CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 11590/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.467/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pescara, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de’ Cavalieri n.11, presso lo studio dell’avv.Della Rocca, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], res.in Grottaglie (TA), rappresentata e difesa ingiudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di S.[OSCURATO:PERSONA] (AQ), ivi el.dom.ta in [OSCURATO:PERSONA] snc, come da procura in atti; dom.ta ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, P.za Cavour; -parte controricorrente – e Torrelli avv. [OSCURATO:PERSONA], res. a L’Aquila, domiciliato presso il proprio studio legale in S.[OSCURATO:PERSONA] (AQ), [OSCURATO:PERSONA] snc; dom.to ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, P.za Cavour; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n.429/IV/2019 del 13.5.2019, fatta oggetto di correzione di errore materiale con ordinanza 5.7.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: § 1.1 [OSCURATO:SOCIETA] propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, l’ha condannata al pagamento delle spese di primo e di secondo grado in relazione al giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], per impugnare tre ingiunzioni di pagamento a questa notificati, per conto dell'ente impositore Regione Abruzzo, in recupero di tassa automobilistica anni 2000, 2002 e 2005. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che la decisione di compensazione delle spese adottata dai primi giudici doveva essere riformata, dal momento che: - ricevuta la notificazi one del ricorso introduttivo (in cui la contribuente lamentava la mancata notificazione dei prodromici avvisi di accertamento nonché la prescrizione della pretesa) Soget aveva recepito la proposta di reclamo in questo insita e, in data 19 gennaio 2018, aveva provveduto al discarico totale degli importi richiesti, come da nota in pari data della Regione Abruzzo; - in base al combinato disposto di cui agli articoli 92 secondo co. cod.proc.civ. e 46, terzo co. d.lgs. 546/92 - fatti oggetto di pronunce della Corte Costituzionale e di modifiche normative - l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato poteva sì giustificare la compensazione delle spese di lite, ma solo all'esito di una valutazione complessiva della controversia e non ope legis (essendo stato l'istituto della compensazione automatica di cui al previgente terzo comma dell'articolo 46 cit. ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 2005); - nel caso di specie i giudici di primo grado non avevano specificato le ragioni della disposta compensazione integrale delle spese né, comunque, queste ragioni erano in effetti riscontrabili, “proprio perché il provvedimento di sgravio è stato adottato solo dopo che la contribuente aveva presentato ricorso avverso ingiunzioni di pagamento relative alla tassa di circolazione(…)”; - anche le spese di appello, per regola di soccombenza, dovevano essere poste a carico dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]. Hanno depositato separati controricorsi tanto [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (tardivo perché notificato soltanto il 12 gennaio 2023); quanto il medesimo [OSCURATO:PERSONA] in proprio (non parte del giudizio di appello) sull'erroneo assunto dell'avvenuta notificazione diretta nei suoi confronti del ricorso per cassazione. La prima ha altresì depositato memoria. Considerato che § 1.2 Entrambe le parti controricorrenti eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione, perché notificato il 16 dicembre 2019 a fronte di una sentenza di appello notificata a [OSCURATO:SOCIETA] (sia presso la sua casella Pec, sia presso la casella Pec del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Iorio) in data 10 luglio 2019 (alleg. 1 al controricorso). Si segnala che in identica fattispecie, e con riguardo ad altri ricorsi per cassazione proposti da Soget in relazione a diverse ma coeve sentenze [OSCURATO:PERSONA], questa stessa Corte di legittimità ha rilevato la dedotta tardività: Cass.nn.31779/21, 32112/21, 5093-4/22. § 1.3Con ordinanza n. 29546 dell'11 ottobre 2022, la Sesta Sezione civile di questa Corte disponeva la rimessione degli atti alla Sezione Tributaria sul presupposto della rilevanza nomofilattica della questione concernente l'interpretazione dell'articolo 46 d.lgs. 546/92in punto governo delle spese di lite in caso di definizione della lite tributaria pendente. § 2. Con il primo motivodi ricorso Soget lamenta – ex