CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 23987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Torino, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale CRETU Denis era stato condannato per un tentativo di furto pluriaggravato, per aver compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a impossessarsi di un cellulare, sottraendolo alla proprietaria che lo deteneva nella borsa, mentre costei era intenta a salire su un pullman, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, impiegando destrezza, consistita nell'aver approfittato della momentanea distrazione della persona offesa, intenta a salire sul mezzo e per aver agito all'interno di mezzi di trasporto (in Milano, il 25 agosto 2018). 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi, con i quali ha dedotto vizio della motivazione rispetto a tre distinti punti della decisione. Con il primo, contestando l'affermazione di penale responsabilità, assume che la Corte territoriale non avrebbe fatto altro che ribadire quanto esposto dal giudice di primo grado, rilevando che la prova era stata tratta dalle dichiarazioni del fidanzato della persona offesa e che il bene oggetto del tentativo di furto non era stato trovato addosso al CRETU. Con il secondo, ha contestato le valutazioni sulle ritenute aggravanti, quanto a quella della destrezza rinviando al diritto vivente che ha escluso la sua configurabilità nei casi di approfittamento di una distrazione della persona offesa non causata dall'agente, come nella specie; quanto a quella di cui all'art. 625, c. 8-bis, cod. pen., rilevando la insussistenza dei relativi presupposti, non essendo emersa una situazione di precaria tranquillità del passeggero o una pressione da parte degli altri passeggeri. Con il terzo, infine, ha contestato il trattamento sanzionatorio, rilevando l'eccessività della pena, essendo il CRETU meritevole della estensione massima della riduzione per le generiche. 3. Il procedimento, già fissato per l'udienza del 16 marzo 2023, è stato rinviato a data successiva al compimento del termine di novanta giorni, decorrenti dal 30 dicembre 2022, per la eventuale proposizione della querela da parte della persona offesa, alla luce delle modifiche all'art. 85 del d.l. n. 150 del 2022, introdotte dal d.l. n. 162/2022, conv. con mod. dalla legge n. 199/2022. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale. 5. La difesa ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto della querela. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, che ha modificato l'art. 624, c. 3, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha infatti stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». 2. Nel caso di specie, la questione è rilevante. Il ricorso, infatti, non può ritenersi inammissibile, soprattutto avuto riguardo alle doglienze inerenti all'elemento circostanziale della destrezza, sul quale la pronuncia impugnata è incoerente rispetto ai principi consolidati in materia di aggravante della destrezza (Sez. U, n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, Rv. 270088; successivamente ripresa, ex multis, da sez. 5, n. 23549 del 15/7/2020, Ferrari, Rv. 279361; sez. 4, n. n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marcianò, Rv. 277952; sez. 5, n. 9388 del 30/10/2019, dep. 2020, Kostova, Rv. 278663). Pertanto, il rapporto di impugnazione deve ritenersi correttamente instaurato, non operando i principi già elaborati dalla giurisprudenza in ordine al mutato regime di procedibilità, validi solo in caso di impugnazione inammissibile (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino). 3. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità invocata sia dal Procuratore generale che dalla difesa, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, stante il difetto di querela da parte della persona offesa, la quale, per come riferito in sede di comunicazione di notitia criminis del 11/9/2018, aveva sin da subito manifestato la propria volontà di non sporgere querela (non constando che l'abbia successivamente presentata), condizione che, alla luce dell'intervenuta novella legislativa, è oggi necessaria per proseguire l'azione penale nei confronti dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela. Deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]