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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 10363/2022

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guente O3 ORDINANZA sul ricorso 13498-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1877/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 25/2/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Catania, con decreto del 20/11/2002, ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di C. 6.713,94, oltre interessi, quale residuo corrispettivo di una fornitura e posa in opera.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione deducendo che: - la società opposta era rimasta inadempiente perché aveva completato le forniture in relazione solo a cinque dei ventiquattro appartamenti per i quali, a mezzo di consegne da eseguire entro il mese di giugno del 2001, erano state previste; - il credito non era comunque esigibile poiché i pagamenti dovevano essere eseguiti al progredire dei lavori di consegna; - l'inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] gli aveva provocato danni.

L'opponente, quindi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni.

1.3. Il tribunale, con sentenza del 27/4/2009, ha rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite.

1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver osservato che: - i documenti provenienti dalla parte opposta (proposta di commissione accettata dal Nocera, fatture e bolle di accompagnamento) dimostravano, come del resto era stato riconosciuto dalle parti, l'esecuzione della fornitura e l'installazione degli infissi in cinque appartamenti; - il termine di quindici giorni, fissato unilateralmente dal Nocera con raccomandata del 26/11/2001, non era congruo perché, anche in rapporto al tempo impiegato per l'esecuzione della prima parte della fornitura, troppo breve; - il fatto che il Nocera aveva deciso di rivolgersi ad altri per il completamento della fornitura non poteva, dunque, ritenersi imputabile ad un comportamento colpevole della società opposta; ha ritenuto che la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal Nocera fosse infondata e che era, per contro, fondata l'eccezione d'inadempimento proposta dalla società opposta, che aveva interrotto la fornitura a seguito del mancato pagamento del corrispettivo.

Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022

2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conferitaria dell'azienda di [OSCURATO:PERSONA] per atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto appello, insistendo nelle domande proposte con l'atto d'opposizione.

2.2. L'appellante ha dedotto che: quando il 26/11/2002 aveva inviato la diffida esaminata dal primo giudice, l'opposta si era già resa inadempiente poiché avrebbe dovuto consegnare tutto il materiale residuo per tutti i ventiquattro alloggi entro il mese di giugno del 2001; - la previsione di tale termine ed il suo mancato rispetto sono stati confermati dal teste Alampi, capo cantiere dell'impresa del Nocera; - l'opponente già un anno primo, e cioè l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva inviato all'opposta una raccomandata nella quale era stato evidenziato il mancato rispetto degli accordi contrattuali e i conseguenti danni; - il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo, secondo le previsioni contenute nella proposta di commissione accettata dall'opponente, non era esigibile in quanto i pagamenti dovevano essere eseguiti con il progredire dei lavori di consegna.

2.3. Ha resistito al gravame il fallimento - dichiarato nelle more - della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il quale, peraltro, ha proposto appello incidentale in relazione alle spese di lite.

2.4. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello principale e accolto quello incidentale.

2.5. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che era infondata l'eccezione, non esaminata dal tribunale, d'inesigibilità del credito sollevata dall'opponente.

Le parti, in effetti, pur avendo inizialmente previsto quali modalità di pagamento il versamento del 30% alla consegna dei telai, del 30% alla consegna degli avvolgibili e del 40% alla consegna e posa in opera degli infissi, avevano in seguito, come emerso Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 dall'attività istruttoria (ed, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], ragioniere della [OSCURATO:SOCIETA]), modificato l'accordo originario prevedendo che si provvedesse "al completamento degli infissi in relazione ai singoli appartamenti man mano che venivano completati".

La società appellante, per contro, si è limitata a considerazioni assolutamente generiche senza spiegare quali emergenze documentali dovrebbero consentire di smentire la tesi dell'opposta.

2.6. Stabilito, dunque, che l'appellante avrebbe dovuto pagare le fatture in esame ed è, invece, rimasta inadempiente, invocando modalità di pagamento divenute incongrue rispetto agli accordi raggiunti in ordine alle modalità di installazione, la corte d'appello ha ritenuto che fosse giustificato, a norma dell'art. 1460 c.c., il successivo mancato adempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA].

