERSONA] nel partecipare alla trattazione di temi sintomatici e, alla particolare empatia rispetto al fenomeno associativo non può che essere letta alla luce di tutte le argomentazioni rese dal Tribunale nella medesima pagina della motivazione laddove a [OSCURATO:PERSONA] viene ascritta una sola conversazione con ruolo di marginalità e in occasione della quale questi si sarebbe limitato ad annuire alle considerazioni fatte dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha poi errato nella valutazione dell'interrogatorio in occasione del quale l'indagato si è difeso spiegando le proprie ragioni. Non si comprende sotto quale profilo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mentito né quale circostanza avrebbe comportato un condizionamento del giudice della cautela, in merito al mantenimento della misura, rispetto al quadro indiziario poi smentito dai giudici di merito. 4. Le parti hanno concluso, per iscritto, come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. I ricorsi sono infondati e devono essere, pertanto, rigettati. 2. La Corte della riparazione, nell'autonomia del giudizio che è propria di tale istituto, il cui unico limite è rappresentato dal non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate 3circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039), dopo avere ricostruito le vicende cautelari relative al [OSCURATO:PERSONA] e il quadro giurisprudenziale di riferimento, ha evidenziato plurimi elementi a sostegno della colpa grave del [OSCURATO:PERSONA] il quale, con la propria condotta, ha quantomeno concorso a dare causa alla privazione della libertà. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. 3. L'ordinanza impugnata, ad avviso di questo Collegio, risulta esente dalla censure mosse poiché attinge, contrariamente a quanto si assume in ricorso, a condotte poste in essere personalmente dal ricorrente che non risultano giustificate e che denotano, come rilevato dalla Corte della riparazione, una evidente contiguità con i principali referenti della cosca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nón giustificate in alcun modo e che hanno creato l'apparenza della appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al al sodalizio mafioso. Che poi [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto non è circostanza ritenuta idonea ad escludere che dette condotte, non negate dalla stessa sentenza di assoluzione, fossero, al momento. della emissione dell'ordinanza genetica, percepibili come indicative di una sua contiguità a soggetti appartenenti a quel sodalizio criminale, con i quali intratteneva frequentazioni ambigue e, comunque, non giustificate dalla esistenza di un rapporto di lavoro. Il giudice della riparazione ha fatto buon governo della costante giurisprudenza secondo cui «le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate» (Sez. 4, n. 29550 del 5.6.2019, Morabito, Rv. 277475). 4. Nel caso di specie, la Corte della riparazione, delineata la consolidata operatività mafiosa della cosca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha posto l'accento sulla condotta, 4quantomeno ambigua tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] il quale ha mostrato vicinanza e contiguità al sodalizio mafioso, accompagnando in più occasioni [OSCURATO:PERSONA] presso il casolare dove erano presenti anche i membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, sono state richiamate le intercettazioni da cui risulta che il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alle riunioni con esponenti del clan di 'ndrangheta il 27 maggio, il 7 e il 20 ottobre 2014. E' stato posto l'accento sull'incontro avvenuto presso il casolare, insieme a [OSCURATO:PERSONA] alla presenza anche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponenti di spicco del sodalizio ciminoso nonché di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta a capo di un'altra cosca in cui si discuteva della estorsione nei confronti di tale Sorbo. Quest'ultimo non aveva corrisposto l'intero prezzo di un immobile acquistato da tale [OSCURATO:PERSONA]. L'immobile ricadeva su territorio di influenza del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a Rugoliho. Nell'occasione si stabiliva di imporre a Sorbo il pagamento di una tangente. Si tratta di argomenti che non sono stati smentiti dalla sentenza di assoluzione nella quale, anzi veniva confermata la disinvoltura del [OSCURATO:PERSONA] nel partecipare al dialogo in cui venivano affrontati temi indicativi di una particolare empatia con il fenomeno associativo. 5. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il giudice della riparazione, con valutazione autonoma rispetto a quello della responsabilità, deve verificare non se il giudice, nell'emettere il provvedimento restrittivo, abbia correttamente valutato il quadro indiziario, ma se l'interessato abbia contribuito personalmente, con comportamento gravemente colposo, sia pure sinergicamente operante con un errore del giudice, a determinarne i contorni ( S.U. n. 32383 del del 27 maggio 2010, D'Ambrosio; S.U. n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia). Nel solco dei principi sopra enunciati si è mossa la Corte della riparazione che in maniera logica e congrua ha individuato i profili di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nel determinare l'adozione della misura restrittiva della libertà. Per contro, le prospettazioni difensive si risolvono in una diversa interpretazione degli elementi fattuali valutati dalla Corte della riparazione con un ragionamento corretto, aderente ai principi giurisprudenziali in subiecta materia, ponendo in evidenza come le condotte, certamente imprudenti e ambigue del [OSCURATO:PERSONA], seppure non sufficienti a integrare il reato contestato, siano state direttamente incidenti sulla valutazione del giudice della cautela in quanto idonee ad ingenerare l'apparenza di un coinvolgimento nell'attività criminosa, con sicuro rilievo ai fini della esclusione della chiesta riparazione. 56. La Corte della riparazione ha, inoltre, valorizzato, ai fini del diniego dell'indennizzo, anche le dichiarazioni non veritiere rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, relativamente alle ragioni per le quali aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] presso il casolare ("solo per compagnia", "per aiutarlo a scaricare della farina" e di "essersi allontanato quando [OSCURATO:PERSONA] salutava un signore che non sapeva chi fosse", "di non aver parlato con nessuno", di non conoscere nessuno") in conformità al principio per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen." (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581 - 01); 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00. P.Q P.Q.M