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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 13297/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1839/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA in via della M ercede 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è elettivamente domiciliatain ROMA, in via dei Portoghesi 12; -controricorrente- avverso la sentenza della commissione regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, n. 3238/ 10/ 2019 depositata i l 24/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nella dichiarazione annuale 2001 (relativa all’anno 2000) l’[OSCURATO:PERSONA] espose nel quadro VR un credito IVA pari ad 1.289.495.000delle vecchie lire.

Chiese, nell’immediato, il rimborso parziale di un miliardo delle vecchie lire.

Tale richiesta venne respinta, con atto di diniego del 2003non impugnata.

La predetta somma non venne poi portata in detrazione negli anni successivi.

2. Con successiva istanz a del 20 /07/ 2010 l’ente ricorrente chiese, quindi, il rimborso del credito IVA di lire 1.289.495.000 ovvero l’autorizzazione a riportarlo nella dichiarazione da presentare per l’anno 2009.

L’agenzia delle entrate respinse l’istanza tenuto conto, tra le altre cose, di due specifiche circostanze.

In particolare per respingere la domanda si osservò che nella dichiarazione annuale IVA, relativa al periodo di imposta 2000, l’ente ricorrente espose il predetto credito chiedendolo interamente in compensazione e, contestualmente, presentò per lo stesso anno di imposta il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rimborso parziale per un miliardo di lire e l’istanza venne respinta con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non impugnato.

L’Agenzia ritenne, quindi, che essendo oramai ampiamente decorso il termine di decadenza di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’istanza non potesse che essere respinta.

3. L’ente autonomo regionale teatro Messina si oppose al rigetto del rimborso IVA per Lire 1.289.495.000, relativa all’anno 2000.

Contestò le ragioni del rifiuto fondate sulla ritenuta decadenza del diritto al rimborso ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sull’avvenuto rigetto, non opposto, in relazione alla richiesta di rimborso di parte della predetta somma, notificato in data 11.6.2003, affermando in particolare che il credito IVA si sarebbe prescritto, diversamente da quanto ritenuto dall’Agenzia delle Entrate, nel termine ordinario di cui all’art. 2946 c.c.

Il giudice di prime cure respinse il ricorso e l’ente autonomo interpose appello, anch’esso respinto (alla luce del richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado e alla sentenza di questa Corte n. 8461 del 2005).

Il giudice di seconde cure evidenziò, in particolare, che il credito IVA potesse essere utilizzato ordinariamente nelle sue sedi naturali, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale, tramite il diritto alla detrazione, ex artt. 8, comma 3, del d.P.R. n. 332 del 1998 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, vigente ratione temporis, ed il diritto al rimborso.

Affermò,quindi, che la condizione necessaria e sufficiente a evitare la perdita del credito correttamente maturato fosse, in ogni caso, subordinata al tempestivo esercizio del diritto il quale coincideva “al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo annosuccessivo”.

Ove ciò non fosse stato effettuato dal contribuente, questi avrebbe potuto presentare domanda di rimborso, nei termini decadenziali, di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Ma, nella specie, ciò non eraavvenuto.

Il giudice di seconde cure confermò, in conclusione, la decisione di primo grado.

4. Avverso la prefata decisione ricorre per cassazione l’ente autonomo con un motivo, illustrato da memoria ; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on il motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1988, 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, 2946 c.c., art. 115 c.p.c., 1 d.P.R. n. 443 del 1997 , in relazione all’ar t. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Ad avviso dell’ente ricorrente la Corte di merito avrebbe erroneamente statuito la perdita del diritto al rimborso del credito IVA esposto in dichiarazione applicando falsamente alla fattispecie la normativa che regolamenta l’eccedenza detraibile, ossia il credito IVA, da utilizzare tramite gli istituti alternativi del diritto alla detrazione e del diritto al rimborso.

La Corte, secondo la prospettazione del ricorrente, muoverebbe dalla conferma della decisione di prime cure, incentrata sulla presenza di un successivo diniego in relazione alla somma di un miliardo di vecchie lire, ma poi se ne discosterebbe affrontando il merito della causa.

Si duole, quindi, del rigetto del rimborso della residua somma di lire 289.495.000 in quanto fondata sul mancato riporto del credito IVA nella dichiarazione successiva.

Tale circostanza non potrebbe rappresentare la causa della perdita del diritto poiché il contribuente avrebbe potuto ancora esercitarlo entro i termini prescrizionali.

Nel caso di specie, il credito IVA era stato esposto nella dichiarazione unica del 2001, relativa all’anno di imposta 2000, per l’intero importo di 1.289.495.000 delle vecchie lire , sicché avrebbe dovuto operare il termine di prescrizione ordinaria decennale e non quello biennale.

Il ricorrente poi, a sostegno della propria prospettazione, richiama al riguardo il principio secondo cui in tema di IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art.2946 c.c. (Cass. n. 4559 del 2017).

2. L’Agenzia delle Entrate controricorre ripercorrendo i propri atti e la decisione impugnata evidenziandone la correttezza e richiamando plurime decisioni di legittimità in forza delle quali la domanda di rimborso non rientra tra quelle previste dall'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo pro tempore vigente, e perciò non essendo contemplata da disposizioni specifiche, si applica la norma di natura residuale di cui all'art. 21, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo la quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione”.

3. Il motivo, in relazione alla residua somma di lire 289.495.000, è fondato.

Deve premettersi che non risulta essere stata censurata la motivazione in relazione al credito pari ad un miliardo di lire (ove si afferma che la domanda di rimborso, limitatamente ad un miliardo di lire era stata già rigettata in data 11.6.2003 e si era resa definitiva perché non opposta, per cui la reiterazione della domanda non poteva ritenersi effettuata) di talché al riguardo è sceso il giudicato interno.

Il ricorrente, diversamente da quanto rappresentato dall’Agenzia ha chiesto fin dall’origine il rimborso IVA e non la compensazione, come emerge dalla documentazione prodotta nei gradi di merito ed allegata al ricorso in esame, sicché non opera il termine di decadenza di cui al citato art. 21 bensì l’ordinaria prescrizione decennale.

4. Giova al riguardo ripercorrere la motivazione di Cass. n. 35727 del 2022.

Essa ha osservato che l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto (denotando l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito), mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (Sez. 5, Sentenza n. 19115 del 28/09/2016; conf.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32424 del 11/12/2019).

Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro "RX4", la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Sez. 5, Sentenza n. 7684 del 16/05/2012; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 20255 del 09/10/2015).

Solo, però, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce il semplice presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Sez. 5, Sentenza n. 4559 del 22/02/2017).

Più precisamente, solo l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere- dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione (Sez. 5, Sentenza n. 20678 del 01/10/2014; conf.

Sez. 5, Ordinanza n. 27828 del 31/10/2018).

Tuttavia, la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l'indicazione del credito nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30168 del 22/11/2018, proprio in una fattispecie in cui dal quadro RX emergeva che il credito Iva era stato indicato come credito da utilizzare in compensazione e o in detrazione, e non come credito di cui si chiedeva il rimborso).

La prescrizione decennale del diritto di rimborso è, infatti, prevista nel caso in cui dal modello unico sia evincibile una inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito Iva, quest'ultima certamente non equiparabile alla richiesta di compensazione del credito, che comporta la volontà del contribuente di utilizzare il credito per saldare contestualmente debiti fiscali.

In questi termini va letto l’orientamento consolidato di questa Corte secondo il qualeil credito i.v.a. esposto dal contribuente nella dichiarazione esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (ex multis, Cass. n. 7223 del 2016; nn. 4857 e 9941 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010).

5. Orbene nel caso di specie, l’Ente contribuente nella dichiarazione annuale 2001 (relativa all’anno 2000) espose nel quadro VX, rigo VX4, un credito IVA pari a lire

1.289.494.000. Ha errato quindi il giudice di seconde cure nel ritenere che il contribuente fosse decaduto dal diritto di rimborso in relazione alla residua somma di 289.494.000delle vecchie lire.

