CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 37872/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ,2 udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento, su appello del PG, ha parzialmente riformato la pronunzia assolutoria di primo grado resa in rito abbreviato nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di falso ideologico in atto pubblico,false informazioni al PM ed abuso di ufficio ad essa attribuiti quale funzionaria dell'ufficio legale della società [OSCURATO:PERSONA],ente pubblico, condannandola per il primo e confermando l'assoluzione per gli altri due delitti. Secondo l'imputazione accolta in fase di appello l'imputata, nella predetta qualità e su indicazione del responsabile dell'area legale Debiasi, poi deceduto, aveva collaborato alla redazione di un atto di proroga del contratto in precedenza concluso con la società Deloitte /già scaduto, apponendovi una falsa data antecedente alla scadenza e sottoponendolo alla firma del presidente dell'Ente, Giunchiglia. Fatto di Marzo 2013. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputata tramite il difensore di fiducia, che premessa una dettagliata ricostruzione della complessa vicenda processuale,col primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla mancata rinnovazione istruttoria ex art 603/3bis. La Corte d'appello illogicamente non avrebbe provveduto a riassumere la testimonianza del denunziante Giunchiglia, in base alle cui dichiarazioni sarebbe stato rivalutato il ruolo della ricorrente, in senso difforme da quanto ritenuto dal Gup. Per altro verso la Corte tridentina avrebbe ricostruito il fatto oggetto di imputazione come descritto dalla parte civile, che si era accreditato come vittima di inganno da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di Dibiasi, la cui dichiarazione, quindi, era dirimente - a parere della difesa - nel ribaltamento dell'esito liberatorio del giudizio di primo grado. 2.Col secondo e quarto motivo, trattati congiuntamente per l' evidente collegamento, si è lamentata di nuovo la illogicità di motivazione quanto alla rilevanza causale della condotta posta in essere dall'imputata e per la qualificazione della stessa condotta ai sensi dell'art 479 cp. 2.1. Quanto al primo profilo la Corte avrebbe qualificato l'attività realizzata da [OSCURATO:PERSONA] come preparazione di una bozza, in sé inidonea alla produzione di qualsiasi effetto, tuttavia - illogicamente secondo la ricorrente - l'antigiuridicità della condotta era recuperata in un secondo momento con riferimento alla firma apposta dal presidente, con la quale l'atto sarebbe venuto a giuridica esistenza; in questo senso il comportamento dell'imputata assumerebbe, secondo la Corte di appello, rilevanza causale mentre nell'atto di ricorso si sostiene che la condotta della ricorrente non avrebbe alcuna rilevanza causale nella commissione del fatto. 2.2. Per altro verso - si deduce nel quarto motivo - il predetto ragionamento sarebbe in contrasto con la natura di reato istantaneo del delitto di falso in atto pubblico, che nella fattispecie si era perfezionato con la firma apposta da Giunchiglia e, quindi, l'attività prodromica posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], così definita dai Giudici del merito, sarebbe irrilevante sotto il profilo causale, essendo avu/sa dal processo formativo dell'atto. 3.Col terzo motivo ci si duole della violazione dell'ad 521 cpp in quanto la Corte, nell'affermare la responsabilità dell'imputata, aveva più ampiamente qualificato la condotta rilevante, addebitandole anche di aver seguito la fase successiva della sottoscrizione, condotta esorbitante dall'imputazione rivoltale, limitata alla collaborazione a redigere un atto di proroga apponendovi una falsa data. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In data 15/07/2021 sono state depositate telematicamente conclusioni scritte a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha replicato alla requisitoria scritta del PG presso questa Corte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Con il primo motivo del ricorso la difesa, deducendo correttamente il vizio di illogicità di motivazione, ha invocato l'applicazione della regola di origine giurisprudenziale ma ormai codificata nell'art 603/3 bis cpp, applicabile ratione temporis al caso in esame,secondo la quale, in caso di appello del PM contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Tale regola è stata ritenuta attuabile, fin dalla giurisprudenza di questa Corte formatasi prima dell'introduzione del nuovo art 603/3bis cpp, anche per il giudizio abbreviato. In tal senso (Sez. U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017 Ud. (dep. 14/04/2017 ) Rv. 269785, citata dalla difesa, ha chiarito che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. Nella motivazione si è puntualizzato che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica "simmetria" tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi. Il principio è stato ribadito esplicitamente da questa Corte anche a seguito dell'introduzione del comma 3 bis all'art 603 cpp, con la precisazione che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che opera anche ove tale sentenza sia stata emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, è limitato alle sole prove dichiarative decisive ai fini della valutazione di responsabilità. (Sez. 4, Sentenza n. 29538 del 28/05/2019 Ud. (dep. 08/07/2019 ) Rv. 276596. 1.1 Le deduzioni del ricorrente, peraltro, sono corrette solo in astratto ma non hanno considerato le puntuali argomentazioni sviluppate nel corpo della motivazione. Nel percorso logico- argomentativo seguito dai Giudici di appello è chiaramente affermato che nel giudizio di primo grado la prova testimoniale neppure è stata scrutinata dal Giudice; questi, infatti, ha adottato la sua decisione senza riferirsi alle testimonianze ma fondandosi su considerazioni giuridiche e di fatto riguardo alle quali i Giudici di appelio mostrano dissenso, adeguatamente e compiutamente confutandole. A tal fine si è annotato - in particolare alle pagine 23 e seguenti del testo - che l'osservazione del Tribunale, secondo la quale il documento predisposto dall'imputata costituiva una mera bozza inidonea alla produzione di effetti, era frutto di una non corretta interpretazione dei dati fattuali, precisandosi che la materiale predisposizione della bozza costituiva un prodromo necessario alla giuridica esistenza dell'atto di proroga firmato dal presidente dell'Ente, senza il quale il risultato non si sarebbe concretizzato, evidenziandosi così,del tutto condivisibilmente, il contributo causale fornito dalla giudicabile alla complessiva redazione dell'atto falso. La Corte d'appello ha, altresì, ampiamente e plausibilmente contraddetto il ragionamento sviluppato dal Giudice di primo grado sul punto delle mansioni svolte da [OSCURATO:PERSONA], per nulla inquadrabili in un ruolo tecnico o meramente esecutivo, essendosi sottolineato in proposito che la stessa era componente dell'ufficio legale, cui erano demandate attività di supporto alla formazione degli atti delle gare di servizi e forniture, compiti all'evidenza non definibili in termini di mera prestazione di attività materiale. 1.2 Le doglianze della difesa non sono rivolte alla suindicata giustificazione della decisione ma - come già accennato - hanno svolto solo astratte considerazioni di principio senza alcun aggancio alle ragioni esposte nella sentenza impugnata, essendo, pertanto destinate all'inammissibilità. Infatti,i1 ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 1.3. Miglior sorte non avrebbe la censura avanzata dalla ricorrente alla luce della recentissima sentenza della Corte Edu, Prima Sezione 8 Luglio 2021 Maestri ed altri vs Italia nr 20903/15 - qui citata per quanto di stretto rilievo nel caso in esame - che si è pronunziata su un caso di ribaltamento del giudizio assolutorio in primo grado, in cui questa Corte ha rigettato il ricorso con il quale si lamentava l'omessa rinnovazione delle prove testimoniali in appello. Con il ricorso alla Corte Edu i ricorrenti si sono doluti deila mancata rinnovazione delle prove dichiarative, che avrebbe dovuto essere disposta nonostante l'incontestata attendibilità dei testimoni, nonché dell'omesso esame degli imputati, da effettuarsi anche in assenza di esplicita richiesta. La Corte di Strasburgo ha confermato in via di principio la necessità della rinnovazione istruttoria in caso di rovesciamento della decisione liberatoria resa in primo grado quanto a prove dichiarative decisive, non essendo idonea ailo scopo la rivalutazione meramente cartolare delle testimonianze, ipotesi che, come diffusamente osservato, non è presente nel caso oggi all'esame del Collegio. Ha, tuttavia, aggiunto che il mancato esame degli imputati violava la convenzione, in quanto decisivo per la verifica dell'elemento soggettivo, valutato per la prima volta in appello in relazione all'imputazione di delitto associativo. L'esame avrebbe dovuto essere disposto d'Ufficio, non essendo equiparabile alla rinunzia la mancata comparizione nel giudizio di appello. In attesa di commenti dottrihari e di ulteriori pronunzie giurisdizionali che la sentenza Cedu non mancherà di suscitare, il Collegio si limita ad osservare che neppure attraverso quest'ultima strada può essere messa in crisi la tenuta logico-giuridica della pronunzia ora impugnata, poiché nella fattispecie in esame non è stato posto in discussione l'elemento soggettivo del delitto di falso ma le censure della ricorrente si sono rivolte - come già in parte annotato e come si dirà in seguito - verso la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. 2.Analoga sorte per le deduzioni espresse nel secondo e nel quarto motivo di ricorso, che hanno censurato il ritenuto nesso causale tra la condotta attribuita all'imputata ed il confezionamento finale dell'atto falso, incentrandosi su una pretesa contraddittorietà di motivazione in alcun modo ravvisabile nel provvedimento impugnato. Già nell'esame del primo motivo si è considerato come la Corte territoriale abbia correttamente valutato la presenza della relazione di causalità tra la redazione della bozza dell'atto di proroga ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e la definitiva stesura del medesimo atto conseguente aila firma dei presidente dell'Ente, sottolineando - dalla pagina 24 dei testo - che la condotta materiale di preparazione del documento con l'indicazione di una data falsa era stata prodromica, costituendone un indefettibile antefatto, alla successiva sottoscrizione da parte del presidente;la condotta dell'imputata si è, pertanto, inserita a pieno titolo, concorrendo con quella del suo dirigente Debiasi, nella serie causale che ha prodotto l'evento costituito dalla falsa compilazione dell'atto di proroga, recante, contrariamente al vero, una data precedente alla scadenza del contratto oggetto della proroga e contribuendo in modo determinate alla formazione dell'atto oggetto di addebito. La precedente analisi spiega anche la manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso, fondato sulla presunta irrilevanza della condotta realizzata dalla ricorrente ai fini della consumazione del deiitto e sull'apodittica affermazione secondo la quale il delitto di falso ideologico sarebbe reato istantaneo. 3. Il terzo motivo di ricorso, che ha lamentato la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, evocando e lamentando l' ampliamento operato in sentenza dai giudici di secondo grado della contestazione originariamente formulata a carico dell'imputata, tramite il riferimento ai momento successivo alla firma della bozza della quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe seguito le sorti, è inammissibile in quanto intende attribuire alla motivazione un significato che dalla stessa non si trae, ricavandosi agevolmente il contrario dalla lettura del testo al vaglio. Infatti, la Corte d'appello si è il riferita al comportamento della giudicabile mantenuto dopo la sottoscrizione dell'atto di proroga al solo scopo di meglio illustrare la ricostruzione del fatto, precisando esplicitamente ( alla pagina 23 ) che i'argomentazione non aveva carattere dirimente, essendo già la sola materiale redazione dei documento senza firma, costituente l'in sè dell'addebito nei suoi confronti, attività necessaria e sufficiente ad integrare il contributo causale apportato dall'imputata alla perpetrazione dell'illecito.La doglianza, quindi, fraintende completamente la motivazione attribuendole un significato che non è dato in essa rinvenire ed è inammissibile, poiché secondo la lezione di questa Corte regolatrice il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza„ se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale. Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019 ) Rv. 276916. Per altro verso la difesa dimostra di ignorare il più che consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte, secondo il quale il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi, caratteristiche all'evidenza e per le ragioni finora espresse non presenti nella fattispecie in esame. Ex multis : Sez. 3 , Sentenza n. 7146 del 04/02/2021 Ud. (dep. 24/02/2021 Rv. 281477. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr