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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 05001/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ieU,e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Roma si è pronunciato sul riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 14 febbraio 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Roma, con cui veniva applicata nei confronti del suddetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., per la partecipazione al locale di 'ndrangheta di Anzio e Nettuno, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), di tentata estorsione aggravata (capo 46), di detenzione di armi (capi 53, 57, 59, 60, 63, 64, 69, 71, 74, 75, 78, 80, 82, 83, 86 e 87), e di cessione di cocaina in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo 29), nonché la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al concorso in rivelazione di segreti d'ufficio (capo 9).

Detto Tribunale ha, quindi, annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione del capo 46), diversamente qualificata la condotta contestata in quella di cui agli artt. 56, 110, 393 e 416-bis.1 cod. pen., e del capo 64 (come da correzione con ordinanza successiva del medesimo Tribunale), disponendo la scarcerazione dell'indagato in ordine a detti reati; ha, invece, confermato l'ordinanza genetica nel resto.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge nella parte in cui si ritengono sussistenti i presupposti dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis. cod. pen.

La difesa lamenta siache manca la prova, seppure a livello di fumus, della sussistenza di un locale di 'ndrangheta nella zona di Anzio-Nettuno, non essendovi traccia dell'effettività di una forza intimidatrice e di un potere di assoggettamento e di omertà conseguenti al suo radicamento in quel territorio, quale distaccamento della cellula madre di [OSCURATO:PERSONA] d'Aspromonte; 'sia che manca la prova di un comune e indeterminato programma criminoso che leghi i presunti associati, concentrandosi il Tribunale sulla prestazione da parte dei medesimi di saltuari servizi per il locale; sia, infine, che manca la prova dell'appartenenza ad esso di [OSCURATO:PERSONA], quale "messa a disposizione" accompagnata da un comportamento concreto e causalmente efficiente del medesimo.Quanto a quest'ultimo profilo il difensore osserva che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Belnome, cui è attribuita piena attendibilità, non fanno alcun riferimento all'odierno indagato, al quale sono riconducibili, sulla base delle indagini espletate, singoli episodi a carattere occasionale, non rivelatori di una sua intraneità nella presunta consorteria mafiosa.

2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione di legge dell'ordinanza nella parte in cui ritiene sussistenti i reati-fine contestati.

Il difensore con riguardo al reato di cui al capo 9) di imputazione rileva che non solo non risulta provato l'indefettibile elemento dell'istigazione o induzione alla rivelazione del segreto d'ufficio ad opera di Lorenzo, non essendo sufficiente a tele riguardo la condotta meramente passiva di ricezione della notizia, ma che, comunque, non è provato il vantaggio per il sodalizio di tale condotta e con esso la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Con riguardo alla cessione di 500 grammi di cocaina a Ottaviani lamenta la difesa che difetta la prova di un apporto materiale concreto alla vicenda da parte di Lorenzo.

Quanto, invece, alla condotta di cui al capo 46), ancorché riqualificata in tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, evidenzia il difensore che l'irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA], da cui si sarebbe dovuto riscuotere il credito, avrebbe dovuto far ritenere ab origine l'azione delittuosa inidonea e impossibile l'evento dannoso o pericoloso costituito dalla coartazione dell'altrui volontà a fare qualcosa, con esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 49, comma 2, cod. pen. (che disciplina il c.d. reato impossibile).

Osserva la difesa che, anche a volere ritenere sussistente la fattispecie del delitto tentato, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto escludere l'aggravante del metodo mafioso, non essendo per la stessa sufficiente l'appartenenza al consesso criminoso da parte dei compartecipi.

Con riguardo, poi, alle condotte in materia di armi, rileva il difensore che lo scarno e non riscontrato tenore delle conversazioni riportate, comunque non sintomatico di un chiaro e univoco coinvolgimento di Lorenzo nei reati in questione, avrebbe imposto di non ritenerle valido fondamento di un giudizio di gravità indiziaria.

Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez.

Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv.247206).

