CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 agosto 1963
Cassazione n. 12137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1963 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 2.11 ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 15-12-2022, i difensori dell'imputato, in forza di procura speciale, rilasciata da quest'ultimo, vi hanno rinunciato. 3.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro cinquecento. Così deciso il 21/12/2