Infatti, l’Ente autonomo regionale Teatro di Messina, non avendo chiesto le somme di cui innanzi in compensazione, ben poteva presentare istanza di rimborso, per la residua somma pari a lire 289.495.000 e ciò ha fatto nel termine decennale di prescrizioneapplicabile alla fattispecie.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

La sentenza della C.T.R. va, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in moti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1839/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA in via della M ercede 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è elettivamente domiciliatain ROMA, in via dei Portoghesi 12; -controricorrente- avverso la sentenza della commissione regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, n. 3238/ 10/ 2019 depositata i l 24/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella dichiarazione annuale 2001 (relativa all’anno 2000) l’[OSCURATO:PERSONA] espose nel quadro VR un credito IVA pari ad 1.289.495.000delle vecchie lire. Chiese, nell’immediato, il rimborso parziale di un miliardo delle vecchie lire. Tale richiesta venne respinta, con atto di diniego del 2003non impugnata. La predetta somma non venne poi portata in detrazione negli anni successivi. 2. Con successiva istanz a del 20 /07/ 2010 l’ente ricorrente chiese, quindi, il rimborso del credito IVA di lire 1.289.495.000 ovvero l’autorizzazione a riportarlo nella dichiarazione da presentare per l’anno 2009. L’agenzia delle entrate respinse l’istanza tenuto conto, tra le altre cose, di due specifiche circostanze. In particolare per respingere la domanda si osservò che nella dichiarazione annuale IVA, relativa al periodo di imposta 2000, l’ente ricorrente espose il predetto credito chiedendolo interamente in compensazione e, contestualmente, presentò per lo stesso anno di imposta il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rimborso parziale per un miliardo di lire e l’istanza venne respinta con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non impugnato. L’Agenzia ritenne, quindi, che essendo oramai ampiamente decorso il termine di decadenza di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’istanza non potesse che essere respinta. 3. L’ente autonomo regionale teatro Messina si oppose al rigetto del rimborso IVA per Lire 1.289.495.000, relativa all’anno 2000. Contestò le ragioni del rifiuto fondate sulla ritenuta decadenza del diritto al rimborso ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sull’avvenuto rigetto, non opposto, in relazione alla richiesta di rimborso di parte della predetta somma, notificato in data 11.6.2003, affermando in particolare che il credito IVA si sarebbe prescritto, diversamente da quanto ritenuto dall’Agenzia delle Entrate, nel termine ordinario di cui all’art. 2946 c.c. Il giudice di prime cure respinse il ricorso e l’ente autonomo interpose appello, anch’esso respinto (alla luce del richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado e alla sentenza di questa Corte n. 8461 del 2005). Il giudice di seconde cure evidenziò, in particolare, che il credito IVA potesse essere utilizzato ordinariamente nelle sue sedi naturali, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale, tramite il diritto alla detrazione, ex artt. 8, comma 3, del d.P.R. n. 332 del 1998 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, vigente ratione temporis, ed il diritto al rimborso. Affermò,quindi, che la condizione necessaria e sufficiente a evitare la perdita del credito correttamente maturato fosse, in ogni caso, subordinata al tempestivo esercizio del diritto il quale coincideva “al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo annosuccessivo”. Ove ciò non fosse stato effettuato dal contribuente, questi avrebbe potuto presentare domanda di rimborso, nei termini decadenziali, di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ma, nella specie, ciò non eraavvenuto. Il giudice di seconde cure confermò, in conclusione, la decisione di primo grado. 4. Avverso la prefata decisione ricorre per cassazione l’ente autonomo con un motivo, illustrato da memoria ; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1988, 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, 2946 c.c., art. 115 c.p.c., 1 d.P.R. n. 443 del 1997 , in relazione all’ar t. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Ad avviso dell’ente ricorrente la Corte di merito avrebbe erroneamente statuito la perdita del diritto al rimborso del credito IVA esposto in dichiarazione applicando falsamente alla fattispecie la normativa che regolamenta l’eccedenza detraibile, ossia il credito IVA, da utilizzare tramite gli istituti alternativi del diritto alla detrazione e del diritto al rimborso. La Corte, secondo la prospettazione del ricorrente, muoverebbe dalla conferma della decisione di prime cure, incentrata sulla presenza di un successivo diniego in relazione alla somma di un miliardo di vecchie lire, ma poi se ne discosterebbe affrontando il merito della causa. Si duole, quindi, del rigetto del rimborso della residua somma di lire 289.495.000 in quanto fondata sul mancato riporto del credito IVA nella dichiarazione successiva. Tale circostanza non potrebbe rappresentare la causa della perdita del diritto poiché il contribuente avrebbe potuto ancora esercitarlo entro i termini prescrizionali. Nel caso di specie, il credito IVA era stato esposto nella dichiarazione unica del 2001, relativa all’anno di imposta 2000, per l’intero importo di 1.289.495.000 delle vecchie lire , sicché avrebbe dovuto operare il termine di prescrizione ordinaria decennale e non quello biennale. Il ricorrente poi, a sostegno della propria prospettazione, richiama al riguardo il principio secondo cui in tema di IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art.2946 c.c. (Cass. n. 4559 del 2017). 