CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 marzo 2023
Cassazione n. 14248/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14748/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ( ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 158/2018 depositata il29/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 158 del 29/01/2018 la Commissione tributaria regionale della Toscana, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rifiuto di rimborso delle maggiori imposte richieste in applicazione del regime agevolato di cui all’art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso il contribuente, con due motivi. Resisteva l’Amministrazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che, in data 20 marzo 2023, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal contribuentee dal difensore. H a dimostrato, altresì, di avere notificato la citata dichiarazione all’Agenzia delle Entrate ed all’Avvocatura dello Stato, ex art. 372 cod. proc. civ., a mezzo posta certificata, in data 7.3.2023. Infine, ha depositato in data 17 aprile dichiarazione di accettazione della rinuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate. Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 390cod. proc. civ. Spese compensate, come inteso dalle parti. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’esti