CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 07934/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 24085-2021 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARIAPASSARELLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026- intimata –1044avverso la sentenza n. 122/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 25/03/2021 R.G.N. 414/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1044/2026INPS impugna sulla base di un unico motivo la senteNnuzmaer o ndi. r accolta generale 7934/2026122/2021 della Corte d’appello di Salerno che ha respinto Dialt a pubblicazione 31/03/2026gravame avverso la pronuncia del Tribunale della medesimasede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condannatol'Istituto al pagamento della Aspi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.INPS ha depositato memoria richiamando Cass. n. 27240/2024.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per Violazione e falsa applicazionedell’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 92/2012, applicabileratione temporis, con riferimento all’art. 1, comma 2, del d.lgs.n. 165/2001 nonché all’art. 4 del d.l. n. 61/2007, convertitonella legge n. 87/2007 ed all’art. 6 della legge regionaleCampania n. 10/1993 ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.per avere la Corte riconosciuto il diritto alla Aspi di unadipendente a tempo indeterminato di un Consorzio di Comuni(Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] SA2), ritenendo che dettoConsorzio sia ente pubblico economico e pertanto che i suoidipendenti non rientrino nell’espresso ambito di esclusionesoggettivo dell’assicurazione contro la disoccupazione.Il ricorso è fondato.L’art. 2 della legge n. 92/2012, che ha introdotto la cd Aspi “conla funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perdutoinvolontariamente la propria occupazione un'indennità mensiledi disoccupazione”, ha compreso nell'ambito di applicazione“tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i sociNumero registro generale 24085/2021lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propriaN umero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7934/2026adesione o successivamente all'instaurazione del rapportDoat a pubblicazione 31/03/2026associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensidell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, esuccessive modificazioni”, escludendo esplicitamente i“dipendenti a tempo indeterminato delle pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.L’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce a sua volta che “ Peramministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazionidello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine egrado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazionidello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, iComuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, leistituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, leCamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loroassociazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti delServizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanzanegoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenziedi cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.La sentenza impugnata ha confermato il primo giudicelimitandosi ad affermare che il Consorzio era già statoqualificato dalla stessa Corte territoriale come Ente PubblicoEconomico in alcuni precedenti e che detta natura si ricava dalfatto che nell’atto costitutivo è previsto che al Consorzio,istituito in virtù della legge regionale n. 10/1993, ai sensidell’art. 25 della legge n. 142/1990, è demandata la gestioneassociata del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, daeffettuarsi con personalità giuridica distinta da quella dei suoicomponenti ed in forza di autonomia imprenditoriale eNumero registro generale 24085/2021gestionale e che nello Statuto è previsto che il Consorzio debbaN umero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7934/2026uniformare la sua azione ai principi di efficienza ed economicitàDa.t a pubblicazione 31/03/2026La dirimente questione della qualificazione giuridica del datoredi lavoro quale ente pubblico economico ovvero non economicocostituisce questione eminentemente di diritto, necessaria perla corretta applicazione, al caso di specie, della disciplinadell’ambito soggettivo della Aspi.Il gravame non contesta la ricostruzione dei fatti operata dallaCorte territoriale ma solleva questioni di diritto, in ordineall’individuazione della corretta disciplina normativa daapplicare (Cass. n. 23884/2022), in considerazione del fatto chela natura economica o meno di un ente dev’essere accertatatenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regolal’attività con riferimento agli scopi dell’ente medesimo, nonrilevando, a tal fine, l’oggetto dell’attività stessa (Cass., Sez.Un,n. 15661/2006; Cass. n. 34561/2023): il motivo fa riferimentoanche alle previsioni statutarie, nondimeno le censureconcernono la corretta sussunzione della fattispecie e, quindi,l’interpretazione delle norme di legge applicabili alla medesimafattispecie, così come correttamente ricostruita.Il ricorso è autosufficiente e fornisce a questa Corte tutti glielementi necessari per valutare le doglianze, elementi che ilCollegio del merito ha pretermesso e che avrebbero dovutoessere vagliati onde verificare se sussistessero o meno, inconcreto, i requisiti per affermare la natura di ente pubblico noneconomico del Consorzio.Questa Corte ha già chiarito che un ente pubblico è di naturaeconomica se produce, per legge e per statuto (e, quindi, nonin via di mero fatto e contingente) beni o servizi con criteri dieconomicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tracosti e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore.Se, invece, l'ente può normativamente perseguire molte fiNnuamelirtoà re gistro generale 24085/2021Numero sezionale 1044/2026con finanziamenti dello Stato e degli enti consorziati diveNrusmie rdo adi ir accolta generale 7934/2026corrispettivi ottenuti, la gestione, comunque, non è economicaDa,t a pubblicazione 31/03/2026indipendentemente dall'utilizzazione concreta di talifinanziamenti (Cass., SU, n. 1132 del 2000).Nella specie, va, in primis, rilevato che il Consorzio di cui trattasiè stato istituito in base ad un preciso obbligo di legge.L’art. 4 del d.l. n. 61/2007, convertito nella legge n. 87/2007,stabilisce, infatti, espressamente che “I comuni della regioneCampania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per losvolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzicostituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regioneCampania 10 febbraio 1993, n. 10” (relativa a “Norme eprocedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania”), normache, a sua volta, individua nei Comuni, Consorzi di Comuni eComunità Montane i soggetti attuatori del Piano di smaltimentodei rifiuti e rimanda alla legge n. 142/1990.L’art. 25 della legge n. 142/1990 – in forza del quale, in caso dirilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevederela costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio dideterminate funzioni e servizi demandando l’attuazione alleleggi regionali – richiama, per la costituzione dei consorzi, ilprecedente art. 23 (relativo alle aziende speciali) in quantocompatibile, e stabilisce che, a tal fine, i consigli comunali oprovinciali approvano lo statuto del consorzio che, in baseall’art. 23, nell’ambito della legge, ne disciplina ordinamento efunzionamento.L’art. 23 prevede, altresì, che l’ente locale conferisce il capitaledi dotazione, determina finalità ed indirizzi, verifica i risultatidella gestione, provvede alla copertura degli eventuali costisociali.Numero registro generale 24085/2021Il [OSCURATO:PERSONA] SA2 è, quindi, stato istituito in forzaN umero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7934/2026del disposto di legge, come ricorda in aperura l’art. 1 delDloat a pubblicazione 31/03/2026Statuto, puntualmente trascritto nel ricorso da INPS: “E’istituito, ai sensi dell’art. 25 delle legge 8 giugno 1990, n. 142nonché della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 ilConsorzio per la costruzione e la gestione degli impianti per ilriciclo integrato dei rifiuti solidi urbani del Bacino SA2”; dettoConsorzio è composto ex lege esclusivamente da Comuni, comeribadito nell’art. 1, comma 2, dello Statuto. [OSCURATO:PERSONA],conformemente alla legge, stabilisce, anche, che il patrimoniodel Consorzio è costituito esclusivamente da conferimenti deiComuni consorziati (art.4) e che le perdite generate dallagestione del Consorzio devono essere ripianate con appositistanziamenti dai Comuni consorziati (art. 54). Aggiunge, altresì,due ulteriori elementi, ossia l’esercizio, in regime di assolutaprivativa e senza concorrenza di altri soggetti, da parte delConsorzio di servizi pubblici in precedenza svolti dai Comuni(art. 1 e art. 5) e la previsione dello svolgimento anche di(art. 6).Nella specie, la Corte salernitana ha pretermesso l’esame delcompendio di elementi emergente dalla disciplina legale estatutaria del Consorzio, come richiamata puntualmente nelricorso dell’Istituto e sopra sintetizzata.Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata deveessere cassata e la causa va rinviata per un nuovo esame allaCorte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 24085/2021La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaN umero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7934/2026alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, chDeat a pubblicazione 31/03/2026provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 febbraio2026.La PresidenteGabriella Marchese