CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21265/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z n. 694/24 Tomasin OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché -a suo avviso- l'atto di appello recava un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio; che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame risultano mere enunciazioni, nonché declinazioni di norme prive di un reale nesso critico con l'apparato argonnentativo della decisione di primo grado impugnata, adeguatamente motivata sia in punto di affermazione di responsabilità che di dosimetria della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma Ci euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec