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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 14900/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14215-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 243/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14215 sez.

ML - ud. 31-03-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 5 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Terni e accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS avverso l'avviso di addebito con il quale l'Istituto intimava il pagamento dell'importo corrispondente ai contributi IVS a percentuale eccedenti il massimale per l'anno 2013 dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] computando nell'imponibile contributivo non solo il reddito derivante dall'attività lavorativa nella [OSCURATO:SOCIETA]. ma anche il reddito da capitale imputabile al Perissinotto quale socio non lavoratore della [OSCURATO:SOCIETA].; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover confermare il proprio orientamento in base al quale i redditi di capitale, quali devono ritenersi quelli, come nella specie, rivenienti dalla posizione di socio in una società a responsabilità limitata, non possono essere inclusi tra i redditi riguardo ai quali, secondo l'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alle [OSCURATO:PERSONA]; che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Perissinotto; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992 in connessione con la

I. n. 233/1990, lamenta, in relazione al rinnovato quadro normativo in cui si inserisce la disposizione, la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, che finisce per disconoscere il dato per cui i redditi da capitale e dividendi nella visione previdenziale costituiscono reddito a disposizione del lavoratore autonomo che in atto migliorano il proprio tenore di vita e che in potenza saranno utili per il miglioramento della prestazione pensionistica e quindi all'adeguatezza della stessa; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento costantemente enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.24.11.2021 n. 36420 e Cass. 20.8.2019, n. 21540) per cui "poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS"; che, pertanto, il ricorso va rigettato e la soccombenza implica l'attribuzione delle spese, liquidate come da dispositivo; P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 31 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-7 oggi, 1 1 MA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14215-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 243/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14215 sez. ML - ud. 31-03-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 5 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Terni e accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS avverso l'avviso di addebito con il quale l'Istituto intimava il pagamento dell'importo corrispondente ai contributi IVS a percentuale eccedenti il massimale per l'anno 2013 dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] computando nell'imponibile contributivo non solo il reddito derivante dall'attività lavorativa nella [OSCURATO:SOCIETA]. ma anche il reddito da capitale imputabile al Perissinotto quale socio non lavoratore della [OSCURATO:SOCIETA].; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover confermare il proprio orientamento in base al quale i redditi di capitale, quali devono ritenersi quelli, come nella specie, rivenienti dalla posizione di socio in una società a responsabilità limitata, non possono essere inclusi tra i redditi riguardo ai quali, secondo l'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alle [OSCURATO:PERSONA]; che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Perissinotto; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992 in connessione con la I. n. 233/1990, lamenta, in relazione al rinnovato quadro normativo in cui si inserisce la disposizione, la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, che finisce per disconoscere il dato per cui i redditi da capitale e dividendi nella visione previdenziale costituiscono reddito a disposizione del lavoratore autonomo che in atto migliorano il proprio tenore di vita e che in potenza saranno utili per il miglioramento della prestazione pensionistica e quindi all'adeguatezza della stessa; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento costantemente enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.24.11.2021 n. 36420 e Cass. 20.8.2019, n. 21540) per cui "poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS"; che, pertanto, il ricorso va rigettato e la soccombenza implica l'attribuzione delle spese, liquidate come da dispositivo; P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 31 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-7 oggi, 1 1 MA
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