CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 25379/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17757/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA] n. 174/2020depositata il 10/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 174/02/2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado in forza della quale era stata rigettata l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento relativo al pagamento per gli anni di imposta 2010 e 2011 dell’imposta regionale per concessioni demaniali; 2. la Regione [OSCURATO:PERSONA] pur avendo notificatocontroricorso, non si è costituita non provvedendo a depositare tale atto; [OSCURATO:PERSONA] 1. secondo quanto risulta dalla documentazione in atti la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato rinunzia al ricorso in ragione dell’accordo transattivo intercorso con la Regione [OSCURATO:PERSONA] –rinunzia oggetto di rituale accettazione - conseguentemente chiedendo dichiararsi l’ estinzione per giudizio per cessazione la materia del contendere; 2. per effetto della intervenuta rinunzia al ricorso in atti oggetto di accettazione va dichiarata l’estinzione del giudizio; 3. stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); 4. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'a rt. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante Cass. n. 10140/2020; Cass., n. 6400/2021; Cass., n. 2022); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 27 giugno 2024. La Presidente (Angelina-[OSCURATO:PERSONA])