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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 04971/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 61, nn. 2) e 5), 624, 625, nn. 2), 5) e 7), 635, comma 2, n. 1), cod. pen.; Lette le conclusioni e nota spese pervenute in data 8 gennaio 2026, a firma del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte escluso l'applicazione della causa di non punibilità in ragione della non lieve consistenza economica dei beni sottratti e danneggiati, della valutazione negativa relativamente alle modalità dell'azione criminosa allarmanti ed insidiose, nonché della sussistenza di plurimi e specifici precedenti penali in capo al ricorrente; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che nulla è dovuto per le spese di parte civile in quanto pervenute nel mancato rispetto dei quindici giorni liberi prima dell'udienza come richiesto dal rito con cui si procede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.Nulla per le spese della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA].

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 61, nn. 2) e 5), 624, 625, nn. 2), 5) e 7), 635, comma 2, n. 1), cod. pen.; Lette le conclusioni e nota spese pervenute in data 8 gennaio 2026, a firma del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte escluso l'applicazione della causa di non punibilità in ragione della non lieve consistenza economica dei beni sottratti e danneggiati, della valutazione negativa relativamente alle modalità dell'azione criminosa allarmanti ed insidiose, nonché della sussistenza di plurimi e specifici precedenti penali in capo al ricorrente; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che nulla è dovuto per le spese di parte civile in quanto pervenute nel mancato rispetto dei quindici giorni liberi prima dell'udienza come richiesto dal rito con cui si procede. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.Nulla per le spese della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. Co
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