CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 30517/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13.2.2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 18.1.2024 applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 1) della rubrica concernente la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico con sede e basi logistiche in Catanzaro facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di partecipe ed in relazione al capo 72) della rubrica concernente la partecipazione ad un'associazione per delinquere (previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod.pen.) finalizzata alla detenzione ed alla cessione di armi da guerra e di armi comuni con l'incarico di spostare materialmente le armi da un luogo di occultamento ad un altro nonché per i reati fine in tema di stupefacenti di cui ai capi 73), 74), 75), 77) e 78). L'ipotesi accusatoria formulata nell'originaria ordinanza cautelare era quella della sussistenza di un sodalizio finalizzato al narcotraffico attivo nel settore delle sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed hashish con sede e basi logistiche per il deposito, la custodia e l'occultamento nella zona nord di Catanzaro con attività di vendita e di approvvigionamento e rivendita ad opera degli stessi organizzatori/promotori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operante stabilmente nel tempo ed in particolare modo nel 2021, 2022 e tuttora permanente. A detto sodalizio se ne affiancava un altro finalizzato alla detenzione ed alla cessione di armi da guerra e di armi comuni, promosso ed organizzato da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva rapporti stabili con le cosche di ‘ndrangheta interessate all'acquisto delle armi la cui operatività veniva attestata da una serie di sequestri di armi e munizioni. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r.r. n. 309 del 1990 di cui al capo 1) della contestazione. Si assume che l'ordinanza impugnata fonda la prova dell'affectio societatis da parte del ricorrente facendo riferimento ad elementi quantomeno neutri o ad interpretazioni erronee di dati investigativi non indicativi della sussistenza di gravi indizi a carico del ricorrente che vadano oltre la partecipazione estemporanea ad un singolo episodio.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Va premesso che in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione, delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare , la sussistenza un lato, la congruenza e la coordinazione logic:a dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 2. Ebbene nel caso di specie, pur censurando il ricorrente la sola partecipazione all'associazione di cui al capo 1) della contestazione, va premesso che l'ordinanza impugnata ha puntualmente ricostruito la sussistenza del sodalizio criminoso de quo al cui vertice vi era [OSCURATO:PERSONA]. E' stata del pari ravvisata l'esistenza di una gerarchia all'interno del gruppo i cui capi sceglievano i luoghi di occultamento della sostanza ed il controllo continuo sugli acquirenti spacciatori gestendo i rapporti debito/credito con l'attribuzione ai sodali di un ruolo ben preciso. Quanto alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio finalizzato allo spaccio di stupefacenti, l'ordinanza impugnata con motivazione logica e puntuale ha ricostruito il ruolo del medesimo sulla scorta del contenuto di intercettazioni (segnatamente in data 21 e 22 e 25 ottobre 2022) da cui si evince che Rizza e Riccelli stavano organizzando un modo per spostare ed occultare alcuni bidoni nei quali vi erano nascosto oltre ad armi anche narcotico concordando sulla necessità di farlo intervenire in tale operazione. Risulta poi un successivo incontro del [OSCURATO:PERSONA] con il Riccelli per poi allontanarsi a bordo di un veicolo condotto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]; in tale occasione lo stesso si lamentava della congiuntura negativa per l'associazione verosimilmente a causa delle indagini in corso. Sulla base di tali elementi probatori, ed in particolare sulla base del contenuto inequivoco del compendio intercettivo, il Tribunale del riesame ha quindi ritenuto, con motivazione esente da aporie logiche che il [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dallo svolgere un mero ruolo gregario, come sostenuto dalla difesa dell'indagato, in quanto deputato dal Rizza solo all'occultamento dello stupefacente, fosse invece pienamente consapevole delle dinamiche dell'associazione confrontandosi con i vertici circa le sorti della medesima e da costoro incaricato di delicate incombenze relative all'ubicazione del narcotico nella disponibilità della medesima. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli ade