1.1. Infondato è il primo motivo di ricorso.

L'ordinanza impugnata motiva in modo non manifestamente illogico sulla gravità indiziaria della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA], alle p. 27-33, che si ricollega me alla dettagliata ricostruzione, svolta nelle pagine precedenti, del locale di 'ndrangheta operante nella zona di Anzio e Nettuno, anche con riferimenti a specifiche sentenze passate in giudicato.

In tale ricostruzione si evidenzia che: - dalla sentenza del Tribunale di Velletri del 21 ottobre 2013 emerge, quale dato processuale non più controvertibile, l'esistenza a tale data della ‘ndrina Gallace/Novella, localizzata nella suddetta zona, facente capo ai Gallace, nata inizialmente come mera articolazione del locale di Guardavalle, consorziata ad esponenti di altre famiglie 'ndranghetiste da tempo operanti anche sul territorio laziale, quale quelle dei Perronace e dei Tedesco; - già in tale sentenza risultano definitivamente accertati la sinergia e il collegamento organico dei Gallace con il locale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], strettamente collegato con la sede in provincia di [OSCURATO:PERSONA] d'Aspromonte; - nella citata sentenza si dà inoltre conto dell'apparente contraddizione della subordinazione di un personaggio del calibro criminale di [OSCURATO:PERSONA] e della sua 'ndrina ad un locale come quello di Madafferi, illustrandosi tale circostanza come conseguenza della deliberata scelta della famiglia Gallace di non attivare un locale in Lazio, per far sì che la 'ndrina facesse capo direttamente alla casa madre del locale di Guardavalle in Calabria; - gli elementi probatori del presente procedimento hanno consentito di confermare l'esistenza della suddetta 'ndrina quale succursale del locale di Guardavalle, ma hanno al contempo dimostrato la stretta federazione di tale ‘ndrina al distaccamento del locale di 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] d'Aspromonte, facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; - si è, quindi, cristallizzato il forte legame tra tale ultimo locale e un vero e proprio consorzio in Lazio tra prestigiose diverse famiglie `ndranghetiste, i Gallace, i Perronace, e i Tedesco, che già operavano congiuntamente nella 'ndrina facente capo a Gallace; - tale struttura criminale non risulta avere modificato i connotati criminali, il territorio di riferimento, il nucleo essenziale dei partecipi, quali accertati nella summenzionata sentenza definitiva; - detto contesto associativo conserva i medesimi elementi strutturali ed oggettivo-funzionali della cosca mafiosa di 'ndrangheta calabrese dalla quale ha mutuato sia la capacità di intimidazione, attraverso il collegamento con la componente centrale dell'associazione, sia la capacità di esteriorizzazione ovvero la riproduzione sul territorio locale delle strutture organizzative della casa madre, attraverso l'avvalimento della fama criminale conseguita negli anni nei territori di storico ed originario insediamento.

Con riguardo in modo specifico alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in detto contesto l'ordinanza evidenzia come molteplici siano gli elementi in base ai quali debba ritenersi provato il suo pieno inserimento, nonostante non sia nominativamente menzionato dai collaboratori di giustizia tra gli appartenenti alla associazione mafiosa per cui si procede i &partire dalla ampiezza ed eterogeneità del contributo operativo offerto dal medesimo, nel campo soprattutto del rifornimento delle armi, e dal dato logico del sostegno economico e legale offertogli per conto dell'associazione mafiosa al momento del suo arresto.

Rileva che: - egli è fortemente legato a Madaffari, capo della locale, il quale utilizzava anche il suo telefono per compiere un'intimidazione, a [OSCURATO:PERSONA], stretto collaboratore di Madaffari, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] (tramite il quale gli veniva offerta l'assistenza economica di cui si è detto); - mantiene, inoltre, i rapporti diretti con il brigadiere dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] per ottenere informazioni segrete rilevantissime per gli interessi della compagine associativa (in una conversazione Lorenzo individua la remunerazione per tali informazioni in una cifra mensile di circa 2000/3000 euro); - è coinvolto nella vicenda aggravata dal metodo mafioso, di cui al capo 46), commessa con Davide e [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; - ha, infine, la costante disponibilità di un notevolissimo numero di armi (capi 53, 57, 59, 60, 63, 64, 69, 71, 74, 75, 78, 80, 83, 86 e 87).

Evidenzia l'ordinanza in esame, con riguardo all'a ffectio societatis, che deve escludersi che la subordinazione gerarchica mostrata da Lorenzo verso Madaffari, Gallace e Perronace trovi origine in ragioni di amicizia e sia connessa a legami leciti.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'ordinanza impugnata opera una lettura complessiva e logica degli elementi investigativi raccolti - anche alla luce di precedenti decisioni giudiziarie irrevocabili - che la stessa difesa intende valutare in modo parcellizzato, e risulta, altresì, fare corretta applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. (nell'ottica della gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen.) e dell'interpretazione che ne offre questa Corte.

Secondo detta interpretazione: - ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G in proc.

Agostino e altri, Rv. 264623: fattispecie relativa alle "locali" de "[OSCURATO:PERSONA] "collegata con 'ndrangheta operante in Calabria); - il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (cd.

"locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico (Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093: in motivazione la Corte - con riferimento all'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della "ndragheta" radicato in Calabria - ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della "ndragheta" anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria); - in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'essenziale connotazione delle forme di "delocalizzazione" della cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall'associazione principale, risiede nella "intrinseca, e non implicita," forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza che sia necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, P.G. in procedimento Alampi, Rv. 281811).

1.2. In parte infondato e in parte inammissibile è il secondo motivo di impugnazione.

Quanto, invero, al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di cui all'art. 326 cod. pen., a fronte del rilievo difensivo secondo cui lo stesso si sarebbe limitato a ricevere passivamente la notizia riservata senza porre in essere alcuna condotta di istigazione, rileva l'ordinanza di riesame che l'indagato, sulla base delle conversazioni progr. 23860 e 23866 del 26 giugno 2018, non solo risulta avere istigato e determinato il pubblico ufficiale alla comunicazione della notizia segreta, ma, ricevuta la notizia, l'ha divulgata.

Sottolinea il provvedimento come sia innegabile che l'intervento di Perronace, che chiedeva a Lorenzo di sollecitare tale notizia (sulle immagini delle registrazioni di un furto di cui voleva identificare l'autore di un furto ai danni di chi se ne era lamentato), venisse effettuato a dimostrazione della sua capacità di controllo del territorio e persino degli appartenenti alla P.G., quale esponente di un temuto locale di 'ndrangheta in posizione di supremazia con riguardo al ricorrente (che con un sms faceva desistere da ogni ulteriore attività di ricerca).

Anche, quindi, in questo caso, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non vi è violazione dell'articolo 326 cod. pen. (invero, integra il concorso nel delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la divulgazione da parte dell'extraneus di una notizia segreta, riferitagli come tale, realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore: Sez. 5, n. 1957 del 17/11/2020, dep. 2021, Giardini, Rv. 280413-02).

Né dell'art. 416-bis.1 cod. pen., ampiamente e logicamente argomentando il Tribunale del riesame sulla circostanza da detta norma contemplata.

Inammissibile è, poi, il rilievo difensivo relativo alla fattispecie di cui al capo 46), per mancanza di interesse all'impugnazione, avendo invero il Tribunale del riesame annullato la misura con riferimento a detta fattispecie a seguito della diversa qualificazione giuridica del reato.

E', infatti, principio consolidato che in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783).

Inammissibili per aspecificità sono, infine, le censure difensive concernenti la cessione di cocaina a Ottaviani e le condotte relative alle armi, in quanto, insistendo sul difetto di prova di detta cessione e dette condotte, non si confrontano con l'affermazione contenuta nell'ordinanza di riesame, secondo cui «le considerazioni generiche della difesa si infrangono contro le ben argomentate deduzioni logiche poste a base della motivazione e contro il chiarissimo tenore - quasi sempre letterale - dei riferimenti semantici alle armi e alle condotte di cessione».

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà di Lorenzo deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale — che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ieU,e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Roma si è pronunciato sul riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 14 febbraio 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Roma, con cui veniva applicata nei confronti del suddetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., per la partecipazione al locale di 'ndrangheta di Anzio e Nettuno, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), di tentata estorsione aggravata (capo 46), di detenzione di armi (capi 53, 57, 59, 60, 63, 64, 69, 71, 74, 75, 78, 80, 82, 83, 86 e 87), e di cessione di cocaina in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo 29), nonché la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al concorso in rivelazione di segreti d'ufficio (capo 9). Detto Tribunale ha, quindi, annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione del capo 46), diversamente qualificata la condotta contestata in quella di cui agli artt. 56, 110, 393 e 416-bis.1 cod. pen., e del capo 64 (come da correzione con ordinanza successiva del medesimo Tribunale), disponendo la scarcerazione dell'indagato in ordine a detti reati; ha, invece, confermato l'ordinanza genetica nel resto. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge nella parte in cui si ritengono sussistenti i presupposti dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis. cod. pen. La difesa lamenta siache manca la prova, seppure a livello di fumus, della sussistenza di un locale di 'ndrangheta nella zona di Anzio-Nettuno, non essendovi traccia dell'effettività di una forza intimidatrice e di un potere di assoggettamento e di omertà conseguenti al suo radicamento in quel territorio, quale distaccamento della cellula madre di [OSCURATO:PERSONA] d'Aspromonte; 'sia che manca la prova di un comune e indeterminato programma criminoso che leghi i presunti associati, concentrandosi il Tribunale sulla prestazione da parte dei medesimi di saltuari servizi per il locale; sia, infine, che manca la prova dell'appartenenza ad esso di [OSCURATO:PERSONA], quale "messa a disposizione" accompagnata da un comportamento concreto e causalmente efficiente del medesimo.Quanto a quest'ultimo profilo il difensore osserva che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Belnome, cui è attribuita piena attendibilità, non fanno alcun riferimento all'odierno indagato, al quale sono riconducibili, sulla base delle indagini espletate, singoli episodi a carattere occasionale, non rivelatori di una sua intraneità nella presunta consorteria mafiosa. 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione di legge dell'ordinanza nella parte in cui ritiene sussistenti i reati-fine contestati. Il difensore con riguardo al reato di cui al capo 9) di imputazione rileva che non solo non risulta provato l'indefettibile elemento dell'istigazione o induzione alla rivelazione del segreto d'ufficio ad opera di Lorenzo, non essendo sufficiente a tele riguardo la condotta meramente passiva di ricezione della notizia, ma che, comunque, non è provato il vantaggio per il sodalizio di tale condotta e con esso la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Con riguardo alla cessione di 500 grammi di cocaina a Ottaviani lamenta la difesa che difetta la prova di un apporto materiale concreto alla vicenda da parte di Lorenzo. Quanto, invece, alla condotta di cui al capo 46), ancorché riqualificata in tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, evidenzia il difensore che l'irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA], da cui si sarebbe dovuto riscuotere il credito, avrebbe dovuto far ritenere ab origine l'azione delittuosa inidonea e impossibile l'evento dannoso o pericoloso costituito dalla coartazione dell'altrui volontà a fare qualcosa, con esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 49, comma 2, cod. pen. (che disciplina il c.d. reato impossibile). Osserva la difesa che, anche a volere ritenere sussistente la fattispecie del delitto tentato, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto escludere l'aggravante del metodo mafioso, non essendo per la stessa sufficiente l'appartenenza al consesso criminoso da parte dei compartecipi. Con riguardo, poi, alle condotte in materia di armi, rileva il difensore che lo scarno e non riscontrato tenore delle conversazioni riportate, comunque non sintomatico di un chiaro e univoco coinvolgimento di Lorenzo nei reati in questione, avrebbe imposto di non ritenerle valido fondamento di un giudizio di gravità indiziaria. Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv.247206). 1.1. Infondato è il primo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata motiva in modo non manifestamente illogico sulla gravità indiziaria della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA], alle p. 27-33, che si ricollega me alla dettagliata ricostruzione, svolta nelle pagine precedenti, del locale di 'ndrangheta operante nella zona di Anzio e Nettuno, anche con riferimenti a specifiche sentenze passate in giudicato. In tale ricostruzione si evidenzia che: - dalla sentenza del Tribunale di Velletri del 21 ottobre 2013 emerge, quale dato processuale non più controvertibile, l'esistenza a tale data della ‘ndrina Gallace/Novella, localizzata nella suddetta zona, facente capo ai Gallace, nata inizialmente come mera articolazione del locale di Guardavalle, consorziata ad esponenti di altre famiglie 'ndranghetiste da tempo operanti anche sul territorio laziale, quale quelle dei Perronace e dei Tedesco; - già in tale sentenza risultano definitivamente accertati la sinergia e il collegamento organico dei Gallace con il locale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], strettamente collegato con la sede in provincia di [OSCURATO:PERSONA] d'Aspromonte; - nella citata sentenza si dà inoltre conto dell'apparente contraddizione della subordinazione di un personaggio del calibro criminale di [OSCURATO:PERSONA] e della sua 'ndrina ad un locale come quello di Madafferi, illustrandosi tale circostanza come conseguenza della deliberata scelta della famiglia Gallace di non attivare un locale in Lazio, per far sì che la 'ndrina facesse capo direttamente alla casa madre del locale di Guardavalle in Calabria; - gli elementi probatori del presente procedimento hanno consentito di confermare l'esistenza della suddetta 'ndrina quale succursale del locale di Guardavalle, ma hanno al contempo dimostrato la stretta federazione di tale ‘ndrina al distaccamento del locale di 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] d'Aspromonte, facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; - si è, quindi, cristallizzato il forte legame tra tale ultimo locale e un vero e proprio consorzio in Lazio tra prestigiose diverse famiglie `ndranghetiste, i Gallace, i Perronace, e i Tedesco, che già operavano congiuntamente nella 'ndrina facente capo a Gallace; - tale struttura criminale non risulta avere modificato i connotati criminali, il territorio di riferimento, il nucleo essenziale dei partecipi, quali accertati nella summenzionata sentenza definitiva; - detto contesto associativo conserva i medesimi elementi strutturali ed oggettivo-funzionali della cosca mafiosa di 'ndrangheta calabrese dalla quale ha mutuato sia la capacità di intimidazione, attraverso il collegamento con la componente centrale dell'associazione, sia la capacità di esteriorizzazione ovvero la riproduzione sul territorio locale delle strutture organizzative della casa madre, attraverso l'avvalimento della fama criminale conseguita negli anni nei territori di storico ed originario insediamento. Con riguardo in modo specifico alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in detto contesto l'ordinanza evidenzia come molteplici siano gli elementi in base ai quali debba ritenersi provato il suo pieno inserimento, nonostante non sia nominativamente menzionato dai collaboratori di giustizia tra gli appartenenti alla associazione mafiosa per cui si procede i &partire dalla ampiezza ed eterogeneità del contributo operativo offerto dal medesimo, nel campo soprattutto del rifornimento delle armi, e dal dato logico del sostegno economico e legale offertogli per conto dell'associazione mafiosa al momento del suo arresto. Rileva che: - egli è fortemente legato a Madaffari, capo della locale, il quale utilizzava anche il suo telefono per compiere un'intimidazione, a [OSCURATO:PERSONA], stretto collaboratore di Madaffari, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] (tramite il quale gli veniva offerta l'assistenza economica di cui si è detto); - mantiene, inoltre, i rapporti diretti con il brigadiere dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] per ottenere informazioni segrete rilevantissime per gli interessi della compagine associativa (in una conversazione Lorenzo individua la remunerazione per tali informazioni in una cifra mensile di circa 2000/3000 euro); - è coinvolto nella vicenda aggravata dal metodo mafioso, di cui al capo 46), commessa con Davide e [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; - ha, infine, la costante disponibilità di un notevolissimo numero di armi (capi 53, 57, 59, 60, 63, 64, 69, 71, 74, 75, 78, 80, 83, 86 e 87). Evidenzia l'ordinanza in esame, con riguardo all'a ffectio societatis, che deve escludersi che la subordinazione gerarchica mostrata da Lorenzo verso Madaffari, Gallace e Perronace trovi origine in ragioni di amicizia e sia connessa a legami leciti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'ordinanza impugnata opera una lettura complessiva e logica degli elementi investigativi raccolti - anche alla luce di precedenti decisioni giudiziarie irrevocabili - che la stessa difesa intende valutare in modo parcellizzato, e risulta, altresì, fare corretta applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. (nell'ottica della gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen.) e dell'interpretazione che ne offre questa Corte. Secondo detta interpretazione: - ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G in proc. Agostino e altri, Rv. 264623: fattispecie relativa alle "locali" de "[OSCURATO:PERSONA] "collegata con 'ndrangheta operante in Calabria); - il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (cd. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico (Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093: in motivazione la Corte - con riferimento all'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della "ndragheta" radicato in Calabria - ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della "ndragheta" anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria); - in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'essenziale connotazione delle forme di "delocalizzazione" della cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall'associazione principale, risiede nella "intrinseca, e non implicita," forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza che sia necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, P.G. in procedimento Alampi, Rv. 281811). 1.2. In parte infondato e in parte inammissibile è il secondo motivo di impugnazione. Quanto, invero, al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di cui all'art. 326 cod. pen., a fronte del rilievo difensivo secondo cui lo stesso si sarebbe limitato a ricevere passivamente la notizia riservata senza porre in essere alcuna condotta di istigazione, rileva l'ordinanza di riesame che l'indagato, sulla base delle conversazioni progr. 23860 e 23866 del 26 giugno 2018, non solo risulta avere istigato e determinato il pubblico ufficiale alla comunicazione della notizia segreta, ma, ricevuta la notizia, l'ha divulgata. Sottolinea il provvedimento come sia innegabile che l'intervento di Perronace, che chiedeva a Lorenzo di sollecitare tale notizia (sulle immagini delle registrazioni di un furto di cui voleva identificare l'autore di un furto ai danni di chi se ne era lamentato), venisse effettuato a dimostrazione della sua capacità di controllo del territorio e persino degli appartenenti alla P.G., quale esponente di un temuto locale di 'ndrangheta in posizione di supremazia con riguardo al ricorrente (che con un sms faceva desistere da ogni ulteriore attività di ricerca). Anche, quindi, in questo caso, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non vi è violazione dell'articolo 326 cod. pen. (invero, integra il concorso nel delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la divulgazione da parte dell'extraneus di una notizia segreta, riferitagli come tale, realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore: Sez. 5, n. 1957 del 17/11/2020, dep. 2021, Giardini, Rv. 280413-02). Né dell'art. 416-bis.1 cod. pen., ampiamente e logicamente argomentando il Tribunale del riesame sulla circostanza da detta norma contemplata. Inammissibile è, poi, il rilievo difensivo relativo alla fattispecie di cui al capo 46), per mancanza di interesse all'impugnazione, avendo invero il Tribunale del riesame annullato la misura con riferimento a detta fattispecie a seguito della diversa qualificazione giuridica del reato. E', infatti, principio consolidato che in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783). Inammissibili per aspecificità sono, infine, le censure difensive concernenti la cessione di cocaina a Ottaviani e le condotte relative alle armi, in quanto, insistendo sul difetto di prova di detta cessione e dette condotte, non si confrontano con l'affermazione contenuta nell'ordinanza di riesame, secondo cui «le considerazioni generiche della difesa si infrangono contro le ben argomentate deduzioni logiche poste a base della motivazione e contro il chiarissimo tenore - quasi sempre letterale - dei riferimenti semantici alle armi e alle condotte di cessione». 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà di Lorenzo deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale — che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M.