CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 163/Rg 43826 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] viro letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 393 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile per genericità in quanto costituito da doglianze apodittiche rispetto ad argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretta motivazione giuridica, con una pronuncia doppia conforme, rispondente alle prove acquisite, come risulta alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in cui si sono correttamente valorizzate non solo le gravi e reiterate minacce dell'imputato alla persona offesa e alla famiglia, ma anche il pugno per impedirgli l'accesso nell'aula di giustizia oltre che di ricorrere a persone di dichiarata fama criminale, fatti solo genericamente contestati dal ricorso; ritenuto che alla luce di detti elementi anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio sia del tutto generica visti i puntuali argomenti adottati alle pagine 4 e 5 della sentenza in cui viene valorizzata la personalità dell'imputato e risulta sostituita la pena detentiva con quella pecuniaria, consentendone la rateizzazione in ben 20 rate. rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue la pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M