CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07403/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 del Tribunale di Catania; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede. 2. Avverso la sentenza ricorre per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catania deducendo violazione di legge. Lamenta in particolare il ricorrente che illegittimamente il Tribunale avrebbe ritenuto tardiva, in quanto effettuata successivamente alla scadenza del termine fissato dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 senza che la persona offesa avesse presentato querela, la contestazione supplettiva svolta dal pubblico ministero all'udienza del 4 ottobre 2023 ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e ad oggetto l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) c.p. in riferimento alla destinazione al pubblico servizio dell'energia elettrica sottratta dall'imputato, circostanza dalla cui contestazione discendeva la procedibilità d'ufficio del reato. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va anzitutto ribadito che, in tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valutativa, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878). In altri termini, l'aggravante in questione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è connotata da componenti di natura valutativa. Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche una tipologia di contestazione non formale che però deve essere congeniata in maniera da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. Tale scopo appare raggiunto, ad esempio, quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore; rete, per l'appunto, capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica" (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, non mass.). Né rileva che il pubblico ministero all'udienza del 4 ottobre 2023 abbia provveduto alla contestazione suppletiva dell'aggravante in questione ai sensi dell'art. 517 c.p.p., atteso che l'illegittimità della decisione del giudice di ritenere tardiva la contestazione una volta che sia già spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 per la proposizione della querela ricorre nel caso in cui il titolare dell'azione penale, successivamente all'entrata in vigore del citato decreto e prima della maturazione del suddetto termine, non abbia avuto occasione per effettuarla, mentre nel caso di specie il pubblico ministero avrebbe potuto procedervi in una delle precedenti udienze del 28 marzo e del 5 aprile 2023, entrambe successive all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal citato decreto legislativo all'art. 624 c.p. in merito alla procedibilità del furto. P.Q.M. Rigetta il ricorso del