Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2025

Cassazione n. 04120/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 1 luglio 2025 con cui con cui la Corte di appello dì [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione (pena base anni 1 di reclusione, ridotta alla pena finale per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 20 agosto 2017; Osservato che il primo motivo con il quale il ricorrente si duole della mancata motivazione in ordine all'eccepita prescrizione del reato è inammissibile in quanto manifestamente infondato: le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno infatti stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez.

U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti); attesa l'epoca del fatto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (17/09/2019), ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (1 luglio 2025); Rilevato che si appalesa del pari inammissibile il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta l'omessa motivazione "con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche", dal momento che le circostanze innominate risultano essere state riconosciute in favore dell'imputato, e computate nella massima estensione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 1 luglio 2025 con cui con cui la Corte di appello dì [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione (pena base anni 1 di reclusione, ridotta alla pena finale per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 20 agosto 2017; Osservato che il primo motivo con il quale il ricorrente si duole della mancata motivazione in ordine all'eccepita prescrizione del reato è inammissibile in quanto manifestamente infondato: le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno infatti stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti); attesa l'epoca del fatto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (17/09/2019), ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (1 luglio 2025); Rilevato che si appalesa del pari inammissibile il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta l'omessa motivazione "con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche", dal momento che le circostanze innominate risultano essere state riconosciute in favore dell'imputato, e computate nella massima estensione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04120/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris