CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 agosto 2020
Cassazione n. 40575/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 ottobre 2020, il Tribunale di Bergamo ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale il 31 agosto 2020, con cui veniva disposto, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex artt. 321, secondo comma, cod. pen. e 44 del d.lgs. n. 504 dei 1995, della motrice e del semirimorchio di proprietà della medesima e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto, pari ad euro 100.445,78, in relazione ai reati a lui contestati, di cui agli artt. 416, commi 1, 2 e 5, cod. pen., 61, 40, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, per avere partecipato ad un'associazione per delinquere, finalizzata a realizzare un flusso continuo di illegali importazioni sul territorio nazionale di prodotto energetico, per complessivi 3.382.200 litri circa, sottoposto ad imposta di consumo, in evasione per un importo totale pari a euro 2.264.851,00; con lo specifico ruolo di partecipante dedito al sistematico approvvigionamento, mediante proprie autocisterne e autotrasportatori, di ingenti quantità di tale prodotto, pari a complessivi 150.000 litri, illecitamente introdotto in Italia e temporaneamente stoccato presso i depositi nella disponibilità degli altri sodali, per la successiva rivendita a terzi. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con il primo motivo di doglianza, si lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., in ordine al profilo soggettivo e alla patrimonialità dei beni sottoposti a sequestro. A parere della difesa, del profitto dei reati contestati, costituito dal risparmio di spesa delle imposte evase, non ha beneficiato [OSCURATO:PERSONA] ma la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale come persona giuridica è entità fiscale diversa rispetto all'indagato persona fisica. Pertanto, la difesa lamenta che il sequestro preventivo doveva essere disposto nei confronti della società e solo in via residuale verso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], si lamentano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al fumus commissi delicti, deducendone l'assenza, in ragione del fatto che il ricorrente non è mai stato direttamente coinvolto nelle intercettazioni effettuate. A parere della difesa, i reati contestati sono stati provati sulla base di sole intercettazioni di conversazioni di altri indagati, i quali tuttavia non hanno mai espressamente nominato il ricorrente e la sua società. Si prospetta, altresì, la carenza della motivazione in relazione alla documentazione depositata, costituita da fatture, giustificatrice degli spostamenti del veicolo, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e della presenza della autocisterna a Trezzano- del Naviglio, in ragione dei trasporti lecitamente effettuati per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la difesa censura la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esistenza del reato associativo, lamentando l'insussistenza in capo all'indagato dell'affectio societatis. Mancherebbe qualsiasi contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri sodali, i quali, nelle svariate intercettazioni, non hanno invero mai nominato o fatto alcun riferimento al medesimo. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la manifesta illogicità e la carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, in ordine alla indeterminatezza del criterio di calcolo dell'imposta assertivamente evasa. La difesa lamenta l'assenza di alcun accertamento che abbia effettivamente provato i trasporti effettuati dal veicolo di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], si lamenta che, nel criterio di calcolo utilizzato per determinare l'imposta assertivamente evasa, non si è tenuto conto delle eventuali perdite di esercizio e dei relativi costi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si lamentano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riferimento agli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. - è inammissibile. 1.1.1. La censura in ordine alla disposizione del sequestro preventivo nei confronti del ricorrente piuttosto che della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., diretta beneficiaria del profitto dei reati contestati, risulta, oltre che formulata in termini del tutto generici, prospettata per la prima volta in sede di legittimità. Sotto quest'ultimo profilo, deve ricordarsi che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare, essendo precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito (Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 23/01/2014). Ciò in quanto il c.d. "effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo, "periculum in mora"), ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali, qualora non espressamente dedotti (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016). Un ulteriore profilo di inammissibilità della censura è rappresentato dal suo riferimento a valutazioni fattuali - quali quelle relative all'individuazione dell'effettivo beneficiario del profitto illecito - che ne impedisce la riconducibilità alla categoria della violazione di legge di cui all'art. 325 cod. proc. pen. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell'art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003). 