CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 36074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udite, nell'interesse delle parti civili, Confesercenti - [OSCURATO:PERSONA], Turistiche e dei Servizi - Provinciale di Palermo e [OSCURATO:PERSONA] del Commercio del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo - [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso depositando comparsa conclusionale e nota spese; udite, nell'interesse della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie "[OSCURATO:PERSONA]", le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, che ha concluso depositando comparsa conclusionale e nota spese; udite, nell'interesse della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] e Solidaria S.C.S. Onlus, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso depositando comparsa conclusionale e nota spese; udite, nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con atti di impugnazione presentati separatamente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presentavano ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 3 maggio 2022 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con cui erano stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati avverso la decisione pronunciata il 28 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Palermo. Con la decisione di secondo grado, in particolare, la Corte di appello di Palermo, per quanto di interesse ai presenti fini, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti degli imputati per la loro partecipazione alla famiglia mafiosa palermitana di [OSCURATO:PERSONA] del Gesù, facente parte di [OSCURATO:PERSONA], che veniva contestata ai ricorrenti al capo 6 della rubrica, ex art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, cod. pen. Con gli atti di impugnazione in esame, proposti separatamente, la difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha articolato un'unica doglianza comune, deducendo l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, nel ritenere connotata da genericità la censura relativa al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., nonostante l'allegazione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo il 4 luglio 2020, con la quale tale circostanza era stata esclusa per i correi processati separatamente, nel procedimento celebrato con il giudizio abbreviato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamenl:o della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., sono inammissibili, risultando incentrati su motivi manifestamente infondati. 2. In via preliminare, allo scopo di inquadrare le censure proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa il 3 maggio 2022 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione 3 penale, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., si rendono indispensabili alcune precisazion i. Deve, innanzitutto, premettersi che ratio e lettera dell'art. 625-bis cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128, hanno contribuito alla formazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati, anche per via della speculare elaborazione formatasi sull'art. 395, comma 5, cod. proc. civ. (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). Con particolare riferimento alle questioni sollevate nel ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che il principio dell'intangibilità dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, pur avendo perso il carattere di assolutezza per effetto dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nella materia penale e di quello, analogo, della revocazione per la materia civile, resta il cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato; l'accertamento definitivo costituisce, del resto, lo «scopo stesso dell'attività giurisdizionale [...]» e realizza l'interesse fondamentale di ogni sistema processuale «alla certezza delle situazioni giuridiche [...]» (Corte cost., sent. n. 294 del 1995). Le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, quindi, non possono trovare applicazione oltre i casi espressamente considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, perché costituiscono una deroga all'intangibilità del giudicato. Ne discende che la natura eccezionale del rimedio in esame e il tenore della disposizione che lo istituisce non consentono di sindacare, attraverso il ricorso straordinario, pronunzie giurisdizionali diverse da quelle che sono connotate da definitività. 2.1. In questa cornice, l'errore di fatto che può dare luogo all'annullamento di una sentenza di legittimità è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio ed è connotato dall'influenza esercitata sulla decisione dall'inesatta cognizione di risultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono l'effetto di tale errore. Ne deriva che, esulando ogni profilo valutativo dall'errore di fatto, questo coincide con l'errore revocatorio — secondo l'accezione che vede nello stesso il travisamento degli atti nelle due forme dell'invenzione o dell'omissione, non estensibile al travisamento delle risultanze ovvero alla loro inesatta interpretazione — in cui sia incorsa la Corte di legittimità nella lettura degli atti del suo giudizio.Pertanto, il travisamento del fatto, inteso come travisamento del significato, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. A maggior ragione, non può essere dedotta, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancata considerazione dell'errore revocatorio in cui sia incorso il giudice di merito, tanto meno laddove sia prospettato che questo sarebbe stato, ora per allora, astrattamente rilevabile in sede di ricorso ordinario, in forza di una, non consentita o non accolta, interpretazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.2. Quanto all'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, la stessa, quand'anche sussistente in astratto, si risolve in un difetto di motivazione, che, sempre in astratto, non significa né affermazione né negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente mancata risposta a una censura. La giurisprudenza di legittimità consolidata, peraltro, ammette che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell'errore di fatto quando dipenda da una «vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura [...]»; situazione che ricorre quando l'omesso esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria [...]»„ una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, cit.). In questa prospettiva, si avverte la necessità di ricordare che il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure non riprodotto nella sentenza sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante (tra le altre, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731 - 01; Sez 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno, Rv. 231206 - 01). Ne deriva che non solo non è in nessun caso deducibile, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancanza di espressa disamina di censure difensive che non siano decisive o che debbano considerarsi disattese, perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, in violazione della regola dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod.proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame dipende da un errore di percezione. A tali indicazioni ermeneutiche può solo aggiungersi che, proprio sulla scorta dell'omologo rimedio dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., giova a delimitare l'errore di fatto, con particolare riguardo alla lacuna motivazionale, la definizione fornita dalle Sezioni Unite civili come errore che «s.,ebbene non giunga a quel punto di estraneità al giudizio che caratterizza l'errore materiale [...], è pur sempre un errore che si manifesta al di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale o che ad esso appartiene per legge [...], in quanto investe un fatto pacifico, incontrovertibile nella sua esistenza o inesistenza [...]» (Sez. U, n. 101 del 08/02/1983, Rv. 425800 - 01). 3. L'applicazione dei principi enunciati nei paragrafi 2, 2.1 e 2.2 ai ricorsi straordinari proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 16 novembre 2021, comporta che di tali impugnazioni si deve rilevare l'inammissibilità per la loro manifesta infondatezza. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo appare smentito dalle emergenze processuali, dovendosi evidenziare che la Corte di legittimità non incorreva in alcun errore percettivo, respingendo le doglianze relative al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. sulla base di un'ineccepibile ricognizione delle emergenze processuali. Rispetto a tale ricognizione processuale la rivalutazione della partecipazione associativa dei ricorrenti alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] del Gesù, invocata nell'interesse del ricorrenti, postula il compimento di un'operazione di ermeneutica giurisdizionale obiettivamente incompatibile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. Non può, in proposito, non rilevarsi che la ricostruzione degli accadimenti criminosi compiuta dalla Corte di appello di Palermo, correttamente recepita dalla Suprema Corte, consentiva di ritenere dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., risultando provato che l'attività associativa contestata al capo 6 era stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in stretto collegamento con l'operatività della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] del Gesù, con i cui vertici i ricorrenti operavano sinergicamente. In questa cornice, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. è conforme alle emergenze processuali — rispetto alle quali privo di rilievo è il richiamo difensivo alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo il 4 luglio 2020, che riguarda soggetti diversi dagli imputati - e alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. - che ricorre quando gli associati intendano assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti e che ha natura oggettiva dovendo essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe - occorre sia un intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi, sia che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo» (Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019, dep. 2020, Stucci, Rv. 278796 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Monti, Rv. 252172 - 01; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904 - 01; Sez. 6, n. 856 del 14/12/1999, dep. 2000, Campanella, Rv. 216656 - 01). Ne discende che l'aggravante dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., correttamente riconosciuta ai ricorrenti e non smentita dalle zillegazioni difensive richiamate, ricorre in tutte le ipotesi in cui «l'attività economica finanziata con il provento dei delitti esecutivi del programma del sodalizio non sia limitata a singole operazioni commerciali o alla gestione di singoli esercizi, ma si concreti nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrano beni o servizi analoghi» (Sez. 5, n. 49334 del 05/11/2019, Corcione, Rv. 277653 - 01). In altri termini, per la configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. occorre accertare una peculiare dimensione economica della consorteria criminale, che non deve essere identificata in singole operazioni economiche, consistendo in un intervento seriale sul tessuto produttivo del territorio di riferimento, costituito nel caso di specie dall'area palermitana, idoneo a determinare un vero e proprio sistema di condizionamento illecito dei segmenti economici oggetto dell'interesse strategico del sodalizio. La natura sistematica del condizionamento mafioso del tessuto produttivo, al contempo, deve essere conseguente al fatto che i capitali impiegati dalla consorteria mafiosa, nel nostro caso rappresentata dalla famiglia di [OSCURATO:PERSONA] del Gesù, corrispondono a un reinvestimento delle utilità procurate dalle condotte illecite poste in essere, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti consortili antisociali - tale da dare vita a un milieu criminale radicato in una determinata area geografica - a richiedere un più efficace intervento repressivo, di cui il riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen, è espressione, in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 5, n. 49334 del 05/11/2019, Corcione, cit.). Né, sul punto, al contrario di quanto dedotto nell'interesse dei ricorrenti, sono ravvisabili discrasie argomentative, dovendosi richiamare il passaggio esplicitato nelle pagine 29 e 30 della sentenza impugnata, in c:ui si affermava che «dalle emergenze acquisite si ricavano plurimi elementi idonei ad individuare il "reimpiego" del prodotto o profitto dei delitti in attività economiche da parte di imputati specificamente appartenenti alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù [...]», richiamando «le risultanze dell'intestazione fittizia di cui all'art. 12-quinquies L. 356/1992 [...] delle imprese [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui al capo 20, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] della Carne, quest'ultima anche sottoposta a sequestro». 8. Ne discende conclusivamente che i ricorsi straordinari presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultando proposti fuori dalle ipotesi previste dall'art. 625-bis cod. proc. pen., devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Consegue a tali statuizioni la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili - Confesercenti, Confcommercio e [OSCURATO:PERSONA] per la Lotta contro le Illegalità e le [OSCURATO:PERSONA] - che liquida in complessivi euro 4.800,00 per le prime due e in complessivi 4.000,00 euro per la terza, oltre, per tutte, accessori di legge. Condanna, infine, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili - [OSCURATO:PERSONA]; Solidaria S.C.S. Onlus -- che liquida in complessivi euro 4.800,00, oltre, per entrambe, accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili - Confesercenti, Confcommercio e [OSCURATO:PERSONA] per la Lotta contro le Illegalità e le [OSCURATO:PERSONA] - che liquida in complessivi euro 4.800 per le prime due e in complessivi euro 4.000 per la terza, oltre, per tutte, accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di