2. L’Agenzia delle Entrate controricorre ripercorrendo i propri atti e la decisione impugnata evidenziandone la correttezza e richiamando plurime decisioni di legittimità in forza delle quali la domanda di rimborso non rientra tra quelle previste dall'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo pro tempore vigente, e perciò non essendo contemplata da disposizioni specifiche, si applica la norma di natura residuale di cui all'art. 21, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo la quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione”. 3. Il motivo, in relazione alla residua somma di lire 289.495.000, è fondato. Deve premettersi che non risulta essere stata censurata la motivazione in relazione al credito pari ad un miliardo di lire (ove si afferma che la domanda di rimborso, limitatamente ad un miliardo di lire era stata già rigettata in data 11.6.2003 e si era resa definitiva perché non opposta, per cui la reiterazione della domanda non poteva ritenersi effettuata) di talché al riguardo è sceso il giudicato interno. Il ricorrente, diversamente da quanto rappresentato dall’Agenzia ha chiesto fin dall’origine il rimborso IVA e non la compensazione, come emerge dalla documentazione prodotta nei gradi di merito ed allegata al ricorso in esame, sicché non opera il termine di decadenza di cui al citato art. 21 bensì l’ordinaria prescrizione decennale. 4. Giova al riguardo ripercorrere la motivazione di Cass. n. 35727 del 2022. Essa ha osservato che l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto (denotando l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito), mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (Sez. 5, Sentenza n. 19115 del 28/09/2016; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32424 del 11/12/2019). Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro "RX4", la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Sez. 5, Sentenza n. 7684 del 16/05/2012; conf. Sez. 5, Sentenza n. 20255 del 09/10/2015). Solo, però, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce il semplice presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Sez. 5, Sentenza n. 4559 del 22/02/2017). Più precisamente, solo l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere- dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione (Sez. 5, Sentenza n. 20678 del 01/10/2014; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 27828 del 31/10/2018). Tuttavia, la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l'indicazione del credito nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30168 del 22/11/2018, proprio in una fattispecie in cui dal quadro RX emergeva che il credito Iva era stato indicato come credito da utilizzare in compensazione e o in detrazione, e non come credito di cui si chiedeva il rimborso). La prescrizione decennale del diritto di rimborso è, infatti, prevista nel caso in cui dal modello unico sia evincibile una inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito Iva, quest'ultima certamente non equiparabile alla richiesta di compensazione del credito, che comporta la volontà del contribuente di utilizzare il credito per saldare contestualmente debiti fiscali. In questi termini va letto l’orientamento consolidato di questa Corte secondo il qualeil credito i.v.a. esposto dal contribuente nella dichiarazione esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (ex multis, Cass. n. 7223 del 2016; nn. 4857 e 9941 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010). 5. Orbene nel caso di specie, l’Ente contribuente nella dichiarazione annuale 2001 (relativa all’anno 2000) espose nel quadro VX, rigo VX4, un credito IVA pari a lire 1.289.494.000. Ha errato quindi il giudice di seconde cure nel ritenere che il contribuente fosse decaduto dal diritto di rimborso in relazione alla residua somma di 289.494.000delle vecchie lire. Infatti, l’Ente autonomo regionale Teatro di Messina, non avendo chiesto le somme di cui innanzi in compensazione, ben poteva presentare istanza di rimborso, per la residua somma pari a lire 289.495.000 e ciò ha fatto nel termine decennale di prescrizioneapplicabile alla fattispecie. Ne consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza della C.T.R. va, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in moti
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