1.1.2. La doglianza relativa alla manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'insussistenza del fumus commissi delicti, in ragione dell'assenza di intercettazioni che coinvolgono direttamente l'indagato o di conversazioni tra altri sodali che si riferiscono espressamente al medesimo o alla sua società, risulta anch'essa inammissibile, perché contraria ai limiti del sindacato di legittimità di cui all'art. 325 cod. proc. pen. In ogni caso, la censura risulta formulata in termini meramente assertivi, laddove la difesa richiama l'assenza di intercettazioni che coinvolgono direttamente l'indagato e la presenza di una documentazione giustificatrice, costituita da fatture, degli spostamenti del veicolo di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quanto concerne il primo profilo lamentato dalla difesa, la motivazione del Tribunale risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente nella parte in cui prospetta, a dimostrazione della sussistenza del fumus commissi delicti, un'analisi dettagliata delle molteplici conversazioni intercettate, degli spostamenti dell'autoarticolato, geolocalizzati grazie all'installazione del localizzatore satellitare da parte della Guardia di Finanza, delle perquisizioni dei depositi e dei conseguenti sequestri di ingenti quantità di prodotto energetico. Il Tribunale osserva che, nonostante nessuno dei sodali nomini espressamente [OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nelle svariate conversazioni intercettate, è pacifico e inequivocabile che questi, nell'avvertirsi del ritrovamento di un localizzatore GPS su un'autocisterna giunta al deposito di Trezzano sul Naviglio per scaricare il prodotto energetico di contrabbando, si riferiscano in maniera sufficientemente univoca all'autoarticolato di proprietà della società, su cui appunto era stato installato dalla Guardia di Finanza un localizzatore satellitare. Quanto al secondo profilo di censura, va osservato che la prospettazione di una giustificazione degli spostamenti del veicolo della società sulla base del richiamo alle suddette fatture depositate dalla difesa si traduce in una mera alternativa spiegazione fattuale; comunque inammissibile in sede di legittimità. 1.1.3. L'ulteriore doglianza sollevata dalla difesa con il primo motivo di ricorso, in ordine all'insussistenza del reato associativo per la mancanza dell'affectio societatis in capo all'indagato, che non avrebbe alcun rapporto con gli altri sodali, risulta parimenti inammissibile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., in quanto lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e non una violazione di legge. La difesa ribadisce elementi già valutati correttamente dal Tribunale e ritenuti irrilevanti, come la circostanza che l'indagato non appaia personalmente nelle intercettazioni né venga espressamente nominato dai sodali.In particolare, il Tribunale ha correttamente valorizzato, per accertare la sussistenza dell'affectio societatis in capo all'indagato, la sistematicità e la reiterazione dei trasporti compiuti dal veicolo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., geolocalizzati grazie all'intervento della Guardia di Finanza, e della presenza dell'autocisterna di proprietà della società nel deposito di Trezzano del Naviglio, che era nella disponibilità di altri sodali. A dimostrazione ulteriore che i trasporti del veicolo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fossero compiuti nell'interesse dell'associazione a delinquere e che, pertanto, tale società e il suo legale rappresentate fossero pienamente coinvolti nell'attività illecita, il Tribunale ha valorizzato ed evidenziato il tenore allarmato e preoccupato dei sodali nelle molteplici conversazioni intercettate, che si riferivano in maniera persistente e continua alla circostanza che era stato ritrovato un localizzatore GPS sull'autoarticolato dell'indagato e alla necessità di interrompere nell'immediato i trasporti per precauzione. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la contraddittorietà e la carenza della motivazione, in ordine alla indeterminatezza del criterio di calcolo dell'imposta evasa, è inammissibile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. La prospettazione fattuale della difesa si scontra con la coerenza e la logicità dell'ordinanza impugnata, la quale ha motivato la ratio e il criterio di calcolo dell'importo dell'imposta evasa, osservando che gli investigatori hanno ricostruito l'ammontare complessivo del prodotto energetico di contrabbando, caricato nelle cisterne della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in complessivi 150.000 litri. [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale ha evidenziato che, nel determinare il profitto illecito derivante dal reato associativo, distinguendo le singole posizioni degli associati ai fini della pronuncia del decreto di sequestro preventivo, è stato ricondotto a [OSCURATO:PERSONA] il solo profitto del reato fine di cui agli artt. 40 e 61 del D.Igs. n. 504 del 1995, relativo all'evasione d'imposta con riferimento a 150.000 litri di olio lubrificante, importato e consegnato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per la successiva commercializzazione in favore di terzi. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e