CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 40693/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confer- mato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Ragusa del 17 ottobre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis, commi primo e terzo, e 625, comma primo, n. 2 e 61, comma primo, n. 2, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per violazione di legge in ordine al diniego delle circo- stanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Va osservato che, come esplicitamente indicato nella sentenza impugnata con l'atto di appello il Perone non aveva richiesto l'applicazione delle circostanze atte- nuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. e aveva limitato la propria doglianza sul tratta- mento sanzionatorio al mancato riconoscimento dei benefici di legge. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Peraltro, questa Corte ha esplicitamente affermato che il giudice di secondo grado non può concedere, senza incorrere nella violazione delle norme che regolano l'effetto devolutivo del gravame, le attenuanti generiche senza che ne sia stata fatta espressa richiesta con i motivi di impugnazione, essendo inidonea a tal fine la sem- plice richiesta dei benefici di legge (Sez. 2, n. 1329 del 30/10/1984, dep. 1985, Pi- scione, Rv. 167801). 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento délle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere estens