CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 11839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23/02/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, in data 05/02/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione e, rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, ha confermato nel resto la condanna in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 3 sui precedenti penali dell'imputato, sul suo comportamento processuale e sulla gravità del fatto, desunta dall'aver utilizzato la carta d'identità falsa per impedire ai verbalizzanti di identificarlo correttamente). Si riafferma inoltre che ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 13/12/2018, M., Rv. 275904 - 03), Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]