2.7. La corte, infine, dopo aver evidenziato la falsità della circostanza dedotta con il gravame per dimostrare l'erronea valutazione del primo giudice in ordine all'inadempimento della controparte, e cioè che la diffida del novembre 2002 sarebbe stata preceduta circa un anno prima da un sollecito all'adempimento, rilevando che, al contrario, il sollecito all'adempimento era stato spedito due settimane dopo la diffida, e cioè nel dicembre del 2002 e non un anno prima, ha, in conclusione, ritenuto che l'appello principale doveva essere rigettato.

2.8. La corte, invece, ha accolto l'appello incidentale con il quale l'appellata ha lamentato la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado dovendo, piuttosto, trovare applicazione, in difetto di giusti motivi che giustifichino la compensazione delle spese disposta dal tribunale (con una Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 motivazione, peraltro, solo apparente per il mero richiamo alla particolarità e alla complessità della controversia), il principio della soccombenza.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 29/5/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata il 30/3/2017.

3.2. Il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c., 2697 c.c., 645, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione d'inesigibilità del credito sollevata dall'opponente sul rilievo che le parti, dopo aver inizialmente previsto quali modalità di pagamento il versamento del 30% alla consegna dei telai, del 30% alla consegna degli avvolgibili e del 40% alla consegna e posa in opera degli infissi, avevano, in seguito, modificato l'accordo originario prevedendo che si provvedesse al completamento degli infissi man mano che venivano completati.

4.2. La corte d'appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così opinando, ha violato le norme previste dall'art.2697 c.c. e dagli artt. 115 e 116 c.p.c., posto che, nella valutazione delle prove emerse dall'istruttoria, ha ritenuto che le parti avessero modificato gli accordi originari costituiti dalla proposta di commissione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] senza, tuttavia, considerare che, in realtà, le prove fornite dalla società opposta non avevano affatto dimostrato il presunto mutamento Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 del contratto e che, in forza di tale proposta di commissione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la fornitura dovesse essere interamente eseguita entro il mese di giugno del 2001.

5. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando il difetto di motivazione ex art. 111 Cost. nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 633 c.p.c., 1362 c.c., 1460 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, non avendo il Nocera eseguito il pagamento delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, doveva ritenersi giustificato, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il successivo inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] senza aver, tuttavia, considerato che il mutamento degli accordi originari, oltre a contrastare con i fatti storici dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], era smentito dal comportamento assunto dalle parti dopo la conclusione del contratto.

6.1. Il primo ed il secondo motivo sono infondati.

6.2. La ricorrente lamenta, in sostanza, la valutazione, asseritamente erronea, che la corte d'appello ha fatto delle prove raccolte in giudizio, lì dove, in particolare, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, ha ritenuto che la committente era rimasta inadempiente all'obbligo di pagare il compenso, così come pattuito, alla fornitrice e che il successivo inadempimento di quest'ultima doveva ritenersi pertanto giustificato a norma dell'art. 1460 c.c..

6.3. Così facendo, però, la ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi solo allorché il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali ovvero abbia disatteso prove legali valutandole secondo il suo prudente apprezzamento o considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016).

6.4. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale, consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz'altro determinato un esito diverso della controversia.

6.5. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.

Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017).

Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022

6.6. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

6.7. La corte d'appello, infatti, dopo aver valutato le prove orali e documentali raccolte in giudizio, ha ritenuto, innanzitutto, che le parti avevano mutato gli accordi assunti in precedenza in ordine alle modalità di pagamento delle forniture (e cioè il versamento del 30% alla consegna dei telai, del 30% alla consegna degli avvolgibili e del 40% alla consegna e posa in opera degli infissi con riguardo a ventiquattro appartamenti) e che, alla luce dei nuovi accordi, i quali prevedevano il "completamento degli infissi in relazione ai singoli appartamenti man mano che venivano completati", la committente, invocando modalità di pagamento divenute incongrue rispetto agli accordi raggiunti in ordine alle modalità Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 di installazione, era rimasta inadempiente, ed, in secondo luogo, che, a fronte dell'inadempimento del committente in ordine al pagamento delle opere fornite, il successivo inadempimento da parte della fornitrice doveva, pertanto, ritenersi giustificato a norma dell'art. 1460 c.c..

