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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16204/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTEdi APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di reclusione per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen..

2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione sul punto della ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 483 cod. pen.

La falsa dichiarazione è stata resa apponendo una firma su un modulo prestampato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità non può ritenersi esistente l'elemento soggettivo sulla base di un dovere di accertamento del privato determinato dall'assenza di chiarezza del modulo, in quanto, in tal caso, la responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. viene fondata non già in ragione della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ma sulla base di una colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. punibile a titolo di dolo (Sez. 5 n. 12710 del 2015).

2.2. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen; con il terzo la mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria; con il quarto il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche; il difensore dell'imputato ha accompagnato le conclusioni con una memoria attraverso cui illustra i motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. L'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 483 cod. pen. per aver autocertificato — in sede di rinnovo della patente nautica in data 6 maggio 2016 — di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 37 decreto n. 146 del 2008, quando invece ne era privo essendo stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per tre anni dal 27 gennaio 2016.

Il ricorrente contesta la sussumibilità della condotta nello schema tipico di cui all'art. 483 cod. pen., in relazione agli artt. 46, 47 e 76 d.p.r. 445/2000, richiamando arresti giurisprudenziali non pertinenti al caso di specie.

2.2. L'art. 483 cod. pen. punisce chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Da ciò deriva che, poiché la norma di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 445 del 2000 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) incrimina chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimandando al 2 codice penale e alle leggi speciali in materia ai fini sanzionatori, risponde del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell'art. 46 del citato [OSCURATO:PERSONA] —tra i quali quelli di cui alla lett. aa): «di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa»— (Sez. 5, n. 20570 del 10/05/2006, Rv. 234203; conf.

Sez. 5, n. 30099 del 15/03/2018, Rv. 273806; Sez. 5, n. 17921 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273584; Sez. 5, n. 17774 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 269705).

2.3. Involgente l'accertamento in fatto, congruamente compiuto dai giudici di merito di entrambi i gradi, è la doglianza che investe la comprensibilità della dichiarazione e l'atteggiamento della volontà del ricorrente.

Con una motivazione immune da vizi logici, la Corte di appello ha rilevato che il modulo prestampato era "del tutto chiaro e comprensibile" e che la falsa attestazione è caduta su un dato, quale quello del possesso dei "requisiti morali", che l'imputato — colpito da numerose condanne per reati "anche assai gravi" e sottoposto in quel momento a una misura di prevenzione personale — non poteva equivocare o mal comprendere.

Peraltro il preteso profilo colposo nella dichiarazione (in ragione dell'asserito difetto di comprensione di quanto riportato nel modulo) si appalesa insostenibile, in presenza dell'obbligo, normativamente imposto, di dichiarare il vero riguardo elementi personali e che involge specifici doveri di verifica di corrispondenza: dovere strumentale di miglior informazione giuridica sul contenuto della dichiarazione sostitutiva relativa alle condanne e alle misure di prevenzione subite, sulla cui osservanza più volte ha insistito la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n.5365 del 15/01/2018, Guidi, Rv. 272110; Sez. 5, n. 16275 del 16/03/2010, Zagari, Rv. 247260; nonché tra le ultime Sez. 5, n. 8921 del 16/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).

3. Generici, sotto il profilo intrinseco, sono tutti i residui motivi, poiché, a fronte della negativa valutazione della personalità dell'imputato (persona pluricondannata e socialmente pericolosa), non indicano quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a: - riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.; - sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria; - concedere le circostanze attenuanti generiche.4.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Steftarip al ,) O • CORTE D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTEdi APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di reclusione per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione sul punto della ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 483 cod. pen. La falsa dichiarazione è stata resa apponendo una firma su un modulo prestampato. Secondo la giurisprudenza di legittimità non può ritenersi esistente l'elemento soggettivo sulla base di un dovere di accertamento del privato determinato dall'assenza di chiarezza del modulo, in quanto, in tal caso, la responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. viene fondata non già in ragione della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ma sulla base di una colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. punibile a titolo di dolo (Sez. 5 n. 12710 del 2015). 2.2. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen; con il terzo la mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria; con il quarto il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche; il difensore dell'imputato ha accompagnato le conclusioni con una memoria attraverso cui illustra i motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. L'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 483 cod. pen. per aver autocertificato — in sede di rinnovo della patente nautica in data 6 maggio 2016 — di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 37 decreto n. 146 del 2008, quando invece ne era privo essendo stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per tre anni dal 27 gennaio 2016. Il ricorrente contesta la sussumibilità della condotta nello schema tipico di cui all'art. 483 cod. pen., in relazione agli artt. 46, 47 e 76 d.p.r. 445/2000, richiamando arresti giurisprudenziali non pertinenti al caso di specie. 2.2. L'art. 483 cod. pen. punisce chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Da ciò deriva che, poiché la norma di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 445 del 2000 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) incrimina chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimandando al 2 codice penale e alle leggi speciali in materia ai fini sanzionatori, risponde del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell'art. 46 del citato [OSCURATO:PERSONA] —tra i quali quelli di cui alla lett. aa): «di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa»— (Sez. 5, n. 20570 del 10/05/2006, Rv. 234203; conf. Sez. 5, n. 30099 del 15/03/2018, Rv. 273806; Sez. 5, n. 17921 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273584; Sez. 5, n. 17774 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 269705). 2.3. Involgente l'accertamento in fatto, congruamente compiuto dai giudici di merito di entrambi i gradi, è la doglianza che investe la comprensibilità della dichiarazione e l'atteggiamento della volontà del ricorrente. Con una motivazione immune da vizi logici, la Corte di appello ha rilevato che il modulo prestampato era "del tutto chiaro e comprensibile" e che la falsa attestazione è caduta su un dato, quale quello del possesso dei "requisiti morali", che l'imputato — colpito da numerose condanne per reati "anche assai gravi" e sottoposto in quel momento a una misura di prevenzione personale — non poteva equivocare o mal comprendere. Peraltro il preteso profilo colposo nella dichiarazione (in ragione dell'asserito difetto di comprensione di quanto riportato nel modulo) si appalesa insostenibile, in presenza dell'obbligo, normativamente imposto, di dichiarare il vero riguardo elementi personali e che involge specifici doveri di verifica di corrispondenza: dovere strumentale di miglior informazione giuridica sul contenuto della dichiarazione sostitutiva relativa alle condanne e alle misure di prevenzione subite, sulla cui osservanza più volte ha insistito la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n.5365 del 15/01/2018, Guidi, Rv. 272110; Sez. 5, n. 16275 del 16/03/2010, Zagari, Rv. 247260; nonché tra le ultime Sez. 5, n. 8921 del 16/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). 3. Generici, sotto il profilo intrinseco, sono tutti i residui motivi, poiché, a fronte della negativa valutazione della personalità dell'imputato (persona pluricondannata e socialmente pericolosa), non indicano quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a: - riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.; - sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria; - concedere le circostanze attenuanti generiche.4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Steftarip al ,) O • CORTE D
Sentenza Cassazione n. 16204/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris