CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 settembre 2025
Cassazione n. 24918/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'A' 3216 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25328-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – nonché contro 3T [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3485/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2024 R.G.N. 2635/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ipotesi rapporto privato R.G.N.25328/2024 Cron. Rep. Ud 24/06/2025 Numero registro generale 25328/2024 Numero sezionale 3216/2025 Numero di raccolta generale 24918/2025 Data pubblicazione 09/09/2025 RILEVATO che, con la sentenza n. 3485/2024, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la costituzione del rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] 2000 A cooperativa dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha dichiarato nullo il licenziamento intimato in data 6.12.2021 e, per l’effetto ha ordinato la reintegrazione del [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte, ha condannato, infine la società al pagamento della retribuzione globale di fatto mensile lorda dal licenziamento all’effettiva reintegra, oltre accessori e regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale; che avverso tale sentenza Pac 2000 A Soc. Coop. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; che l’intimato [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre la 3T, società coop., già contumace in appello, risulta cancellata dal registro delle imprese e non si è costituita nel presente giudizio; che il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse della ricorrente, con relativa accettazione per il controricorrente, per essere stata la controversia conciliata; che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Numero registro generale 25328/2024 Numero sezionale 3216/2025 Numero di raccolta generale 24918/2025 Data pubblicazione 09/09/2025 unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25328/2024 Numero sezionale 3216/2025 Numero di raccolta generale 24918/2025 Data pubblicazione 09/09/2025 Numero registro generale 25328/2024 Numero sezionale 3216/2025 Numero di raccolta generale 24918/2025 Data pubblicazione 09/09/2025