CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 10014/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Morosini, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e quella di detenzione domiciliare, proposte da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di anni tre di reclusione, per condanna relativa al reato di rapina aggravata, come da provvedimento di cumulo del Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano n. Siep 2021/3759. Il Tribunale riporta integralmente il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta rilevando che l'istanza di detenzione domiciliare, avanzata in via provvisoria, è inammissibile perché è in esecuzione condanna definitiva per reato ostativo (rapina aggravata) e che quella di affidamento in prova ai servizi sociali, ammissibile perché è in esecuzione una condanna a pena non superiore ad anni quattro, non è accoglibile. Tanto, in forza del contenuto della relazione che dava atto del periodo brevissimo di osservazione (due settimane) in regime intramurario e che non risultava dedotto alcun pregiudizio per il condannato a causa della protrazione dello stato detentivo. Inoltre, si rileva, quanto alla idoneità della misura rispetto al pieno reinserimento del condannato, che non è stato avviato se non da tempo brevissimo il trattamento risocializzante ed educativo in regime detentivo e che, anzi, il beneficio ove concesso, comporterebbe l'interruzione del percorso trattamentale in atto. Da ultimo, si evidenzia che non vi sono elementi per operare un giudizio prognostico positivo sull'astensione in futuro dalla commissione di altri reati, da parte del condannato. Il Tribunale evidenzia che l'istanza di detenzione domiciliare è inammissibile perché, durante il periodo di carcerazione, l'istante è stato indagato per reato di detenzione illecita di stupefacenti, rinvenuto sulla sua persona da parte di agenti della polizia penitenziaria, in data 20 dicembre 2021, episodio incidente sul giudizio relativo alla sua pericolosità. Infine, si sottolinea che andrebbe valutata l'adeguatezza dell'attività lavorativa indicata come da prestare, all'esito di adeguato periodo di osservazione e l'idoneità del domicilio fornito. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv. R. Laurenza, denunciando violazione di legge, in relazione all'art. 71 -ter Ord. pen. e vizio di motivazione.Si assume che in data 20 maggio 2022 era stata notificata al condannato ordinanza, emessa dal Tribunale di sorveglianza in data 11 maggio 2022, con la quale si riprende il contenuto del provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva adottato in sostanza, un provvedimento interlocutorio, in ragione del breve tempo intercorso rispetto all'inizio dell'esecuzione. Si osserva che tra il provvedimento del Magistrato di sorveglianza e quello del Tribunale sono decorsi quattro mesi, all'esito dei quali il personale del carcere di Como ha redatto esauriente relazione, cui il provvedimento in esame non fa riferimento, mentre il Tribunale di sorveglianza si riferisce soltanto a quella svolta dall'UEPE di Milano, istituto penitenziario [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea che la relazione positiva, svolta dall'istituto di Como (allegata al ricorso come quella dell'UEPE di Milano in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso) è stata inviata al Tribunale di sorveglianza in data 6 maggio 2022 e, quindi, il documento era a disposizione dei giudici che hanno deciso con il provvedimento impugnato, emesso successivamente (in data 9 maggio 2022). Ciò, a fronte dell'indicazione da parte del condannato, del domicilio di persona disponibile ad ospitarlo e a dargli un lavoro, soggetto presso il quale il condannato, peraltro, già lavorava all'atto della esecuzione. Infine, si rimarca che non sono indicati elementi precisi in ordine al procedimento che sarebbe sorto in capo al condannato per la riscontrata detenzione illecita, in data 20 dicembre 2021. Il difensore chiarisce che si tratterebbe di stupefacente detenuto all'atto dell'ingresso del ricorrente nell'istituto penitenziario e non mentre questi era già ristretto in carcere, precisando che il quantitativo di stupefacente sarebbe pari a 1,3 grammi di hashish. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Morosini, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Deve osservarsi, in linea con il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione dei Giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, che al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale), sui risultati del trattamento individualizzato del condannato, condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; Sez. 1, n. 2214 del 18/05/1992 n. 2214, Libera, non massimata). Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle predette misure alternative, né i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, né le informative di polizia sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato, principalmente, ad una valutazione complessiva dei risultati emersi dall'osservazione della personalità, con particolare riferimento alla condotta intramuraria e agli eventuali progressi conseguiti nel corso del trattamento (Sez. 1, n. 6680 del 22/11/2000, Saias, Rv. 218314). In ogni caso, come sottolineato anche dal Procyratore generale nella requisitoria scritta, la compiuta ed esauriente valutazione della personalità del condannato, ai fini che interessano, non può mai prescindere dalla condotta tenuta successivamente e dai suoi comportamenti attuali, risultando, questi, essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Rv. 264602). 1.2. Da ultimo, deve osservarsi che è noto che, ai fini della concessione delle misure alternative, il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa, quindi, formularsi un giudizio di non pericolosità. Tuttavia, l'operato giudizio prognostico, sulla base di motivazione non manifestamente illogica e completa del Tribunale, nella specie, esclude che ricorra la possibilità di far fronte alla pur residua pericolosità, comunque acclarata all'esito degli accertamenti svolti, in relazione alle misure richieste, tenuto conto della dirimente considerazione, quanto alla riscontrata inadeguatezza della misura alternativa dell'affidamento in prova, relativa all'intervenuta denuncia per detenzione illecita di stupefacenti proprio all'interno dell'istituto penitenziario ove il detenuto aveva fatto ingresso. 1.4. Si rileva, poi, con riferimento alla valorizzazione della gravità delle condotte che, comunque, il Tribunale (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato) svolge l'esame della pericolosità all'attualità, anche alla luce degli esiti delle relazioni informative comportamentali, compresa quella della casa circondariale di Como, considerate, con giudizio di