art.360, co. 1^ nn.3 e 5 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 15 e 17 bis d.lgs. 546/92, nonché omesso esame del fatto decisivo costituito dall'avvenuto tempestivo accoglimento del ‘reclamo per mediazione’ ex lege insito, per le cause di importo non superiore a ventimila euro, nel ricorso proposto dalla contribuente avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila; accoglimento concretatosi nell'annullamento integrale in autotutela delle ingiunzioni opposte, come immediatamente comunicato alla parte la quale, a quel punto, non aveva più alcun interesse ad iscrivere a ruolo la causa (improcedibile fin visto l’inutile decorso di novanta giorni dalla notifica del ricorso). Ciò doveva comportar e, in effetti, la compensazione delle spese di lite ex articolo 15 d.lgs. 546/92, come correttamente disposto dai primi giudici. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 46 d.lgs. 546/92 e dell'articolo 4 d ecreto l. n. 119 del 2018 convertito nella l. n. 136 del 2018. Indipendentemente dalla questione rassegnata con la prima doglianza, rilevava come si vertesse comunque, nella specie, di ipotesi di ‘saldo e stralcio’ dei carichi affidati dal 2000 al 2010 all’agente per la riscossione per importi inferiori a 1.000 €; con la conseguenza che il giudizio doveva essere dichiarato estinto con compensazione delle spese di lite ex articolo 46, terzo co. cit., senza che neppure si ponesse una questione di soccombenza virtuale. § 3.Il ricorso per cassazione è tardivo, in quanto notificato il 6.12.2019 a fronte di sentenza della CTR ritualmente notificata tramite Pec il 10 luglio 2019, come da risultanze in atti; non è stato dunque rispettato il termine ‘breve’ di impugnazione, qui applicabile. Va detto che identica situazione di tardività è stata in effetti da questa Corte già riscontrata anche nell’ambito di un più vasto e contestuale contenzioso tra le medesime parti. Nei precedenti in questione (su citati, § 2.) si è affermata, ai fini del decorso del termine breve, la validità della notifica cumulativa a mezzo PEC di più sentenze della [OSCURATO:PERSONA], a fronte della mancata specifica contestazione da parte di Soget che tale notifica non riguardasse proprio la sentenza di volta in volta impugnata con il ricorso per cassazione. In particolare, si legge in Cass.n. 5093/22 cit. (con richiamo e recepimento di quanto stabilito da Cass. Ord. n.31779/2021), che: Il ricorso notificato il 16 dicembre 2019 è inammissibile, risultando tardivamente proposto in relazione alla notifica della sentenza della CTR Abruzzo, depositata il 13 maggio 2019 e notificata a mezzo pec il 10 luglio 2019 e dunque ben oltre il termine breve previsto dall'art.327 c.p.c. Le superiori conclusioni resistono alle prospettazioni difensive esposte in memoria dalla ricorrente, volte per un verso a contestare la ritualità della notifica della sentenza di appello e, per altro verso a prospettare l'invalidità della notifica del controricorso per cassazione. Ed invero, le ragioni poste a sostegno delle difese esposte dalla ricorrente appuntate sull'esistenza di un'unica relata di notifica per una pluralità di sentenze rese dalla CTP di primo grado nei confronti della medesima parte -come operata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la notifica di alcuni controricorsi indirizzati sempre alla SOGET e relativi al giudizio da questa proposti nei confronti dello stesso, sono destituite di fondamento. Quanto alla notifica cumulativa di diverse sentenze rese dal giudice di primo grado, è appena il caso di evidenziare che tale contestuale notifica non può affatto dirsi affetta da invalidità, senza che la parte destinataria abbia contestato che fra le sentenze ricevute vi fosse quella oggetto del giudizio al quale si riferiva l'appello proposto dalla SOGET, non mettendo la stessa in discussione che detta notifica abbia contemplato anche la sentenza del giudice di primo grado contro la quale la SOGET fece impugnazione . Nessuna contestazione di questo tipo è stata da Soget mossa neppure nel presente giudizio. Quanto alle spese di lite , non ne sussistono i presupposti di riconoscimento a favore delle parti controricorrenti; non a favore della [OSCURATO:PERSONA] (controricorso tardivo ex art. 370 cpc) e nemmeno a favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in proprio (controricorso inammissibile in quanto soggetto non destinatario del ricorso per cassazione avversarioperché non parte nei precedenti gradi di giudizio). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; v.to l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso