CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01958/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1516/2020proposto da: Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] (ora M inistero delle I mprese e del M ade in I taly ) , in persona del Ministro pro tempore , domiciliat o in Roma , via de i Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è difeso ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, piazza Euclide n. 31 , presso lo studio dell e avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentanoe difendono -controricorrente - avverso la sentenza n. 1457/2019della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/6/2019; [OSCURATO:PERSONA] ex IPI. Trasferimento a ruoli MISE. Trattamento economico. R.G.N.1516/2020 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, pronunciando sull’appello del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato il diritto dell’attuale controricorrente, dipendente dell’I.P.I. – Istituto per la [OSCURATO:PERSONA] – transitatanei ruoli del Ministero ai sensi del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nell’ente di provenienza ed all’inclusione nell’assegno personale riassorbibile della quota del 50% premio di produttività, dei versamenti effettuati dal datore al fondo di previdenza complementare Previgen, del premio annuale Asfalis is , del controvalore della polizza per il caso di morte nonché di quella per infortuni professionali ed extralavorativi; 2. la Corte territoriale ha evidenziato che al momento della soppressione l’I.P.I. aveva acquisito la personalità giuridica di diritto pubblico, sicché il passaggio dedotto in causa trova la sua disciplina nell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che richiama l’art. 2112 c.c.; 3. da ciò il giudice d’appello ha tratto la conseguenza che al lavoratore dovesse essere riconosciuta l ’ anzianità di servizio; 4. quanto al trattamento retributivo, la Corte distrettuale ha: a) escluso dal computo dell’assegno personale i versamenti effettuati al fondodi previdenza complementare Previgen , il controvalore delle polizze assicurativee del premio annuale Asfalisis,trattandosi di voci ritenute estranee ai trattamenti accessori di cui all’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, in quanto non collegate «alla natura alla modalità delle mansioni svolte»; b) incluso, invece, nell’assegno ad personam la quota del 50% del premio di produttivitàlegata all’effettiva presenza in servizio, trattandosi di voce retributiv a di cui le buste paga dimostrano la corresponsione con inecessari requisiti di fissità e di continuità 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy,sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese la lavorat rice ; entrambe le parti ha nno depositatomemoria illustrativa . [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso principale, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 c.c., dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e reitera la tesi, non condivisa dalla Corte territoriale, della inapplicabilità dell’art. 31 deld.lgs. n. 165/2001 e dell’art.2112 c.c., al quale la prima disposizione rinvia, in ragione della natura privatistica dell’I.P.I. nonché della specialità della disciplina dettata dal citato art. 7; ne trae la conseguenza che ha errato il giudice di merito nel riconoscere l’anzianità di servizio e nel non considerare che ai dipendenti dell’ente soppresso transitati nei ruoli ministeriali era stata garantita solo la conservazione delle voci fisse e continuative del trattamento fondamentale ed accessorio; 2. la seconda censura del ricorso principale deduce, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 7 del d.l. n. 78/2010 e addebita alla sentenza gravata di avere erroneamente incluso nell’assegno personale ilpremio di produttività, che mantiene per sua natura una funzione incentivante,anche nella quota di cui la contrattazione collettiva prevede il pagamento in rapporto ai giorni di effettiva presenza in servizio; 3. i motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati perché la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e riconosciuto l’anzianità di servizio, a prescindere da qualsiasi incidenza sulla conservazione del trattamento economico in precedenza goduto, non è conforme all’orientamento già espresso da questa Corte nelle motivazioni delle pronunce citate con le quali si è osservato che,seppure al momento della soppressione l’I.P.I. avesse già acquisito la personalità di diritto pubblico (per le ragioni indicate da Cass. nn. 28409/2020, 28624/2020, 40399/2021), nondimeno al fenomeno successorio che viene in rilievo non è applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001,bensì l’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che costituisce norma speciale, e che garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, caratterizzato da fissità e continuità; si è detto, in particolare, che la disposizione richiama una distinzione tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165/2001) nel cui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto a retribuire la prestazione base del dipendente, ossia la prestazione corrispondente all’orario ordinario di lavoro ed alla professionalità media della qualifica rivestita, mentre quello accessorio si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività «particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute»(art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis); la distinzione fra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità, in quanto gli stessi, connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza; se ne è tratta la conseguenza che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione è necessario accertare se la voce che il dipendente rivendica in relazione al divieto di reformatio in peius, abbia carattere retributivo e sia certa nell’ane nel quantum; 3.1. quanto all’anzianità di servizio è stato osservato che, anche nei casi di applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 (non invocabile nella fattispecie per le ragioni già dette) e di trasferimento di azienda, la stessa non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore di lavoro e deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito; l’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario,né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. Cass. n. 641/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); 3.2. la sentenza impugnata non è conforme a tale orientamento, che va qui ribadito, perché, oltre a ritenere applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 – e pur confrontandosi anche con la disciplina dettata dall’art. 7 del d.l. n. 78/2010– ha tuttavia incluso nell’assegno personale la quota del 50% del premio di produzione collegato alla presenza effettiva in servizio, sulla base del mero riscontro a posteriori del semplice dato di fatto della presenza costante della voce in busta paga, senza considerare il complesso della disciplina legale e contrattuale e, quindi, senza adeg uatamente tenere conto del l ’ espressa limitazione della conservazione alle voci del trattamento fondamentale ed accessorio, da intendere nei termini sopra precisati; 4. in via conclusiva il ricorso deve essere accolto, nei termini precisati nei punti che precedono; 5. la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi ed al ricorso accolto con rinvio alla Corte d’Appello indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto enunciati al punt o 3 e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si dà atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, che non ricorrono le condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato; P.Q.M. la Corte: accoglie il ricorso principale nei limiti indicati in motivazione; c assa la sentenza impugnata per quanto di ragione e