Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01557/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 4568 /20 2 4 , propost o da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difes o ex lege dall ’ Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, per procura allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- e nei confronti di MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato- avverso lasentenza n. 10090/2023 del Tribunale di Milano, depositata il 13 dicembre 2023 e notificata il 19 dicembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano che gli venisse liquidato, nei limiti previsti dalla disciplina del patrocinio per i non abbienti, il compenso per l’attività che egli aveva prestato in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], nell ’ ambito di un giudizio tributario contro il Comune di Pioltello.

L’istanza fu dichiarata inammissibile perché la parte assistita non risultava ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Milano, convenendo in lite il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

All’esito del giudizio, svoltosi nella contumacia delle amministrazioni resistenti, il Tribunale accolse la domanda, ritenuto applicabile l’art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002 (t.u. spese di giustizia), a mente del quale il fallimento è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato se, come nel caso di specie, il decreto di autorizzazione del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese.

Così statuito quanto al merito, il Tribunale pose poi le spese di lite a carico del solo Ministero della Giustizia, ritenuto l’unico soggetto passivo del rapporto nel caso in cui la parte ammessa al patrocinio sia un fallimento.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da successiva memoria, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico mezzo d’impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 185, comma 1, del t.u. spese di giustizia.

Il Ministero della Giustizia si duole del fatto che il Tribunale di Milano ha ritenuto la sua legittimazione passiva; osserva infatti che, giusta la disposizione evocata, le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte, per il processo tributario, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, che è dunque l’unica amministrazione tenuta a sostenere l’onere economico del compenso.

2. Va preliminarmente scrutinatal’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, il quale ha sostenuto che lo stesso sarebbe «lesivo degli interessi del Ministero dell’Economia e delle Finanze» e perciò significativo dell’esistenza di un conflitto di interessi attuale.

Ciò avrebbe imposto la preventiva acquisizione, da parte dell’Avvocatura dello Stato, della determinazione del Ministro competente,prevista per tali casi dall’art. 12 della l. n. 103 del 1979, legittimamente consentendo, altresì, all’amministrazione pregiudicata di farsi assistere da un avvocato del libero foro, poiché, in mancanza di autorizzazione da parte sua, il patrono erarialedovrebbe intendersi sprovvisto dello jus postulandi.

2.1. L’eccezione va disattesa.

Il ragionamento del controricorrente muove, infatti, dall’erronea premessa che il valido esercizio dello jus postulandi , da parte dell’Avvocatura dello Stato, necessiti di un provvedimento autorizzatorio da parte dell’amministrazione rappresentata.

In proposito, questa Corte hainvece più volte affermato (v. ad es.

Cass. 3/9/2018, n. 21557, Cass. 13/3/2013, n. 6228) che nella rappresentanza e difesadelle amministrazioni da parte dell’Avvocatura dello Stato non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, sia rilasciato uno specifico mandato all ’ Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell’ente recante l’autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, essendo ciò escluso dagli artt. 1 e 45 del r.d. n. 1611del 1933.

Nelle stesse decisioni si è precisato che le eventuali divergenze tra organi sulla opportunità di promuovere una lite o di resistervi sono impedite o composte intra moenia dalla previsione dell ’ art. 12 della l . n. 103del 1979, sicché la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, anche nella forma dell’impugnazione, da parte dell’Avvocatura dello Stato con riguardo ad altriorgani o enti, comporta la presunzione iuris ed de iuredi esistenza di un valido consenso e di piena validità dell’atto processuale compiuto , lascia ndo nell ’ ambito del rapporto interno le questioni attinenti all’inosservanza di regole di formazione del consenso stesso.

2.2. Peraltro, nessun conflitto di interessi appare configurarsi nei termini denunziati dal controricorrente.

Non è infatti contestata la spettanza a quest’ultimo del compenso per l’attività di patrocinio prestata, controvertendosi esclusivamente in punto alla titolarità del corrispondente rapporto di debito ; in questi termini, appare certamente giustificato l’interesse di entrambe le amministrazioni coinvolte all’affermazione, da parte di questa Corte, di un principio di diritto destinato a regolare la presente tipologia di contenzioso.

3. Ciò posto, il ricorsoè fondato.

3.1. Il legittimato passivo nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti concernenti l’accesso di una parte al patrocinio a spese dello Stato, con la relativa liquidazione, dev’essere individuato nel titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento impugnato e, pertanto, nell’amministrazione sulla quale grava, in concreto, l’onere finanziario derivante dall’ammissione della parte al patrocinio.

Il procedimento in questione, infatti, anche se ha ad oggetto l’accertamento di un compenso per attività espletate nei più diversi ambiti processuali, presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso inerente auna controversia di natura civile che incide su una situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, sicché esso ha come parti necessarie soltanto i titolari del medesimo rapporto di credito e debito (si vedano, in questo senso, Cass. 21/2/2023, n. 5318 , Cass. 29/ 1/2019, n. 2517 , Cass.17/10/2017, n. 24423, tutte conformi al principio affermato al riguardo da Cass. sez.

U, n. 8516/2012).

3.2. In coerenza con tale impostazione, questa Corte ha ravvisato il referente normativo nell’art. 185 del t.u. spese di giustizia, nel quale sono individuate le amministrazioni competenti alle aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti (così, fra le altre, Cass.19/11/2025, n. 30481, Cass. 6/4/2023, nn. 9466 e 9468 , Cass.16/11/2021, n. 34602).

Queste amministrazioni, in quanto gravate definitivamente dagli oneri relativi al patrocinio a spese dello Stato, sono dunque i titolari passivi del rapporto oggetto del procedimento di impugnazione.

3.3. Ed invero, come evidenziato nel ricorso , l ’ art. 185 citato individua l’amministrazione competente per il processo tributario nel Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ha pertanto errato il giudice a quo nel ritenere la legittimazione passiva dell’amministrazione ricorrente, sul rilievo del fatto che la parte ammessa al patrocinio è un fallimento.

Una tale statuizione, infatti, non tiene conto del criterio di individuazione più sopra ricordato.

4. In conclusione, può affermarsi il seguente principio di diritto: «Il legittimato passivo nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti concernenti l’accesso di una parte al patrocinio a spese dello Stato, con la relativa liquidazione, dev’essere individuato nel titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento impugnato e, pertanto, nell’amministrazione sulla quale grava, in concreto, l’onere finanziario derivante dall’ammissione della parte al patrocinio.

Al riguardo, il referente normativo è costituito dall’ art. 185 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel quale sono individuate le amministrazioni competenti alle aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti e che, per l’ipotesi in cui l’attività di patrocinio sia stata prestata in un processo tributario, individua l ’ amministrazione competente nel Ministero dell’Economia e delle Finanze».

5. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, perché decida uniformandosi all’indicato principio di dirittoe provved a, altresì,a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 4568 /20 2 4 , propost o da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difes o ex lege dall ’ Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, per procura allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- e nei confronti di MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato- avverso lasentenza n. 10090/2023 del Tribunale di Milano, depositata il 13 dicembre 2023 e notificata il 19 dicembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano che gli venisse liquidato, nei limiti previsti dalla disciplina del patrocinio per i non abbienti, il compenso per l’attività che egli aveva prestato in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], nell ’ ambito di un giudizio tributario contro il Comune di Pioltello. L’istanza fu dichiarata inammissibile perché la parte assistita non risultava ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Milano, convenendo in lite il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. All’esito del giudizio, svoltosi nella contumacia delle amministrazioni resistenti, il Tribunale accolse la domanda, ritenuto applicabile l’art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002 (t.u. spese di giustizia), a mente del quale il fallimento è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato se, come nel caso di specie, il decreto di autorizzazione del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese. Così statuito quanto al merito, il Tribunale pose poi le spese di lite a carico del solo Ministero della Giustizia, ritenuto l’unico soggetto passivo del rapporto nel caso in cui la parte ammessa al patrocinio sia un fallimento. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da successiva memoria, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico mezzo d’impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 185, comma 1, del t.u. spese di giustizia. Il Ministero della Giustizia si duole del fatto che il Tribunale di Milano ha ritenuto la sua legittimazione passiva; osserva infatti che, giusta la disposizione evocata, le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte, per il processo tributario, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, che è dunque l’unica amministrazione tenuta a sostenere l’onere economico del compenso. 2. Va preliminarmente scrutinatal’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, il quale ha sostenuto che lo stesso sarebbe «lesivo degli interessi del Ministero dell’Economia e delle Finanze» e perciò significativo dell’esistenza di un conflitto di interessi attuale. Ciò avrebbe imposto la preventiva acquisizione, da parte dell’Avvocatura dello Stato, della determinazione del Ministro competente,prevista per tali casi dall’art. 12 della l. n. 103 del 1979, legittimamente consentendo, altresì, all’amministrazione pregiudicata di farsi assistere da un avvocato del libero foro, poiché, in mancanza di autorizzazione da parte sua, il patrono erarialedovrebbe intendersi sprovvisto dello jus postulandi. 2.1. L’eccezione va disattesa. Il ragionamento del controricorrente muove, infatti, dall’erronea premessa che il valido esercizio dello jus postulandi , da parte dell’Avvocatura dello Stato, necessiti di un provvedimento autorizzatorio da parte dell’amministrazione rappresentata. In proposito, questa Corte hainvece più volte affermato (v. ad es. Cass. 3/9/2018, n. 21557, Cass. 13/3/2013, n. 6228) che nella rappresentanza e difesadelle amministrazioni da parte dell’Avvocatura dello Stato non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, sia rilasciato uno specifico mandato all ’ Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell’ente recante l’autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, essendo ciò escluso dagli artt. 1 e 45 del r.d. n. 1611del 1933. Nelle stesse decisioni si è precisato che le eventuali divergenze tra organi sulla opportunità di promuovere una lite o di resistervi sono impedite o composte intra moenia dalla previsione dell ’ art. 12 della l . n. 103del 1979, sicché la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, anche nella forma dell’impugnazione, da parte dell’Avvocatura dello Stato con riguardo ad altriorgani o enti, comporta la presunzione iuris ed de iuredi esistenza di un valido consenso e di piena validità dell’atto processuale compiuto , lascia ndo nell ’ ambito del rapporto interno le questioni attinenti all’inosservanza di regole di formazione del consenso stesso. 2.2. Peraltro, nessun conflitto di interessi appare configurarsi nei termini denunziati dal controricorrente. Non è infatti contestata la spettanza a quest’ultimo del compenso per l’attività di patrocinio prestata, controvertendosi esclusivamente in punto alla titolarità del corrispondente rapporto di debito ; in questi termini, appare certamente giustificato l’interesse di entrambe le amministrazioni coinvolte all’affermazione, da parte di questa Corte, di un principio di diritto destinato a regolare la presente tipologia di contenzioso. 3. Ciò posto, il ricorsoè fondato. 3.1. Il legittimato passivo nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti concernenti l’accesso di una parte al patrocinio a spese dello Stato, con la relativa liquidazione, dev’essere individuato nel titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento impugnato e, pertanto, nell’amministrazione sulla quale grava, in concreto, l’onere finanziario derivante dall’ammissione della parte al patrocinio. Il procedimento in questione, infatti, anche se ha ad oggetto l’accertamento di un compenso per attività espletate nei più diversi ambiti processuali, presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso inerente auna controversia di natura civile che incide su una situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, sicché esso ha come parti necessarie soltanto i titolari del medesimo rapporto di credito e debito (si vedano, in questo senso, Cass. 21/2/2023, n. 5318 , Cass. 29/ 1/2019, n. 2517 , Cass.17/10/2017, n. 24423, tutte conformi al principio affermato al riguardo da Cass. sez. U, n. 8516/2012). 3.2. In coerenza con tale impostazione, questa Corte ha ravvisato il referente normativo nell’art. 185 del t.u. spese di giustizia, nel quale sono individuate le amministrazioni competenti alle aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti (così, fra le altre, Cass.19/11/2025, n. 30481, Cass. 6/4/2023, nn. 9466 e 9468 , Cass.16/11/2021, n. 34602). Queste amministrazioni, in quanto gravate definitivamente dagli oneri relativi al patrocinio a spese dello Stato, sono dunque i titolari passivi del rapporto oggetto del procedimento di impugnazione. 3.3. Ed invero, come evidenziato nel ricorso , l ’ art. 185 citato individua l’amministrazione competente per il processo tributario nel Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha pertanto errato il giudice a quo nel ritenere la legittimazione passiva dell’amministrazione ricorrente, sul rilievo del fatto che la parte ammessa al patrocinio è un fallimento. Una tale statuizione, infatti, non tiene conto del criterio di individuazione più sopra ricordato. 4. In conclusione, può affermarsi il seguente principio di diritto: «Il legittimato passivo nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti concernenti l’accesso di una parte al patrocinio a spese dello Stato, con la relativa liquidazione, dev’essere individuato nel titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento impugnato e, pertanto, nell’amministrazione sulla quale grava, in concreto, l’onere finanziario derivante dall’ammissione della parte al patrocinio. Al riguardo, il referente normativo è costituito dall’ art. 185 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel quale sono individuate le amministrazioni competenti alle aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti e che, per l’ipotesi in cui l’attività di patrocinio sia stata prestata in un processo tributario, individua l ’ amministrazione competente nel Ministero dell’Economia e delle Finanze». 5. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, perché decida uniformandosi all’indicato principio di dirittoe provved a, altresì,a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
Sentenza Cassazione n. 01557/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris