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CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 12106/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2565/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 175, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO, N. 300, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 488/2018R.G.N. 108/2018 depositata i l 05/07/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di L’Aquila con la quale era stata parzialmente accolta l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale era stato alla medesima ingiunto di pagare a “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” l’importo lordo di € 32.129,89 a titolo di ripetizione di indebito - per avere la lavoratrice assunto l’obbligo di restituire, nell’ambito di una conciliazione, gli importi liquidati in suo favore dall’azienda per effetto di statuizione giudiziale di conversione del contratto a termine intercorso tra le parti -, con declaratoria di legittimità della predetta ripetizione nei limiti della somma,pari ad € 9.848,52,già corrisposta al netto alla lavoratrice medesima; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, affidato atre motivi ; [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con il primo motivola ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, 23 e 64 del d.P.R. n. 600 del 1973, 12 e 14 delle preleggi, 2033 c.c. e 2041 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- si duole che il giudice di appello, nell’affermare che il recupero delle somme erogate alla dipendente andasse effettuata al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, abbia ritenuto applicabile il citato art. 38, omettendo di considerare che l’istanza di rimborso ivi prevista può essere presentata dal sostituto di imposta che ha effettuato il versamento in caso di “errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”, mentre, nel caso di specie, non ricorrevano detti presupposti, avendo il datore di lavoro, ottemperando ad una sentenza immediatamente esecutiva, corrisposto quanto disposto dal giudice, sicché il diritto alla restituzione era sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta; lamenta, inoltre, che il predetto giudice non abbia tenuto conto del fatto che erano state legittimamente effettuate le ritenute operate sulle somme dovute, essendo queste ultime comunque entrate nella sfera reddituale del percettore; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, 10, comma 1, lett.

D-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, 53 Cost., 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto applicabile, nel caso di specie, l’art. 10, comma 1, lett.

D - bis, del d.P.R. n. 917 del 1986- il quale prevede che i l dipen dente, nel periodo in cui la somma è restituita, possa operare una corrispondente deduzione dal proprio imponibile fiscale-, ome ttendo di pronunziarsi sul motivo di gravame con il quale essa società aveva dedotto l’operativitàdella richiamata disposizione; con il terzo motivo- denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- lamenta che la predetta Corte -nell’affermare che «anche a voler ammettere l’assoluta inutilizzabilità dello strumento di cui all’art. 38 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 602, stante la mancanza di altri rimedi specifici ed in considerazione del fatto che il diritto alla restituzione è sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avrebbe comunque a disposizione l’istituto residuale di cui all’art. 21 comma 2 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, a norma del quale può essere presentata istanza di rimborso entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione» - abbia ritenuto erroneamente applicabile la disposizione da ultimo citata, la quale ha, invece,solo lo scopo di prescrivere il termine ultimo della presentazione della domanda di restituzione in mancanza di disposizioni specifiche, le quali,peraltro, esistono nella materia delle imposte dirette.

Ritenuto che: i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, vanno rigettati, poiché, sulla questione, questa Corte, in conformità ad un orientamento che può dirsi consolidato - pur formatosi in relazione alla analoga vicenda della riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datoredi lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore - , ha affermato che « il dator e di lavoro ha dirittoa ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepit o e non può pertanto pretendere la restituzione di import i al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimonial e del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effett o “ex tun c” dell ’ obbligo fiscale a seguitodella riforma della sentenza da cui è sort o ricade nel raggio di applicazione dell’art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale ne i confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colu i che ha eseguito il versamentonon solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo» (così Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13530; v., altresì, di recente, Cass. 6/03/2023, n. 6673 - ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza conforme - ove è precisato che « E ’ vero, infatti, che il versamento eseguito dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta, in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, non è frutto di errore ma è anzi atto dovuto.

Tale versamento, tuttavia, diviene erroneo in conseguenza e a causa della riforma o della cassazione di quella sentenza, venendo meno “ex tunc”e definitivamente il titolo in base al quale il pagamento era stato effettuato.

Ne consegue che quel versamento risulta “ex tunc” privo di titolo, quindi eseguito a fronte di un obbligo inesistente - “ rectius ” , non più esistente - , secondo quanto previsto dall’art. 38 cit.»); ciò posto, essendo la decisione adottata dal giudice del gravame in linea con l’indirizzo espresso da questa Corte ed incentrata sull’applicabilità del richiamato art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, attesa la reiezione dei motivi contenenti censure ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., va applicato, quanto alla denuncia di omessa pronunzia, il principio secondo cui «Non ricorr e il vizio di omess a pronuncia di una sentenza di appello quando, pu r non essendovi un’espressa statuizioneda parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezionedi tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui si a stata completamente omessa una decisionesu di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto»(così Cass. 4/06/2019, n. 15255; in senso analogo v.

Cass. 29/01/2021, n. 2151); le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato paria quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2565/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 175, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO, N. 300, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 488/2018R.G.N. 108/2018 depositata i l 05/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di L’Aquila con la quale era stata parzialmente accolta l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale era stato alla medesima ingiunto di pagare a “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” l’importo lordo di € 32.129,89 a titolo di ripetizione di indebito - per avere la lavoratrice assunto l’obbligo di restituire, nell’ambito di una conciliazione, gli importi liquidati in suo favore dall’azienda per effetto di statuizione giudiziale di conversione del contratto a termine intercorso tra le parti -, con declaratoria di legittimità della predetta ripetizione nei limiti della somma,pari ad € 9.848,52,già corrisposta al netto alla lavoratrice medesima; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, affidato atre motivi ; [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivola ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, 23 e 64 del d.P.R. n. 600 del 1973, 12 e 14 delle preleggi, 2033 c.c. e 2041 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- si duole che il giudice di appello, nell’affermare che il recupero delle somme erogate alla dipendente andasse effettuata al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, abbia ritenuto applicabile il citato art. 38, omettendo di considerare che l’istanza di rimborso ivi prevista può essere presentata dal sostituto di imposta che ha effettuato il versamento in caso di “errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”, mentre, nel caso di specie, non ricorrevano detti presupposti, avendo il datore di lavoro, ottemperando ad una sentenza immediatamente esecutiva, corrisposto quanto disposto dal giudice, sicché il diritto alla restituzione era sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta; lamenta, inoltre, che il predetto giudice non abbia tenuto conto del fatto che erano state legittimamente effettuate le ritenute operate sulle somme dovute, essendo queste ultime comunque entrate nella sfera reddituale del percettore; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, 10, comma 1, lett. D-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, 53 Cost., 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto applicabile, nel caso di specie, l’art. 10, comma 1, lett. D - bis, del d.P.R. n. 917 del 1986- il quale prevede che i l dipen dente, nel periodo in cui la somma è restituita, possa operare una corrispondente deduzione dal proprio imponibile fiscale-, ome ttendo di pronunziarsi sul motivo di gravame con il quale essa società aveva dedotto l’operativitàdella richiamata disposizione; con il terzo motivo- denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- lamenta che la predetta Corte -nell’affermare che «anche a voler ammettere l’assoluta inutilizzabilità dello strumento di cui all’art. 38 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 602, stante la mancanza di altri rimedi specifici ed in considerazione del fatto che il diritto alla restituzione è sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avrebbe comunque a disposizione l’istituto residuale di cui all’art. 21 comma 2 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, a norma del quale può essere presentata istanza di rimborso entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione» - abbia ritenuto erroneamente applicabile la disposizione da ultimo citata, la quale ha, invece,solo lo scopo di prescrivere il termine ultimo della presentazione della domanda di restituzione in mancanza di disposizioni specifiche, le quali,peraltro, esistono nella materia delle imposte dirette. Ritenuto che: i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, vanno rigettati, poiché, sulla questione, questa Corte, in conformità ad un orientamento che può dirsi consolidato - pur formatosi in relazione alla analoga vicenda della riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datoredi lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore - , ha affermato che « il dator e di lavoro ha dirittoa ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepit o e non può pertanto pretendere la restituzione di import i al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimonial e del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effett o “ex tun c” dell ’ obbligo fiscale a seguitodella riforma della sentenza da cui è sort o ricade nel raggio di applicazione dell’art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale ne i confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colu i che ha eseguito il versamentonon solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo» (così Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13530; v., altresì, di recente, Cass. 6/03/2023, n. 6673 - ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza conforme - ove è precisato che « E ’ vero, infatti, che il versamento eseguito dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta, in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, non è frutto di errore ma è anzi atto dovuto. Tale versamento, tuttavia, diviene erroneo in conseguenza e a causa della riforma o della cassazione di quella sentenza, venendo meno “ex tunc”e definitivamente il titolo in base al quale il pagamento era stato effettuato. Ne consegue che quel versamento risulta “ex tunc” privo di titolo, quindi eseguito a fronte di un obbligo inesistente - “ rectius ” , non più esistente - , secondo quanto previsto dall’art. 38 cit.»); ciò posto, essendo la decisione adottata dal giudice del gravame in linea con l’indirizzo espresso da questa Corte ed incentrata sull’applicabilità del richiamato art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, attesa la reiezione dei motivi contenenti censure ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., va applicato, quanto alla denuncia di omessa pronunzia, il principio secondo cui «Non ricorr e il vizio di omess a pronuncia di una sentenza di appello quando, pu r non essendovi un’espressa statuizioneda parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezionedi tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui si a stata completamente omessa una decisionesu di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto»(così Cass. 4/06/2019, n. 15255; in senso analogo v. Cass. 29/01/2021, n. 2151); le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato paria quello