6.8. Ed una volta affermato, come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di uno o più fatti decisivi risultanti dal testo della sentenza o dagli atti del giudizio, che la committente non aveva pagato nei termini pattuiti il corrispettivo dovuto per le opere realizzate e che, a fronte di tale inadempimento, era giustificato il successivo rifiuto da parte della fornitrice di eseguire le ulteriori prestazioni contrattualmente previste a suo carico, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell'art. 2697 c.c., la decisione che la sentenza impugnata ha conseguentemente assunto, e cioè, da un lato, l'accoglimento della domanda proposta da quest'ultima, in quanto volta al pagamento del saldo del corrispettivo dovuto, e, dall'altro lato, il rigetto della domanda avanzata dalla committente al risarcimento dei danni asseritamente subiti per aver dovuto ottenere da altri le prestazioni che la fornitrice aveva l'obbligo di eseguire.

6.9. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando la censura abbia avuto ad oggetto, com'è accaduto nel caso in esame, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti lì dove ha ritenuto (in ipotesi Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

7. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando il difetto di motivazione ex art. 111 Cost. ed ex art. 12 preleggi nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1453, 1454 e 1175 c.c. e degli artt. 633 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dalla diffida ad adempiere, quale emerge dalla stessa sentenza impugnata, che il Nocera aveva formalizzato con missiva AR del 26/11/2002.

La corte, infatti, se avesse considerato tale fatto e la conseguente risoluzione di diritto del contratto, non avrebbe potuto ritenere che il Nocera era inadempiente rispetto al pagamento delle fatture e quindi giustificare il successivo inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell'art. 1460 c.c. in difetto di eccezione della stessa parte.

8. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, in effetti, non tratta in alcun modo della questione della diffida ad adempiere (almeno) ai fini della risoluzione di diritto del contratto intercorso tra le parti.

Ed è invece noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che implichi (come quella in esame) un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (rimasto, nella specie, inadempiuto) non solo di Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

9. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt.91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha accolto l'appello incidentale proposto dall'appellato avverso la pronuncia di compensazione delle spese di lite ed ha, quindi, condannato l'opponente, in applicazione al principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo, e cioè, nel caso in esame, alla [OSCURATO:SOCIETA]. che, contravvenendo agli accordi raggiunti, ha preteso il pagamento della corrispettivo quando il credito, al tempo della richiesta, non era esigibile.

10. Il motivo è assorbito dal rigetto dei primi due.

11. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

13. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la o ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 2.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente O3 ORDINANZA sul ricorso 13498-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1877/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 25/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Catania, con decreto del 20/11/2002, ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di C. 6.713,94, oltre interessi, quale residuo corrispettivo di una fornitura e posa in opera. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione deducendo che: - la società opposta era rimasta inadempiente perché aveva completato le forniture in relazione solo a cinque dei ventiquattro appartamenti per i quali, a mezzo di consegne da eseguire entro il mese di giugno del 2001, erano state previste; - il credito non era comunque esigibile poiché i pagamenti dovevano essere eseguiti al progredire dei lavori di consegna; - l'inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] gli aveva provocato danni. L'opponente, quindi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni. 1.3. Il tribunale, con sentenza del 27/4/2009, ha rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite. 1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver osservato che: - i documenti provenienti dalla parte opposta (proposta di commissione accettata dal Nocera, fatture e bolle di accompagnamento) dimostravano, come del resto era stato riconosciuto dalle parti, l'esecuzione della fornitura e l'installazione degli infissi in cinque appartamenti; - il termine di quindici giorni, fissato unilateralmente dal Nocera con raccomandata del 26/11/2001, non era congruo perché, anche in rapporto al tempo impiegato per l'esecuzione della prima parte della fornitura, troppo breve; - il fatto che il Nocera aveva deciso di rivolgersi ad altri per il completamento della fornitura non poteva, dunque, ritenersi imputabile ad un comportamento colpevole della società opposta; ha ritenuto che la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal Nocera fosse infondata e che era, per contro, fondata l'eccezione d'inadempimento proposta dalla società opposta, che aveva interrotto la fornitura a seguito del mancato pagamento del corrispettivo. Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conferitaria dell'azienda di [OSCURATO:PERSONA] per atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto appello, insistendo nelle domande proposte con l'atto d'opposizione. 2.2. L'appellante ha dedotto che: quando il 26/11/2002 aveva inviato la diffida esaminata dal primo giudice, l'opposta si era già resa inadempiente poiché avrebbe dovuto consegnare tutto il materiale residuo per tutti i ventiquattro alloggi entro il mese di giugno del 2001; - la previsione di tale termine ed il suo mancato rispetto sono stati confermati dal teste Alampi, capo cantiere dell'impresa del Nocera; - l'opponente già un anno primo, e cioè l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva inviato all'opposta una raccomandata nella quale era stato evidenziato il mancato rispetto degli accordi contrattuali e i conseguenti danni; - il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo, secondo le previsioni contenute nella proposta di commissione accettata dall'opponente, non era esigibile in quanto i pagamenti dovevano essere eseguiti con il progredire dei lavori di consegna. 2.3. Ha resistito al gravame il fallimento - dichiarato nelle more - della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il quale, peraltro, ha proposto appello incidentale in relazione alle spese di lite. 2.4. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello principale e accolto quello incidentale. 2.5. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che era infondata l'eccezione, non esaminata dal tribunale, d'inesigibilità del credito sollevata dall'opponente. Le parti, in effetti, pur avendo inizialmente previsto quali modalità di pagamento il versamento del 30% alla consegna dei telai, del 30% alla consegna degli avvolgibili e del 40% alla consegna e posa in opera degli infissi, avevano in seguito, come emerso Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 dall'attività istruttoria (ed, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], ragioniere della [OSCURATO:SOCIETA]), modificato l'accordo originario prevedendo che si provvedesse "al completamento degli infissi in relazione ai singoli appartamenti man mano che venivano completati". La società appellante, per contro, si è limitata a considerazioni assolutamente generiche senza spiegare quali emergenze documentali dovrebbero consentire di smentire la tesi dell'opposta. 2.6. Stabilito, dunque, che l'appellante avrebbe dovuto pagare le fatture in esame ed è, invece, rimasta inadempiente, invocando modalità di pagamento divenute incongrue rispetto agli accordi raggiunti in ordine alle modalità di installazione, la corte d'appello ha ritenuto che fosse giustificato, a norma dell'art. 1460 c.c., il successivo mancato adempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 2.7. La corte, infine, dopo aver evidenziato la falsità della circostanza dedotta con il gravame per dimostrare l'erronea valutazione del primo giudice in ordine all'inadempimento della controparte, e cioè che la diffida del novembre 2002 sarebbe stata preceduta circa un anno prima da un sollecito all'adempimento, rilevando che, al contrario, il sollecito all'adempimento era stato spedito due settimane dopo la diffida, e cioè nel dicembre del 2002 e non un anno prima, ha, in conclusione, ritenuto che l'appello principale doveva essere rigettato. 2.8. La corte, invece, ha accolto l'appello incidentale con il quale l'appellata ha lamentato la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado dovendo, piuttosto, trovare applicazione, in difetto di giusti motivi che giustifichino la compensazione delle spese disposta dal tribunale (con una Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 motivazione, peraltro, solo apparente per il mero richiamo alla particolarità e alla complessità della controversia), il principio della soccombenza. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 29/5/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata il 30/3/2017. 3.2. Il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c., 2697 c.c., 645, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione d'inesigibilità del credito sollevata dall'opponente sul rilievo che le parti, dopo aver inizialmente previsto quali modalità di pagamento il versamento del 30% alla consegna dei telai, del 30% alla consegna degli avvolgibili e del 40% alla consegna e posa in opera degli infissi, avevano, in seguito, modificato l'accordo originario prevedendo che si provvedesse al completamento degli infissi man mano che venivano completati. 4.2. La corte d'appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così opinando, ha violato le norme previste dall'art.2697 c.c. e dagli artt. 115 e 116 c.p.c., posto che, nella valutazione delle prove emerse dall'istruttoria, ha ritenuto che le parti avessero modificato gli accordi originari costituiti dalla proposta di commissione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] senza, tuttavia, considerare che, in realtà, le prove fornite dalla società opposta non avevano affatto dimostrato il presunto mutamento Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 del contratto e che, in forza di tale proposta di commissione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la fornitura dovesse essere interamente eseguita entro il mese di giugno del 2001. 5. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando il difetto di motivazione ex art. 111 Cost. nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 633 c.p.c., 1362 c.c., 1460 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, non avendo il Nocera eseguito il pagamento delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, doveva ritenersi giustificato, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il successivo inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] senza aver, tuttavia, considerato che il mutamento degli accordi originari, oltre a contrastare con i fatti storici dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], era smentito dal comportamento assunto dalle parti dopo la conclusione del contratto. 6.1. Il primo ed il secondo motivo sono infondati. 6.2. La ricorrente lamenta, in sostanza, la valutazione, asseritamente erronea, che la corte d'appello ha fatto delle prove raccolte in giudizio, lì dove, in particolare, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, ha ritenuto che la committente era rimasta inadempiente all'obbligo di pagare il compenso, così come pattuito, alla fornitrice e che il successivo inadempimento di quest'ultima doveva ritenersi pertanto giustificato a norma dell'art. 1460 c.c.. 6.3. Così facendo, però, la ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi solo allorché il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali ovvero abbia disatteso prove legali valutandole secondo il suo prudente apprezzamento o considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016). 6.4. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale, consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz'altro determinato un esito diverso della controversia. 6.5. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017). Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 6.6. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 6.7. La corte d'appello, infatti, dopo aver valutato le prove orali e documentali raccolte in giudizio, ha ritenuto, innanzitutto, che le parti avevano mutato gli accordi assunti in precedenza in ordine alle modalità di pagamento delle forniture (e cioè il versamento del 30% alla consegna dei telai, del 30% alla consegna degli avvolgibili e del 40% alla consegna e posa in opera degli infissi con riguardo a ventiquattro appartamenti) e che, alla luce dei nuovi accordi, i quali prevedevano il "completamento degli infissi in relazione ai singoli appartamenti man mano che venivano completati", la committente, invocando modalità di pagamento divenute incongrue rispetto agli accordi raggiunti in ordine alle modalità Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 di installazione, era rimasta inadempiente, ed, in secondo luogo, che, a fronte dell'inadempimento del committente in ordine al pagamento delle opere fornite, il successivo inadempimento da parte della fornitrice doveva, pertanto, ritenersi giustificato a norma dell'art. 1460 c.c.. 6.8. Ed una volta affermato, come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di uno o più fatti decisivi risultanti dal testo della sentenza o dagli atti del giudizio, che la committente non aveva pagato nei termini pattuiti il corrispettivo dovuto per le opere realizzate e che, a fronte di tale inadempimento, era giustificato il successivo rifiuto da parte della fornitrice di eseguire le ulteriori prestazioni contrattualmente previste a suo carico, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell'art. 2697 c.c., la decisione che la sentenza impugnata ha conseguentemente assunto, e cioè, da un lato, l'accoglimento della domanda proposta da quest'ultima, in quanto volta al pagamento del saldo del corrispettivo dovuto, e, dall'altro lato, il rigetto della domanda avanzata dalla committente al risarcimento dei danni asseritamente subiti per aver dovuto ottenere da altri le prestazioni che la fornitrice aveva l'obbligo di eseguire. 6.9. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando la censura abbia avuto ad oggetto, com'è accaduto nel caso in esame, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti lì dove ha ritenuto (in ipotesi Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 7. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando il difetto di motivazione ex art. 111 Cost. ed ex art. 12 preleggi nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1453, 1454 e 1175 c.c. e degli artt. 633 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dalla diffida ad adempiere, quale emerge dalla stessa sentenza impugnata, che il Nocera aveva formalizzato con missiva AR del 26/11/2002. La corte, infatti, se avesse considerato tale fatto e la conseguente risoluzione di diritto del contratto, non avrebbe potuto ritenere che il Nocera era inadempiente rispetto al pagamento delle fatture e quindi giustificare il successivo inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell'art. 1460 c.c. in difetto di eccezione della stessa parte. 8. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, in effetti, non tratta in alcun modo della questione della diffida ad adempiere (almeno) ai fini della risoluzione di diritto del contratto intercorso tra le parti. Ed è invece noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che implichi (come quella in esame) un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (rimasto, nella specie, inadempiuto) non solo di Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. 9. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt.91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha accolto l'appello incidentale proposto dall'appellato avverso la pronuncia di compensazione delle spese di lite ed ha, quindi, condannato l'opponente, in applicazione al principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo, e cioè, nel caso in esame, alla [OSCURATO:SOCIETA]. che, contravvenendo agli accordi raggiunti, ha preteso il pagamento della corrispettivo quando il credito, al tempo della richiesta, non era esigibile. 10. Il motivo è assorbito dal rigetto dei primi due. 11. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 13. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2017 n. 13498 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la o ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 2.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe