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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10075/2026

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!Numero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiTania [OSCURATO:PERSONA] en-doprocedimentale –art.12 comma 7 l.n.212/00 – ragioniGiovanni [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereSalvatore [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA]Cron.

R.G.N.29816/2020Pierpaolo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRel.ORDINANZAsul ricorso 29816/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;- controricorrente-Numero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Mar-che, n. 258/5/20, depositata in data 9 giugno 2020, notificata il 5 ot-tobre 2020.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il ricorso ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza delle [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, n. 258/5/20, depositata indata 9 giugno 2020 che rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diPesaro n. 1067/1/17 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dallacontribuente contro l’avviso di accertamento IVA 2009.2.

L’atto impugnato derivava dalla verifica fiscale a carico della contri-buente, conclusa con p.v.c. del 29.4.2015 in cui le venivano contestateper l’anno di imposta 2008 operazioni soggettivamente inesistenti po-ste in essere con le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. che ave-vano determinato IVA indetraibile nel periodo di imposta.

L’avviso diaccertamento recava riprese per IVA e connesse sanzioni.3.

La contribuente contestava, tra l’altro, la violazione dell’art.12,comma 7, l. n.212/2000 e, così, la nullità dell’avviso di accertamento;nel merito, resisteva alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria.Il giudice di prime cure dismetteva integralmente le ragioni difensivedella società e la sentenza d’appello era conforme a quella di primogrado.4.

La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattromotivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/20261.

Con il primo motivo di ricorso viene prospettata, in relazioneall’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la erronea e falsa ap-plicazione degli artt.12, comma 7, l. n.212/2000 e 36, d.lgs.n.546/1992, per aver il giudice mancato di dichiarare nullo l’atto im-pugnato emesso ante tempus in assenza di comprovati motivi di ur-genza, prima della scadenza dei 60 giorni previsti dalla legge, senza ilrispetto del termine dilatorio previsto dalla prima disposizione legisla-tiva.2.1.

Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione di inammissibilità delmotivo, formulata dalla controricorrente, che non può essere accoltain quanto la valutazione della sussistenza o meno dei requisiti di ur-genza è presupposto per l’applicazione della norma di cui all’art.12,comma 7, l. n.212/2000, utilmente censurabile sotto il profilo dellafalsa applicazione di legge.3.

Il motivo è infondato.3.1.

Va ribadito in tema di diritti e garanzie del contribuente sottopo-sto a verifiche fiscali che ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statutodel contribuente, nel testo applicabile, nelle ipotesi di accesso, ispe-zione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera unavalutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contrad-dittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto imposi-tivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati",senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essereeffettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi"armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del con-traddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nelcaso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tri-butario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sulrispetto del contraddittorio (Cass. n. 701 del 2019).È incontestato che vi sia stata nella fattispecie una verifica fiscale, equindi è senz'altro applicabile nel caso di specie l'art. 12, comma 7,Numero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026legge 212/2000 ed in base al secondo principio di diritto citato non ènecessaria alcuna "prova di resistenza" da parte della contribuente.3.2.

L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilasciodella copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, previstoex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per l'emanazione dell'avvisodi accertamento determina, dunque, di per sé la nullità insanabiledell'atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accer-tato, sia esso armonizzato o non armonizzato, a meno che l'Ammini-strazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d'urgenza,(Cass. Sez. 5, n.21517 del 2023).Detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddit-torio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione deiprincipi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fedetra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più effi-cace esercizio della potestà impositiva.

Il vizio invalidante non consistenella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che nehanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenzadi detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ri-correnza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deveessere provata dall'ufficio (v.

Cass. n.14803 del 2015; Cass. n.2281del 2014; Cass. n.1869 del 2014 Cass. n.18184/2013 cit.).Nel caso in esame non è controverso il mancato rispetto del terminedilatorio previsto da detta disposizione legislativa statutaria, trattan-dosi di circostanza fattuale anch'essa pacifica, ma solo il profilodell’esistenza o meno di ragioni di urgenza.3.3.

Nell’identificazione di quali siano le ragioni d’urgenza, la giuri-sprudenza è ferma nell’affermare che la scadenza del termine di de-cadenza dell'azione accertativa non rappresenta una ragione di ur-genza tutelabile ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di cuiall'art. 12, comma 7, della

I. n. 212 del 2000» (Cass. Sez. 6-5, n.8749 del 2018).Numero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026Inoltre, è stato anche più volte affermato che le ragioni di urgenza,ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentonol'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l.n. 212 del 2000, ma devono consistere in elementi di fatto che esulanodalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta respon-sabilità (v.

Cass. Sez.6-5, n.22786 del 2015; Cass. Sez.

U. n.18184del 2013).Il punto di partenza è che la disposizione legislativa ha come destina-taria l'Amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa comeente impositore e, pertanto, l'Amministrazione è comunque responsa-bile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto or-gano ispettivo collaterale (Cass. Sez. 5, n.11110 del 2022).Devono essere dimostrate ragioni che hanno impedito il tempestivoed ordinato svolgimento delle attività di controllo entro il sessantesimogiorno antecedente la chiusura delle operazioni, come, ad esempio,nuovi fatti emersi nel corso delle indagini fiscali o di procedimenti pe-nali svolti nei confronti di terzi, eventi eccezionali che hanno incisosull'assetto organizzativo o sulla regolare programmazione dell'attivitàdegli uffici, condotte dolose o pretestuose o volutamente dilatorie delcontribuente sottoposto a verifica (Cass. n.16602 del 2015).L'onere consiste nel dimostrare che la scadenza del termine dilatorioè dipesa da fatti o condotte non imputabili all’Amministrazione a titolodi incuria, negligenza o inefficienza (Cass. n.16707 del 2015; Cass. n.11993 del 2015).3.4.

Orbene, la sentenza impugnata a pag.31 individua le ragioni d’ur-genza ne «la complessità della vicenda rilevata dai verificatori attra-verso i vari p.v.c. nonché le informative di P.G. rese dalla GdF, che hacoinvolto un elevato numero di società (…)» ossia nella «gravità e pe-ricolosità dei fatti contestai e dei tributi relativi non versati (dannoerariale aggravato dalla entità)».Numero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026In controricorso l’Agenzia afferma che le valutazioni del giudice delmerito sono coerenti con la pericolosità fiscale dei soggetti coinvolti esulla natura degli illeciti, anche penali riscontrati, sull’entità del debitoriscontrato, sulla presenza di un meccanismo frodatorio che ha coin-volto due Stati esteri e un elevato numero di persone.stro preventivo finalizzato alla confisca, confermato dal tribunale dellalibertà e, dunque, nel caso di specie sussistono ragioni idonee a inte-grare il requisito dell’urgenza, ai fini della compressione di 7 giorni deltermine dilatorio di 60 giorni di cui all’art.12, comma 7, dello Statuto,senza che per ciò emergano profili di violazione del diritto di difesaanche nella fase del procedimento amministrativo (111 Cost. e art.47CDFUE).

Infatti, i sopra indicati elementi di fatto, i quali esulano dallasfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabi-lità, sono intrinsecamente legati alla peculiarità del caso, consistentinell’entità del debito per risorse proprie dell’Unione Europea e per lacomplessità delle indagini sovranazionali, anche in sede penale, voltead accertare il meccanismo frodatorio coinvolgente un elevato numerodi persone e che ha coinvolto due Stati esteri.4.

Con il secondo motivo, in rapporto all’art.360, primo comma, n.3,cod. proc. civ., la società deduce la erronea e falsa applicazione degliartt. 34 e 35 d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 276 cod. proc. civ., nonchédell'art. 111 Cost. e dei principi di oralità, immediatezza e concentra-zione.

Si censurano le inedite (e illegittime) modalità di trattazione edeliberazione della causa, con celebrazione di tre udienze di discus-sione, l'ultima delle quali tenutasi il 27 giugno 2019, mentre l'emis-sione della sentenza risulta datata 7 gennaio 2020.5.

Il motivo è infondato.

Vi si lamenta «la particolarissima dinamicadella trattazione e del procedimento di deliberazione delle 48 contro-versie poste in discussione, presso la CTR delle Marche inizialmente indata 25 marzo 2019 (…).

I procedimenti in questione, derivanti daNumero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026avvisi di accertamento ed atti di contestazione delle sanzioni emessidall'AE di Pesaro e Urbino a carico di varie società, sono stati trattatiin unica udienza, il 6 luglio 2017, presso la CTP di Pesaro, per avere ilCollegio ritenuto che le cause avessero un riferimento ‘comune’ nellafigura dell'asserito ‘dominus’, [OSCURATO:PERSONA] (…).

Anche la CTRdelle Marche ha reputato opportuno fissare la medesima udienza pertutte le 48 posizioni (…).

Il giorno 25 marzo 2019, le parti processualiillustravano diffusamente le rispettive posizioni, mediante discussioneorale durata svariate ore, al termine della quale la Sez. 5 della Com-missione decideva di rinviare il prosieguo della pubblica trattazioneall'udienza del 10 aprile 2019.

Anche ad esaurimento dell'ulterioreudienza pubblica di discussione del 10 aprile, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva di non potere ancora decidere e rinviava all'udienza del27 giugno 2019.

Nella giornata del 27 giugno 2019, difesa della con-tribuente e rappresentanti dell'Ufficio si riportavano alla copiosa do-cumentazione prodotta ed alle argomentazioni di cui agli scritti difen-sivi ed a quelle lungamente spese durante le precedenti udienze didiscussione, e la CTR si riservava la decisione. (…) La sentenza impu-gnata veniva pronunciata il 7 gennaio 2020 (…) dopo oltre sei mesidall'ultima delle tre udienze, e, quindi, ben oltre il termine dei trentagiorni di cui al secondo comma dell'art. 35 del D.lgs. n. 546/92, men-tre il deposito avveniva il 9 giugno 2020, ossia ad un anno dall'ultimatrattazione in pubblica udienza, risalente al 27 giugno 2019» (v. pp.18e 19 ricorso).Le dedotte violazioni degli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 546 del 1992, e deicorrispondenti principi, anche costituzionalmente rilevanti, di oralità,immediatezza e concentrazione, non colgono nel segno.La Corte EDU, più volte, dopo aver rammentato che lo svolgimento diun'udienza pubblica è principio fondamentale consacrato dall'art. 6,par. 1, (Findlay c. [OSCURATO:PERSONA], 25 febbraio 1997), ha precisato chel'obbligo di tenere un'udienza pubblica non è assoluto (Håkansson eNumero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026Sturesson c.

Svezia, 21 febbraio 1990), posto che vi sono dei casi chenon sollevano questioni per le quali è necessaria la celebrazionedell’udienza, potendo la pronuncia essere emessa in modo equo e ra-gionevole sulla base delle conclusioni presentate dalle parti e di altridocumenti (Döry c.

Svezia, 12 novembre 2002; Pursiheimo c.

Finlan-dia, 25 novembre 2003; Lundevall c.

Svezia, 12 novembre 2002; Sa-lomonsson c.

Svezia, 12 novembre 2002; Göç c.

Turchia, 11 luglio2002).Al punto 42 della sentenza di Grande Camera del 23 novembre 2006,Jussila c.

Finlandia, il giudice ha anche osservato che le autorità na-zionali possono tenere conto delle ragioni di efficacia e di economia,ritenendo che lo svolgimento sistematico di udienze possa costituireun ostacolo alla sicurezza o impedire il termine ragionevole del giudi-zio previsto dall'art. 6, par. 1, (Schuler-Zgraggen c.

Svizzera, 24 giu-gno 1993) dipendendo essenzialmente dalla natura delle questioni dicui i tribunali nazionali sono investiti e non dalla frequenza dei con-tenziosi in cui queste ultime si pongono (Miller c.

Svezia, 8 febbraio2005), in considerazione anzitutto del principio di equità (Pélissier eSassi c.

Francia, [GC] 25 marzo 1999; Sejdovic c.

Italia, [GC] 1 marzo2006).Orbene, nel caso di specie la CTR dà espressamente atto in sentenzadi aver riservato la decisione nello stesso dispositivo, laddove fa pre-cedere la decisione dall’espressione: «A scioglimento della riserva cheprecede (…)»; anche lo svolgimento del fatto e del processo confer-mava l’assunzione in riserva della causa.Ora, menzionata la riserva di decisione dalla CTR ex art. 35, comma2, d.lgs. n. 546 del 1992 a norma del quale «Quando ne ricorrono imotivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata dinon oltre trenta giorni», nessuna sanzione processuale assiste la vio-lazione del termine di trenta giorni, che “in limine” può acquisire rilievoai soli fini disciplinari.Numero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/20266.

Con il terzo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360, primo comma, n.3,cod. proc. civ., si lamenta la violazione dell'art. 36 del d.lgs. n.546/92, dell'art. 16 d.lgs. n.472/97 e degli artt. 2697, 2727 e 2729cod. civ. con riferimento alla decisione del merito della controversiada parte del giudice d’appello.7.

Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di in-fondatezza.7.1.

Il mezzo cumula due tipologie di censure incompatibili tra loro,quali la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, che sottende unvizio motivazionale e, ad un tempo, dell’art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., i quali invece impingono sulragionamento probatorio della CTR, presupponendo così una motiva-zione, oltreché esistente, intelligibile ed esaustiva.

