CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 18548/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare di Lodi in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascritto. Il ricorso è inammissibile. Oltre ad essere manifestamente infondato e sviluppato sul piano del fatto, esso si appalesa generico, atteso che, nella sostanza, si limita a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese (p. 3), con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. La Corte territoriale ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo - variano da soggetto a soggetto e dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (Sez. 4, n. 45211 del 13/09/2018, Tomadini, non massimata; Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018). L'imputato, peraltro, non ha fornito alcun elemento per dubitare del risultato (esami del sangue effettuati un'ora e mezzo dopo l'incidente), né ha indicato in quale orario avrebbe assunto la sostanza alcolica. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore D E t) O S ItT A T :\ Il Presidente