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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 45462/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie difensive successivamente pervenute, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo che: a) la casella di posta elettronica e i numeri di telefono utilizzati per le trattative truffaldine risultano intestati all'imputato, anche beneficiario dell'assegno; b) la giustificazione resa dall'imputato in merito all'attività di compravendita di automobili avviata con tale [OSCURATO:PERSONA] rende evidente che questi fosse consapevole, all'atto di apertura dei conti correnti e delle utenze telefoniche a proprio nome, della funzionalizzazione della propria azione ad una più ampia progettazione delittuosa, tanto più se si considera che il Rosa non ha fornito alcuna spiegazione di quale fosse la ragione per cui, in esecuzione delle direttive del Valle, prelevava denaro e firmava passaggi di proprietà; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie difensive successivamente pervenute, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo che: a) la casella di posta elettronica e i numeri di telefono utilizzati per le trattative truffaldine risultano intestati all'imputato, anche beneficiario dell'assegno; b) la giustificazione resa dall'imputato in merito all'attività di compravendita di automobili avviata con tale [OSCURATO:PERSONA] rende evidente che questi fosse consapevole, all'atto di apertura dei conti correnti e delle utenze telefoniche a proprio nome, della funzionalizzazione della propria azione ad una più ampia progettazione delittuosa, tanto più se si considera che il Rosa non ha fornito alcuna spiegazione di quale fosse la ragione per cui, in esecuzione delle direttive del Valle, prelevava denaro e firmava passaggi di proprietà; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45462/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris