CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44901/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con il ricorso formulato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla valutazione di attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla mancata affermazione della connivenza non punibile da parte del [OSCURATO:PERSONA] nella rapina in contestazione, con riguardo alla mancata assunzione di una prova decisiva consistente nell'audizione quale testimone di [OSCURATO:PERSONA], nonché con riguardo al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, in ordine al trattamento sanzionatorio riservato allo stesso; ritenuto che con il ricorso formulato nell'interesse del Caputo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata derubricazione del reato di rapina in quello di lesioni volontarie, alle modalità con le quali sono state analizzate le posizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amico (anche con riguardo all'impossessamento di un coltello) e [OSCURATO:PERSONA] nonché con riguardo all'assenza di imputazione del reato di lesioni aggravate ai danni del Dell'Amico per i quale è stata comunque pronunciata sentenza di condanna; considerato che i motivi di ricorso formulati nell'interesse di entrambi gli imputati (diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio riservato al [OSCURATO:PERSONA] del quale si dirà nel prosieguo) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che vi ha dato risposta con motivazione congrua, logica e corrispondente ai principi di diritto che regolano la materia, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato poi che le contestazioni relative alla correttezza della motivazione posta a base delle dichiarazioni di responsabilità attraverso la denuncia di travisamento dei fatti in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti medesimi e rilevanza e attendibilità delle prove, non sono consentite dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;considerato ancora che corretta appare la qualificazione giuridica dei fatti e che la Corte territoriale ha correttamente motivato sull'apporto concorsuale di entrambi gli imputati nei contestati reati di rapina e di lesioni volontarie (quest'ultimo contestato in fatto oltre che attraverso l'indicazione nel capo di imputazione dell'art.583 cod. pen. e comunque con modalità tali da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa); considerato altresì che con riguardo all'asserita mancata audizione del teste [OSCURATO:PERSONA] la difesa non ha documentato di avere avanzato formale richiesta di audizione dello stesso né ciò altrimenti risulta dal testo della sentenza impugnata; considerato, infine, che i motivi di ricorso formulati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] inerenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati in quanto nel caso in esame gli oneri argomentativi dei giudici sono stati adeguatamente assolti attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti di preminente importanza e non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso