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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2021

Cassazione n. 39169/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Potenza, nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12/01/2021 del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021, il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena ritenuta di giustizia relativamente ai reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso, quale legale rappresentante della ditta "U.S.D. [OSCURATO:PERSONA]", di presentare le dichiarazioni fiscali, con evasione dell'I.V.A. superiore ai limiti di punibilità, per gli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Potenza, articolando un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla omessa applicazione della confisca prevista dall'art. 12-bis cit., nonostante all'imputato sia stata applicata la pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è fondato.

Invero, il giudice che pronuncia la condanna per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, è tenuto a disporre la confisca del profitto di tale reato.

Sia l'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, inserito dall'art. 10 d.lgs. n. 158 del 2015, sia la disposizione anteriormente vigente, l'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007 attraverso il richiamo all'art. 322-ter cod. pen., prevedono che «è sempre ordinata la confisca dei beni» costituenti il profitto o il prezzo di uno dei delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, ovvero, quando questa non è possibile, di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

In linea con queste indicazioni normative, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dì uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera della disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto d.lgs., come introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, e della disposizione di cui all'art. 322-ter cod. pen., richiamato dalla previgente fattispecie prevista dall'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015, nonché la piena continuità normativa tra vecchia e nuova disciplina (così, per tutte, Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386-01, e Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764-01).

3. La violazione di legge riscontrata impone l'annullamento della sentenza impugnata.

L'annullamento, però, deve essere con rinvio, perché occorre definire esattamente il profitto del reato per il quale è disposta la confisca.

Inoltre, il giudice del rinvio si individua nel Tribunale di Matera.

Non può infatti applicarsi la disposizione di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di annullamento di sentenza di primo grado conseguente a ricorso diretto per cassazione proposto dalla parte avente il diritto di presentare appello, gli atti debbono essere trasmessi al giudice competente per l'appello.

Invero, per effetto dell'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, già vigente all'epoca della pronuncia della decisione impugnata, il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato».

Di conseguenza, il pubblico ministero non ha più la facoltà di proporre appello contro una sentenza di condanna per censurare l'omessa applicazione della misura della confisca, ma, a tal fine, deve necessariamente proporre ricorso per cassazione.

Ne discende che, non trovando applicazione la regola di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., opera la previsione di cui all'art. 622, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., secondo cui «se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico [...], la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata».

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Matera.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Potenza, nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12/01/2021 del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021, il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena ritenuta di giustizia relativamente ai reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso, quale legale rappresentante della ditta "U.S.D. [OSCURATO:PERSONA]", di presentare le dichiarazioni fiscali, con evasione dell'I.V.A. superiore ai limiti di punibilità, per gli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Potenza, articolando un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla omessa applicazione della confisca prevista dall'art. 12-bis cit., nonostante all'imputato sia stata applicata la pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è fondato. Invero, il giudice che pronuncia la condanna per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, è tenuto a disporre la confisca del profitto di tale reato. Sia l'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, inserito dall'art. 10 d.lgs. n. 158 del 2015, sia la disposizione anteriormente vigente, l'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007 attraverso il richiamo all'art. 322-ter cod. pen., prevedono che «è sempre ordinata la confisca dei beni» costituenti il profitto o il prezzo di uno dei delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, ovvero, quando questa non è possibile, di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. In linea con queste indicazioni normative, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dì uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera della disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto d.lgs., come introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, e della disposizione di cui all'art. 322-ter cod. pen., richiamato dalla previgente fattispecie prevista dall'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015, nonché la piena continuità normativa tra vecchia e nuova disciplina (così, per tutte, Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386-01, e Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764-01). 3. La violazione di legge riscontrata impone l'annullamento della sentenza impugnata. L'annullamento, però, deve essere con rinvio, perché occorre definire esattamente il profitto del reato per il quale è disposta la confisca. Inoltre, il giudice del rinvio si individua nel Tribunale di Matera. Non può infatti applicarsi la disposizione di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di annullamento di sentenza di primo grado conseguente a ricorso diretto per cassazione proposto dalla parte avente il diritto di presentare appello, gli atti debbono essere trasmessi al giudice competente per l'appello. Invero, per effetto dell'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, già vigente all'epoca della pronuncia della decisione impugnata, il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato». Di conseguenza, il pubblico ministero non ha più la facoltà di proporre appello contro una sentenza di condanna per censurare l'omessa applicazione della misura della confisca, ma, a tal fine, deve necessariamente proporre ricorso per cassazione. Ne discende che, non trovando applicazione la regola di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., opera la previsione di cui all'art. 622, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., secondo cui «se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico [...], la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata». P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Matera. Così deciso i
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