CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 17340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 del TRIBUNALE di ASTIislato avviso al e n5gi ----ti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t R.G. 43700/2020 FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Asti, con la sentenza in epigrafe, applicava all' imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 in relazione ai reati di rapina aggravata ed evasione dagli arresti domiciliari 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] lamentando vizio della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell' imputato, erronea qualificazione giuridica dei fatti e determinazione della pena. 3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Tale norma dispone che: "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". 3.1. Va, invero, rilevato che il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio quanto al difetto di prova della responsabilità dell'imputato non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, dal momento che il ricorso introduce, sostanzialmente, la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. solo genericamente prospettata, ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018 Cc. (dep. 01/02/2018) Rv. 272014 - 01. 3.2. Occorre, quindi, osservare che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901). Nella specie la questione è stata solo astrattamente prospettata senza alcun riferimento a dati concreti. 3.3. Relativamente alla "congruità" della pena va osservato che la Cassazione ha sempre chiarito che in ipotesi di patteggiamento una tale censura non è deducibile in sede di legittimità (v., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 7683 del 27/01/2015). Si è, infatti affermato che in materia di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è consentita solo qualora esso si configuri come illegale. Peraltro, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge. (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004 - dep. 21/04/2004, P.M. in proc. Obiapuna, Rv. 22804701), profilo che non è stato dedotto in questa sede. La norma citata, del resto, ammette il ricorso per cassazione, quanto al trattamento sanzionatorio, unicamente nell' ipotesi di "illegalità della pena". 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]