Inoltre, perché,quanto alla violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, espressa-mente cade nella denuncia di una pretesa inadeguatezza motivazio-nale, che tuttavia esula dal panorama dei motivi di ricorso per cassa-zione, non rientrando più nel paradigma del neppure invocato art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il quale dà sfogo ai vizi motiva-zionali solo in termini di assenza o mera apparenza della motivazione.Infine, perché, quanto alle ulteriori violazioni di legge, benché so-stenga di voler censurare il riparto dell’onere della prova operato dalgiudice, sollecita in definitiva a questa Corte una più favorevole, per ilcontribuente, riedizione del giudizio di fatto, già compitamente attintodalla CTR, in violazione di canoni e limiti del giudizio di legittimitàcome momento di controllo della sola legalità della sentenza impu-gnata.7.2.

In ogni caso il mezzo è anche infondato, con riferimento al ripartodell’onere della prova in relazione alle operazioni contestate comesoggettivamente inesistenti.

In punto di onere della prova, va ram-mentato che se l'Amministrazione finanziaria contesta che la fattura-zione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite oNumero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, nonsolo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta,dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi especifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto es-serlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professio-nale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.

Ove l'Am-ministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuentela prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto inun'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigi-bile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e diproporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non as-sumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pa-gamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o deiservizi (v.

Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme,Sez. 5, ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).La sentenza impugnata ha operato il riparto dell’onere della prova con-forme ai richiamati principi di diritto, compiendo una dettagliata descri-zione del meccanismo fraudolento nel quale la LOMARPREF è risultatauna delle beneficiarie finali, compiendo precise valutazioni tanto in or-dine alla natura di cartiere delle aventi causa della contribuente, ad es.si legge nella terz’ultima pagina della sentenza: «è opportuno notarecome anche [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sia una mera cartiera, priva di qualsivogliaunità produttiva (sebbene formalmente è società fornitrice di pavi-menti. [OSCURATO:PERSONA] ne è il gestore di fatto; la società ha sedeeffettiva a Pesaro (…) risultata essere fittizia, tanto che nei locali indi-cati come domicilio fiscale non risulta attivata neppure una linea tele-fonica (…)».Inoltre, la perizia stragiudiziale, che viene richiamata come elementonon valutato, è solo una allegazione difensiva e il giudice non è tenutoNumero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026a motivare il proprio dissenso quando pone a base del proprio convin-cimento considerazioni incompatibili (v.

Cass. n. 9415 del 2025).Quanto poi all’elemento soggettivo della consapevolezza o, comunque,conoscibilità della frode, rilevante per le operazioni soggettivamenteinesistenti, il Londei è stato amministratore e socio di maggioranzadella LOMARPREF e si legge in sentenza che «la gestione di fatto dell’in-tero gruppo societario da parte di Londei è dimostrata oltre ogni ragio-nevole dubbio(…)» (cfr. penultima pag. sentenza), con un accerta-mento in fatto che non può essere sovvertito in sede di legittimità.8.

Con il quarto motivo la società si duole, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., della erronea e/o falsa applicazionedegli artt. 3, 7, 12 e 17 del d.lgs. 472/97, nonché dei principi sul nebis idem, lamentando da una parte l'entità della sanzione ritenuta ec-cessiva e, dall' altra, il concorso della sanzione penale con quella tribu-taria.9.

Il motivo è inammissibile.9.1.

Innanzitutto, con riferimento all'asserito ne bis in idem la ricor-rente non indica neppure in modo specifico il procedimento penale e ilsuo esito, e quanto alla base meramente induttiva si limita a richiamare«come ampiamente esposto in narrativa» (v. p.35 ricorso), ma la pro-spettazione è totalmente generica.9.2.

Inoltre, il primo profilo di censura, riguardante l’entità della san-zione, oltre che generico (“detta misura si rivela non conforme allenorme su rubricate del decreto legislativo, che impongono di tenereconto della natura degli addebiti, qui formulati su base meramente in-duttiva, come ampiamente esposto in narrativa”), è rivolto a una inam-missibile rivalutazione di elementi di merito, specificamente circa lagravità delle violazioni, operata dal giudice (cfr. Cass. 7 aprile 2017 n.9097 e giurisprudenza ivi citata), sottratta al sindacato di legittimità,dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potereNumero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di con-trollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'e-same e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risul-tanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus-sione.9.3.

Il secondo profilo non coglie poi pienamente la ratio decidendi cheda un lato ha ritenuto la questione infondata e, dall’altro, a pag.37 dellasentenza l’ha dichiarata «inammissibile perché introdotta per la primavolta nel giudizio d’appello».

Va al proposito reiterato (Cass. 11 gen-naio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez.

Un. 29 marzo 2013n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293) che in tema di ricorso per cas-sazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreg-gerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte lerationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singoleragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ul-time, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annulla-mento della decisione stessa.10.

Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione delle spese di litein favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 18.000 per com-pensi, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoprincipale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiTania [OSCURATO:PERSONA] en-doprocedimentale –art.12 comma 7 l.n.212/00 – ragioniGiovanni [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereSalvatore [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA]Cron. R.G.N.29816/2020Pierpaolo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRel.ORDINANZAsul ricorso 29816/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;- controricorrente-Numero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Mar-che, n. 258/5/20, depositata in data 9 giugno 2020, notificata il 5 ot-tobre 2020.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorso ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza delle [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, n. 258/5/20, depositata indata 9 giugno 2020 che rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diPesaro n. 1067/1/17 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dallacontribuente contro l’avviso di accertamento IVA 2009.2. L’atto impugnato derivava dalla verifica fiscale a carico della contri-buente, conclusa con p.v.c. del 29.4.2015 in cui le venivano contestateper l’anno di imposta 2008 operazioni soggettivamente inesistenti po-ste in essere con le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. che ave-vano determinato IVA indetraibile nel periodo di imposta. L’avviso diaccertamento recava riprese per IVA e connesse sanzioni.3. La contribuente contestava, tra l’altro, la violazione dell’art.12,comma 7, l. n.212/2000 e, così, la nullità dell’avviso di accertamento;nel merito, resisteva alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria.Il giudice di prime cure dismetteva integralmente le ragioni difensivedella società e la sentenza d’appello era conforme a quella di primogrado.4. La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattromotivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/20261. Con il primo motivo di ricorso viene prospettata, in relazioneall’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la erronea e falsa ap-plicazione degli artt.12, comma 7, l. n.212/2000 e 36, d.lgs.n.546/1992, per aver il giudice mancato di dichiarare nullo l’atto im-pugnato emesso ante tempus in assenza di comprovati motivi di ur-genza, prima della scadenza dei 60 giorni previsti dalla legge, senza ilrispetto del termine dilatorio previsto dalla prima disposizione legisla-tiva.2.1. Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione di inammissibilità delmotivo, formulata dalla controricorrente, che non può essere accoltain quanto la valutazione della sussistenza o meno dei requisiti di ur-genza è presupposto per l’applicazione della norma di cui all’art.12,comma 7, l. n.212/2000, utilmente censurabile sotto il profilo dellafalsa applicazione di legge.3. Il motivo è infondato.3.1. Va ribadito in tema di diritti e garanzie del contribuente sottopo-sto a verifiche fiscali che ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statutodel contribuente, nel testo applicabile, nelle ipotesi di accesso, ispe-zione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera unavalutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contrad-dittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto imposi-tivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati",senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essereeffettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi"armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del con-traddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nelcaso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tri-butario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sulrispetto del contraddittorio (Cass. n. 701 del 2019).È incontestato che vi sia stata nella fattispecie una verifica fiscale, equindi è senz'altro applicabile nel caso di specie l'art. 12, comma 7,Numero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026legge 212/2000 ed in base al secondo principio di diritto citato non ènecessaria alcuna "prova di resistenza" da parte della contribuente.3.2. L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilasciodella copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, previstoex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per l'emanazione dell'avvisodi accertamento determina, dunque, di per sé la nullità insanabiledell'atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accer-tato, sia esso armonizzato o non armonizzato, a meno che l'Ammini-strazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d'urgenza,(Cass. Sez. 5, n.21517 del 2023).Detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddit-torio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione deiprincipi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fedetra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più effi-cace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consistenella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che nehanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenzadi detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ri-correnza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deveessere provata dall'ufficio (v. Cass. n.14803 del 2015; Cass. n.2281del 2014; Cass. n.1869 del 2014 Cass. n.18184/2013 cit.).Nel caso in esame non è controverso il mancato rispetto del terminedilatorio previsto da detta disposizione legislativa statutaria, trattan-dosi di circostanza fattuale anch'essa pacifica, ma solo il profilodell’esistenza o meno di ragioni di urgenza.3.3. Nell’identificazione di quali siano le ragioni d’urgenza, la giuri-sprudenza è ferma nell’affermare che la scadenza del termine di de-cadenza dell'azione accertativa non rappresenta una ragione di ur-genza tutelabile ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di cuiall'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000» (Cass. Sez. 6-5, n.8749 del 2018).Numero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026Inoltre, è stato anche più volte affermato che le ragioni di urgenza,ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentonol'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l.n. 212 del 2000, ma devono consistere in elementi di fatto che esulanodalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta respon-sabilità (v. Cass. Sez.6-5, n.22786 del 2015; Cass. Sez. U. n.18184del 2013).Il punto di partenza è che la disposizione legislativa ha come destina-taria l'Amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa comeente impositore e, pertanto, l'Amministrazione è comunque responsa-bile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto or-gano ispettivo collaterale (Cass. Sez. 5, n.11110 del 2022).Devono essere dimostrate ragioni che hanno impedito il tempestivoed ordinato svolgimento delle attività di controllo entro il sessantesimogiorno antecedente la chiusura delle operazioni, come, ad esempio,nuovi fatti emersi nel corso delle indagini fiscali o di procedimenti pe-nali svolti nei confronti di terzi, eventi eccezionali che hanno incisosull'assetto organizzativo o sulla regolare programmazione dell'attivitàdegli uffici, condotte dolose o pretestuose o volutamente dilatorie delcontribuente sottoposto a verifica (Cass. n.16602 del 2015).L'onere consiste nel dimostrare che la scadenza del termine dilatorioè dipesa da fatti o condotte non imputabili all’Amministrazione a titolodi incuria, negligenza o inefficienza (Cass. n.16707 del 2015; Cass. n.11993 del 2015).3.4. Orbene, la sentenza impugnata a pag.31 individua le ragioni d’ur-genza ne «la complessità della vicenda rilevata dai verificatori attra-verso i vari p.v.c. nonché le informative di P.G. rese dalla GdF, che hacoinvolto un elevato numero di società (…)» ossia nella «gravità e pe-ricolosità dei fatti contestai e dei tributi relativi non versati (dannoerariale aggravato dalla entità)».Numero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026In controricorso l’Agenzia afferma che le valutazioni del giudice delmerito sono coerenti con la pericolosità fiscale dei soggetti coinvolti esulla natura degli illeciti, anche penali riscontrati, sull’entità del debitoriscontrato, sulla presenza di un meccanismo frodatorio che ha coin-volto due Stati esteri e un elevato numero di persone.stro preventivo finalizzato alla confisca, confermato dal tribunale dellalibertà e, dunque, nel caso di specie sussistono ragioni idonee a inte-grare il requisito dell’urgenza, ai fini della compressione di 7 giorni deltermine dilatorio di 60 giorni di cui all’art.12, comma 7, dello Statuto,senza che per ciò emergano profili di violazione del diritto di difesaanche nella fase del procedimento amministrativo (111 Cost. e art.47CDFUE). Infatti, i sopra indicati elementi di fatto, i quali esulano dallasfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabi-lità, sono intrinsecamente legati alla peculiarità del caso, consistentinell’entità del debito per risorse proprie dell’Unione Europea e per lacomplessità delle indagini sovranazionali, anche in sede penale, voltead accertare il meccanismo frodatorio coinvolgente un elevato numerodi persone e che ha coinvolto due Stati esteri.4. Con il secondo motivo, in rapporto all’art.360, primo comma, n.3,cod. proc. civ., la società deduce la erronea e falsa applicazione degliartt. 34 e 35 d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 276 cod. proc. civ., nonchédell'art. 111 Cost. e dei principi di oralità, immediatezza e concentra-zione. Si censurano le inedite (e illegittime) modalità di trattazione edeliberazione della causa, con celebrazione di tre udienze di discus-sione, l'ultima delle quali tenutasi il 27 giugno 2019, mentre l'emis-sione della sentenza risulta datata 7 gennaio 2020.5. Il motivo è infondato. Vi si lamenta «la particolarissima dinamicadella trattazione e del procedimento di deliberazione delle 48 contro-versie poste in discussione, presso la CTR delle Marche inizialmente indata 25 marzo 2019 (…). I procedimenti in questione, derivanti daNumero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026avvisi di accertamento ed atti di contestazione delle sanzioni emessidall'AE di Pesaro e Urbino a carico di varie società, sono stati trattatiin unica udienza, il 6 luglio 2017, presso la CTP di Pesaro, per avere ilCollegio ritenuto che le cause avessero un riferimento ‘comune’ nellafigura dell'asserito ‘dominus’, [OSCURATO:PERSONA] (…). Anche la CTRdelle Marche ha reputato opportuno fissare la medesima udienza pertutte le 48 posizioni (…). Il giorno 25 marzo 2019, le parti processualiillustravano diffusamente le rispettive posizioni, mediante discussioneorale durata svariate ore, al termine della quale la Sez. 5 della Com-missione decideva di rinviare il prosieguo della pubblica trattazioneall'udienza del 10 aprile 2019. Anche ad esaurimento dell'ulterioreudienza pubblica di discussione del 10 aprile, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva di non potere ancora decidere e rinviava all'udienza del27 giugno 2019. Nella giornata del 27 giugno 2019, difesa della con-tribuente e rappresentanti dell'Ufficio si riportavano alla copiosa do-cumentazione prodotta ed alle argomentazioni di cui agli scritti difen-sivi ed a quelle lungamente spese durante le precedenti udienze didiscussione, e la CTR si riservava la decisione. (…) La sentenza impu-gnata veniva pronunciata il 7 gennaio 2020 (…) dopo oltre sei mesidall'ultima delle tre udienze, e, quindi, ben oltre il termine dei trentagiorni di cui al secondo comma dell'art. 35 del D.lgs. n. 546/92, men-tre il deposito avveniva il 9 giugno 2020, ossia ad un anno dall'ultimatrattazione in pubblica udienza, risalente al 27 giugno 2019» (v. pp.18e 19 ricorso).Le dedotte violazioni degli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 546 del 1992, e deicorrispondenti principi, anche costituzionalmente rilevanti, di oralità,immediatezza e concentrazione, non colgono nel segno.La Corte EDU, più volte, dopo aver rammentato che lo svolgimento diun'udienza pubblica è principio fondamentale consacrato dall'art. 6,par. 1, (Findlay c. [OSCURATO:PERSONA], 25 febbraio 1997), ha precisato chel'obbligo di tenere un'udienza pubblica non è assoluto (Håkansson eNumero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026Sturesson c. Svezia, 21 febbraio 1990), posto che vi sono dei casi chenon sollevano questioni per le quali è necessaria la celebrazionedell’udienza, potendo la pronuncia essere emessa in modo equo e ra-gionevole sulla base delle conclusioni presentate dalle parti e di altridocumenti (Döry c. Svezia, 12 novembre 2002; Pursiheimo c. Finlan-dia, 25 novembre 2003; Lundevall c. Svezia, 12 novembre 2002; Sa-lomonsson c. Svezia, 12 novembre 2002; Göç c. Turchia, 11 luglio2002).Al punto 42 della sentenza di Grande Camera del 23 novembre 2006,Jussila c. Finlandia, il giudice ha anche osservato che le autorità na-zionali possono tenere conto delle ragioni di efficacia e di economia,ritenendo che lo svolgimento sistematico di udienze possa costituireun ostacolo alla sicurezza o impedire il termine ragionevole del giudi-zio previsto dall'art. 6, par. 1, (Schuler-Zgraggen c. Svizzera, 24 giu-gno 1993) dipendendo essenzialmente dalla natura delle questioni dicui i tribunali nazionali sono investiti e non dalla frequenza dei con-tenziosi in cui queste ultime si pongono (Miller c. Svezia, 8 febbraio2005), in considerazione anzitutto del principio di equità (Pélissier eSassi c. Francia, [GC] 25 marzo 1999; Sejdovic c. Italia, [GC] 1 marzo2006).Orbene, nel caso di specie la CTR dà espressamente atto in sentenzadi aver riservato la decisione nello stesso dispositivo, laddove fa pre-cedere la decisione dall’espressione: «A scioglimento della riserva cheprecede (…)»; anche lo svolgimento del fatto e del processo confer-mava l’assunzione in riserva della causa.Ora, menzionata la riserva di decisione dalla CTR ex art. 35, comma2, d.lgs. n. 546 del 1992 a norma del quale «Quando ne ricorrono imotivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata dinon oltre trenta giorni», nessuna sanzione processuale assiste la vio-lazione del termine di trenta giorni, che “in limine” può acquisire rilievoai soli fini disciplinari.Numero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/20266. Con il terzo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360, primo comma, n.3,cod. proc. civ., si lamenta la violazione dell'art. 36 del d.lgs. n.546/92, dell'art. 16 d.lgs. n.472/97 e degli artt. 2697, 2727 e 2729cod. civ. con riferimento alla decisione del merito della controversiada parte del giudice d’appello.7. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di in-fondatezza.7.1. Il mezzo cumula due tipologie di censure incompatibili tra loro,quali la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, che sottende unvizio motivazionale e, ad un tempo, dell’art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., i quali invece impingono sulragionamento probatorio della CTR, presupponendo così una motiva-zione, oltreché esistente, intelligibile ed esaustiva. Inoltre, perché,quanto alla violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, espressa-mente cade nella denuncia di una pretesa inadeguatezza motivazio-nale, che tuttavia esula dal panorama dei motivi di ricorso per cassa-zione, non rientrando più nel paradigma del neppure invocato art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il quale dà sfogo ai vizi motiva-zionali solo in termini di assenza o mera apparenza della motivazione.Infine, perché, quanto alle ulteriori violazioni di legge, benché so-stenga di voler censurare il riparto dell’onere della prova operato dalgiudice, sollecita in definitiva a questa Corte una più favorevole, per ilcontribuente, riedizione del giudizio di fatto, già compitamente attintodalla CTR, in violazione di canoni e limiti del giudizio di legittimitàcome momento di controllo della sola legalità della sentenza impu-gnata.7.2. In ogni caso il mezzo è anche infondato, con riferimento al ripartodell’onere della prova in relazione alle operazioni contestate comesoggettivamente inesistenti. In punto di onere della prova, va ram-mentato che se l'Amministrazione finanziaria contesta che la fattura-zione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite oNumero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, nonsolo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta,dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi especifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto es-serlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professio-nale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Am-ministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuentela prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto inun'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigi-bile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e diproporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non as-sumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pa-gamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o deiservizi (v. Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme,Sez. 5, ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).La sentenza impugnata ha operato il riparto dell’onere della prova con-forme ai richiamati principi di diritto, compiendo una dettagliata descri-zione del meccanismo fraudolento nel quale la LOMARPREF è risultatauna delle beneficiarie finali, compiendo precise valutazioni tanto in or-dine alla natura di cartiere delle aventi causa della contribuente, ad es.si legge nella terz’ultima pagina della sentenza: «è opportuno notarecome anche [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sia una mera cartiera, priva di qualsivogliaunità produttiva (sebbene formalmente è società fornitrice di pavi-menti. [OSCURATO:PERSONA] ne è il gestore di fatto; la società ha sedeeffettiva a Pesaro (…) risultata essere fittizia, tanto che nei locali indi-cati come domicilio fiscale non risulta attivata neppure una linea tele-fonica (…)».Inoltre, la perizia stragiudiziale, che viene richiamata come elementonon valutato, è solo una allegazione difensiva e il giudice non è tenutoNumero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026a motivare il proprio dissenso quando pone a base del proprio convin-cimento considerazioni incompatibili (v. Cass. n. 9415 del 2025).Quanto poi all’elemento soggettivo della consapevolezza o, comunque,conoscibilità della frode, rilevante per le operazioni soggettivamenteinesistenti, il Londei è stato amministratore e socio di maggioranzadella LOMARPREF e si legge in sentenza che «la gestione di fatto dell’in-tero gruppo societario da parte di Londei è dimostrata oltre ogni ragio-nevole dubbio(…)» (cfr. penultima pag. sentenza), con un accerta-mento in fatto che non può essere sovvertito in sede di legittimità.8. Con il quarto motivo la società si duole, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., della erronea e/o falsa applicazionedegli artt. 3, 7, 12 e 17 del d.lgs. 472/97, nonché dei principi sul nebis idem, lamentando da una parte l'entità della sanzione ritenuta ec-cessiva e, dall' altra, il concorso della sanzione penale con quella tribu-taria.9. Il motivo è inammissibile.9.1. Innanzitutto, con riferimento all'asserito ne bis in idem la ricor-rente non indica neppure in modo specifico il procedimento penale e ilsuo esito, e quanto alla base meramente induttiva si limita a richiamare«come ampiamente esposto in narrativa» (v. p.35 ricorso), ma la pro-spettazione è totalmente generica.9.2. Inoltre, il primo profilo di censura, riguardante l’entità della san-zione, oltre che generico (“detta misura si rivela non conforme allenorme su rubricate del decreto legislativo, che impongono di tenereconto della natura degli addebiti, qui formulati su base meramente in-duttiva, come ampiamente esposto in narrativa”), è rivolto a una inam-missibile rivalutazione di elementi di merito, specificamente circa lagravità delle violazioni, operata dal giudice (cfr. Cass. 7 aprile 2017 n.9097 e giurisprudenza ivi citata), sottratta al sindacato di legittimità,dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potereNumero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di con-trollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'e-same e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risul-tanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus-sione.9.3. Il secondo profilo non coglie poi pienamente la ratio decidendi cheda un lato ha ritenuto la questione infondata e, dall’altro, a pag.37 dellasentenza l’ha dichiarata «inammissibile perché introdotta per la primavolta nel giudizio d’appello». Va al proposito reiterato (Cass. 11 gen-naio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293) che in tema di ricorso per cas-sazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreg-gerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte lerationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singoleragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ul-time, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annulla-mento della decisione stessa.10. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione delle spese di litein favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 18.000 per com-pensi, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 29816/2020Numero sezionale 8065/2025Numero di raccolta generale 10075/2026Data pubblicazione 18/04/2026Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoprincipale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 10075/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris